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Informationen zum Dokument  BGer I 146/2001  Materielle Begründung
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BGer I 146/2001 vom 19.07.2001
 
[AZA 7]
 
I 146/01 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
 
supplente; Grisanti, cancelliere
 
Sentenza del 19 luglio 2001
 
nella causa
 
S._________, Italia, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
 
Fatti :
 
A.- S._________, cittadino italiano nato nel 1948, ha lavorato in Svizzera quale muratore dal 1966 al 1977, nel 1980 e dal 1989 al 1990, versando i regolari contributi di legge. Rientrato in patria ha continuato a lavorare come muratore, solvendo contributi nelle assicurazioni sociali italiane dal 1978 fino alla fine del 1991, prima di essere licenziato con effetto dal 7 gennaio 1992 dopo un'assenza prolungata dal lavoro per malattia. Dal luglio 1991 al 1° giugno 1997 l'interessato è stato posto al beneficio di una pensione italiana di invalidità.
 
Il 10 aprile 1997, lamentando esiti di pregressa nefrectomia destra a seguito di un tumore renale, S._________ ha formulato una domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'invalidità, chiedendo il versamento di una rendita.
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), sentito il parere del proprio consulente medico e preso atto delle osservazioni dell'interessato, nonché dell'ulteriore documentazione sanitaria da questi prodotta, attestante pure un'artrosi del rachide a moderata incidenza cervico-lombare, con decisione del 17 settembre 1999 ha respinto la domanda di prestazione per carenza dei presupposti legali.
 
B.- S._________ ha deferito il provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo, sulla scorta di nuova documentazione sanitaria, sostanzialmente il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
 
Il giudice commissionale, dopo avere sottoposto all'amministrazione i nuovi atti medici, con pronunzia 23 gennaio 2001 ha respinto il ricorso per carenza del requisito assicurativo.
 
C.- S._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
 
Appellandosi alla modifica della LAI che ha sancito l'abolizione del presupposto assicurativo, chiede il versamento di una mezza rendita a partire dal 1° gennaio 2001, facendo valere di essere stato riconosciuto invalido dal 28 settembre 1998.
 
L'UAI propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- L'oggetto della lite verte sul tema di sapere se il Tribunale federale delle assicurazioni debba riconoscere, direttamente sulla base del nuovo ordinamento di legge in vigore dal 1° gennaio 2001, il diritto a una mezza rendita d'invalidità a decorrere da tale data. Il ricorrente non contesta invece la pronunzia del primo giudice nella misura in cui questo ha negato il diritto a una rendita AI per difetto del requisito assicurativo al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
 
2.- a) Nell'impugnata pronunzia, alla quale si rinvia, il giudice di prime cure ha già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Ha rilevato in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato.
 
b) A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza rammentare che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40% e che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
 
c) E' inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che il richiedente conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. I dati economici risultano pertanto determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
3.- a) Occorre innanzitutto rilevare come, nel caso in esame, non vi sia nulla da eccepire sul fatto che il giudice di prime cure, per statuire sulla legalità del provvedimento amministrativo 17 settembre 1999, non abbia posto a fondamento della propria pronunzia l'ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 2001 - che ha soppresso il requisito assicurativo (modifica LAI del 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2682; FF 1999 pag. 4319 seg. e 4331) e che prevede per le persone che non avevano diritto alla rendita, perché non assicurate all'insorgere dell'invalidità, la possibilità di chiedere un riesame della loro situazione, con effetto tuttavia solo dall'entrata in vigore della modifica legislativa (cpv. 4 disp. trans. modifica LAI 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2683; FF 1999 pag. 4333) -, ma si sia fondato sulla normativa vigente al momento della decisione querelata, che imponeva la qualità di assicurato quale condizione per fare valere prestazioni d'invalidità.
 
b) Correttamente, il giudice commissionale non si è pronunciato nel merito e, meglio, sul grado d'invalidità del ricorrente e sul suo presunto diritto a una (mezza) rendita. Da un lato ha rilevato che l'insorgente per il periodo dal 10 aprile 1996 - dies a quo per stabilire se e da quando è stato adempiuto il periodo di carenza legale ed è insorta una incapacità lavorativa ai sensi della citata giurisprudenza - al 1° giugno 1997 - data alla quale è stata soppressa la pensione italiana - non poteva vantare alcuna pretesa, avendo egli ormai superato le conseguenze dell'importante patologia insorta nel 1991, che prima avevano giustificato l'erogazione della rendita assicurativa italiana. Dall'altro, aderendo alla valutazione dell'UAI, ha osservato che dal giugno 1997 - con la revoca della rendita italiana e la conseguente cessazione della qualità di assicurato in quel paese e, di conseguenza, anche in Svizzera (art. 8 lett. b Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 in materia di sicurezza sociale e art. 1 Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969) - la richiesta di rendita difettava del necessario requisito assicurativo, rendendo superfluo ogni ulteriore esame del caso. Similmente, l'amministrazione - pur avendo esaminato la situazione medica e considerato l'assicurato inabile al lavoro quale muratore nella misura del 50% dal 28 settembre 1998 e del 70% dal 26 marzo 1999, attestando invece in attività sostitutive leggere una piena capacità lavorativa dal 28 settembre 1998, ridotta al 90% a partire dal 26 marzo 1999 -, non ha ritenuto necessario esprimersi sul grado di invalidità ed ha rinunciato a procedere a un confronto dei redditi per statuire sulla questione. Ne discende pertanto che la tesi sollevata dal ricorrente, secondo cui l'amministrazione lo avrebbe riconosciuto invalido al 50% con effetto dal 28 settembre 1998 si appalesa errata, confondendo evidentemente l'insorgente il concetto di inabilità lavorativa nell'attività specifica con quello, di natura giuridico-economica, di invalidità.
 
4.- Allo stesso modo in cui il primo giudice, applicando alla fattispecie il diritto vigente al momento della decisione impugnata, ha negato ogni prestazione per difetto del requisito assicurativo, così questa Corte non può accogliere la domanda formulatale dal ricorrente di assegnare, sulla base dell'intervenuta modifica legislativa, una mezza rendita a partire dal 1° gennaio 2001, non potendo alla richiesta essere applicata la nuova normativa. Tuttavia, non essendosi l'amministrazione espressa (in modo esaustivo) sull'esistenza di un'invalidità e non potendo escludere a priori, sulla base della documentazione all'inserto, che l'interessato adempia ora tutti i necessari requisiti, nulla impedisce al Tribunale federale delle assicurazioni, incompetente a una sua trattazione diretta, di considerare la richiesta ricorsuale come una domanda di riesame - e non come nuova domanda ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, non potendo l'autorità adita, in assenza di una valutazione iniziale del grado di invalidità, pronunciarsi ora sul tema di un'eventuale sua modifica sostanziale che giustificherebbe l'ammissibilità della richiesta - da trasmettere per competenza all'UAI affinché si pronunci sul merito del diritto del ricorrente a una rendita a decorrere dal 1° gennaio 2001, impregiudicato il diritto di impugnativa dell'interessato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.Gli atti vengono trasmessi all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero affinché si pronunci sull'eventuale diritto del ricorrente a una rendita
 
d'invalidità dal 1° gennaio 2001.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 19 luglio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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