BGer U 252/1999 | |||
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BGer U 252/1999 vom 27.07.2001 | |
[AZA 7]
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U 252/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 27 luglio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato FLMO,
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Via Canonica 3, 6900 Lugano,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora
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manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase
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vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un
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sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla
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regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo
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21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia
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L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
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diritto a indennità per menomazione all'integrità del
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12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre
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1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 17 aprile 1998.
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Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione
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per l'invalidità.
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Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione
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invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò
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l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato
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non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile
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del 40%.
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B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione
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e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________
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produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
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Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso
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l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso
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d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi.
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Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti,
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l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i
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gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla
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data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece
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obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio
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1995.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di
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diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare
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la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità
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al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione
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litigioso.
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Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone,
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con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione
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del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
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sociali rinuncia a determinarsi.
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D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle
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assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo.
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L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata
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dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99).
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata da
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B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
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esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
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d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del
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lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
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dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
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provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
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esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
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lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
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diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
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pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
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all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
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è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
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dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
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da un lato, come il compito del medico consista
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nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
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in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
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al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
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costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
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quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
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dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che
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l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del
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giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di
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manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni
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più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,
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un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia
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data la possibilità di alternare la posizione seduta a
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quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti
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ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
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ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover
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effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di
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eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente
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contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere
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che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più
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essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività
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confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni
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condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare
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conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per
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scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista
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in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,
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nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche
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sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di
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pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei
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rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
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per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
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DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
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segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come
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già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover
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effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento
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lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi
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fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
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giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una
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recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
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pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
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reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
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equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
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confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
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concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
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le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
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precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
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re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
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giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato
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non può quindi essere tutelato anche sotto questo
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aspetto.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
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alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
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che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
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profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
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i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
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1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo
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è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,
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il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
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non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
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operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
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del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
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dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
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Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
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annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
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in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
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ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :
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40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai
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sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata,
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le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili
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di comportare una riduzione del salario statistico fino,
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realizzate tutte le premesse, al limite massimo del
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25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito
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non inducono a concludere diversamente.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)
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non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato
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che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,
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il diritto a una rendita calcolata sulla base
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di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.
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Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.
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4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
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il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
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gratuita (art. 134 OG).
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b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di
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regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
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con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
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per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.
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3).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo
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annullato nella misura in cui concerne l'istituto
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ricorrente.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
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indennità di parte.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 luglio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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p. Il Cancelliere :
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |