BGer 1P.493/2001 | |||
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BGer 1P.493/2001 vom 17.08.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.493/2001
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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17 agosto 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
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presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi.
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Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso (di diritto pubblico) del 25 luglio 2001 presentato da A.________, Mendrisio, contro la decisione emanata il 28 giugno 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nella causa che oppone la ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia penale (decreto di non luogo a procedere);
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Ritenuto in fatto :
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che il 26 febbraio 2001 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro B.________ e i responsabili della Banca X.________ di Contone per il reato di truffa;
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che con decisione del 5 marzo 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Maria Galliani, ha decretato il non luogo a procedere;
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che A.________ ha presentato contro questa decisione un' istanza di promozione dell'accusa dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP);
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che la CRP, statuendo il 28 giugno 2001, ha dichiarato l' istanza irricevibile, siccome non conforme ai requisiti dell'art. 186 cpv. 1 del Codice di procedura penale del Cantone Ticino, del 19 dicembre 1994 (CPP/TI);
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che A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendone l'annullamento; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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e considerando in diritto :
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1);
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che la CRP ha statuito su un'istanza di promozione dell'accusa quale ultima istanza cantonale (art. 186 in relazione con l'art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI), per cui la decisione impugnata può, di massima, essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG);
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che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;
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che secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare in che consista tale violazione; che ciò significa che il gravame deve sempre contenere un' esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e rinvii);
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che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
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che le censure relative al merito della vertenza sono in siffatto caso inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1);
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che l'impugnativa in esame, pur considerando le precisazioni presentate dalla ricorrente con lo scritto dell'11 agosto 2001, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e deve quindi essere dichiarata inammissibile;
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che in effetti la CRP ha dichiarato irricevibile per motivi formali l'istanza di promozione dell'accusa segnatamente perché non rispettava le esigenze poste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI;
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che tuttavia, anche in questa sede, la ricorrente fa essenzialmente valere argomentazioni concernenti il merito della causa, ma non spiega, con una motivazione conforme all'art.
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90 cpv. 1 lett. b OG, perché la CRP sarebbe incorsa nell' arbitrio non trattando nel merito le sue critiche;
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che inoltre, abbondanzialmente, giusta l'art. 88 OG, la veste per proporre ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente, indipendentemente dalla circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2);
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che, secondo costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano tale qualità;
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che essi non sono segnatamente legittimati a impugnare i giudizi con cui sia stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o, rispettivamente, la reiezione di un'istanza d'apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa giusta l'art. 186 CPP/TI, poiché la pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a, 220 consid. 2a);
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che la ricorrente non si esprime del tutto sulla sua eventuale legittimazione di denunciante a ricorrere (DTF 125 I 253 consid. 1c e rinvii);
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che, del resto, la denuncia riguardava un preteso reato di truffa, il quale, rivolto essenzialmente contro il patrimonio, non ha comportato per la ricorrente alcun pregiudizio diretto nella sua integrità fisica o psichica;
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che l'asserito reato prospettato dalla ricorrente non rientra quindi nel campo di applicazione della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), che le avrebbe conferito, quale legge speciale per rapporto all'art. 88 OG, la capacità di agire (art. 8 cpv. 1 LAV; DTF 120 Ia 157 consid. 2a-d; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., apparsa in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.);
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che in tali circostanze il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 agosto 2001 VIZ
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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