BGer 1P.507/2001 | |||
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BGer 1P.507/2001 vom 14.08.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.507/2001
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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14 agosto 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi.
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Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 agosto 2001 presentato da G.________, contro la decisione emanata il 30 luglio 2001 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nell'ambito di una vertenza che oppone il ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino in materia penale (ritardata giustizia);
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Ritenuto in fatto :
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che il 2 luglio 2001 G.________ ha chiesto al Ministero pubblico del Cantone Ticino di aprire un procedimento penale contro il Procuratore pubblico avv. Jacques Ducry;
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che il 27 luglio 2001 G.________ ha presentato un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) censurando la mancata risposta al suo scritto del 2 luglio precedente;
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che con decisione del 30 luglio 2001 il GIAR avv. Claudio Lepori ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome G.________ non era legittimato a presentarlo;
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che il reclamante impugna con un ricorso di diritto pubblico del 2 agosto 2001 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendone l'annullamento;
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che il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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e considerando in diritto :
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1);che il GIAR ha statuito quale ultima istanza cantonale su una pretesa omissione del Ministero pubblico (art. 280 in relazione con l'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI), per cui la decisione impugnata può, da questo profilo, essere di massima oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG);
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che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;
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che secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare in che consista tale violazione; che ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e rinvii);
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che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
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che le censure relative al merito della vertenza sono in siffatto caso inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta la mancanza di esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1);
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che l'impugnativa in esame non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e deve quindi essere dichiarata inammissibile;
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che il GIAR ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo siccome G.________, non avendo qualità di parte nel procedimento penale, non era legittimato a presentarlo;
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che, in questa sede, il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché il GIAR sarebbe incorso nell'arbitrio non trattando nel merito le sue critiche;
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che inoltre, abbondanzialmente, giusta l'art. 88 OG, la veste per proporre un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente, indipendentemente dalla circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2);
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che, secondo costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano tale qualità: la pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b);
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che il ricorrente non si esprime del tutto sulla sua eventuale legittimazione di denunciante a ricorrere (DTF 125 I 253 consid. 1c e rinvii);
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che i rimbrotti all'indirizzo del Procuratore pubblico riguarderebbero in generale il suo operato nell'ambito delle sue funzioni e non concernono direttamente il ricorrente;
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che in tali circostanze egli non è quindi leso nei suoi interessi giuridici e non è pertanto legittimato a censurare con un ricorso di diritto pubblico un asserito diniego di giustizia formale da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
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che, anche per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, le spese seguendo la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG);
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che il ricorrente palesa, nell'allegato ricorsuale, un atteggiamento non dignitoso, esprimendo verso le Autorità cantonali, segnatamente verso il GIAR Lepori e il Procuratore pubblico Ducry, apprezzamenti altamente offensivi e non tollerabili, che potrebbero giustificare una multa disciplinare secondo l'art. 31 OG;
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Per questi motivi,
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 agosto 2001 GAD/col
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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