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Informationen zum Dokument  BGer I 232/2001  Materielle Begründung
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BGer I 232/2001 vom 17.08.2001
 
[AZA 7]
 
I 232/01 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Kernen, Soldini,
 
supplente; Grisanti, cancelliere
 
Sentenza del 17 agosto 2001
 
nella causa
 
C._______, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato A.C.L.I., Via V. Monti, 3, 73042 Casarano, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
 
Fatti :
 
A.- C._______, cittadino italiano nato nel 1941, ha lavorato in Svizzera dal 1961 al 1982 quale pittore nel ramo edile, solvendo regolari contributi di legge. Rientrato in patria ha continuato a svolgere l'attività a tempo parziale e a titolo indipendente. L'interessato, che non è beneficiario di una pensione d'invalidità italiana, ha versato contributi nelle assicurazioni sociali italiane dal 1° aprile al 31 luglio 1960 e nuovamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.
 
Il 30 luglio 1998 C._______ ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'invalidità, chiedendo il versamento di una rendita a dipendenza di una inabilità addebitabile a un'insufficienza lombare di grado medio, come pure ad esiti di una lesione tibio-tarsica destra verificatasi nel 1974 e indennizzata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni con una rendita del 10%.
 
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con decisione 10 aprile 2000, ha respinto la domanda per carenza del requisito assicurativo al momento dell'insorgenza dell'invalidità, fatta risalire dall'amministrazione al 15 luglio 1997.
 
B.- Assistito dal Patronato ACLI, C._______ è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo e, con il supporto di ulteriore documentazione medica, in parte già nota, il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
 
Con pronunzia 10 gennaio 2001 il giudice commissionale ha respinto il gravame, confermando che la pretesa invalidità sarebbe insorta il 15 luglio 1997 e che a quella data faceva difetto la condizione assicurativa. Il giudizio faceva nondimeno notare che secondo la novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2001, a seguito della quale è stato abolito il presupposto assicurativo, l'insorgente poteva presentare all'amministrazione una nuova domanda per fare riesaminare la propria situazione.
 
C.- Sempre assistito dal Patronato ACLI, C._______, con atto 6 aprile 2001, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
 
Rinnova la richiesta di una rendita AI e, rilevando che gli attuali disturbi sarebbero da ricondurre all'infortunio del 1974 e avrebbero originato un'invalidità del 50% dal 1983, contesta la mancanza del requisito assicurativo.
 
L'UAI propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
D.- Con invio fax del 1° maggio 2001, il ricorrente chiede a questa Corte di sospendere la procedura, in attesa di fare riesaminare dall'UAI la propria situazione a partire dal 1° gennaio 2001, in virtù della novella legislativa.
 
Interpellato, l'UAI si è opposto alla richiesta processuale.
 
Diritto :
 
1.- In via preliminare va accertata la tempestività del ricorso.
 
a) Secondo l'art. 106 cpv. 1 OG in relazione con l'art. 132 OG il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso il Tribunale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado. Questo termine non può essere prorogato (art. 33 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). Giusta l'art. 32 cpv. 3 OG, il termine di 30 giorni si reputa osservato quando il ricorso di diritto amministrativo è stato consegnato al Tribunale federale delle assicurazioni, alla Posta svizzera oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera l'ultimo giorno del termine al più tardi. L'art. 51bis dell'Accordo amministrativo italo-svizzero in materia di sicurezza sociale del 25 febbraio 1974 precisa che, nei casi in cui un ricorso è indirizzato direttamente alle autorità amministrative o giudiziarie competenti, il termine per il deposito del ricorso si considera osservato anche se il gravame è consegnato, con lettera raccomandata ad un ufficio postale del paese di residenza dell'assicurato, l'ultimo giorno del termine, il timbro postale facendo fede.
 
b) Nell'evenienza concreta ci si può effettivamente domandare se il ricorso presentato da C._______ non sia da ritenere tardivo. Emerge infatti dagli atti che la Commissione federale di ricorso ha comunicato la propria pronunzia il 31 gennaio 2001 e che il relativo invio raccomandato è giunto all'ufficio postale di C._______ - dove ha la sede il patrocinatore del ricorrente - il 5 febbraio successivo, prima di essere ritornato al mittente con la menzione "assente", "non reclamato". Risulta inoltre che il 16 marzo 2001, in seguito alla retrocessione dell'invio, il primo giudice ha trasmesso una seconda volta il giudizio a titolo informativo, facendo notare che la notifica dell'atto doveva essere considerata già avvenuta in precedenza.
 
Solo in data 6 aprile 2001 - quando ormai il termine di trenta giorni dall'avvenuta trasmissione della prima comunicazione all'ufficio postale del destinatario era ampiamente scaduto - l'interessato, tramite il Patronato, è insorto a questa Corte, sostenendo, tra l'altro, di avere avuto notizia della pronunzia querelata per la prima volta il 21 marzo 2001, in occasione cioé della notifica della seconda comunicazione commissionale. Senza comprovare in alcun modo la circostanza, il patrocinatore del ricorrente fa valere che il primo recapito non sarebbe avvenuto in quanto il "postino provvisorio" avrebbe depositato l'avviso di ritiro presso la vecchia sede del Patronato e l'ufficio postale non avrebbe comunicato altrimenti la ricevuta dell'invio.
 
c) Pur non senza esprimere le proprie riserve al riguardo - se non altro per il fatto che gli indirizzi riportati sulle due trasmissioni giudiziarie coincidono e corrispondono a quello indicato dal Patronato sulla propria carta intestata - il tema di sapere se la notifica della prima comunicazione sia da ritenere come validamente avvenuta e quindi la questione della tempestività del ricorso possono comunque rimanere irrisolti, visto l'esito del gravame.
 
2.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Ha rilevato in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
b) In linea di principio, il richiedente è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono stati versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo la legislazione italiana (cifra 2 lett. b dello stesso Protocollo) oppure nei periodi durante i quali egli ha diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969).
 
Secondo la giurisprudenza, che si prefigge di impedire la creazione artificiosa di un rapporto assicurativo retroattivo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa (DTF 112 V 94 consid. 5, 109 V 180 consid. 2a).
 
c) Giova infine rammentare che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40% e che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
 
Si deve ammettere l'esistenza di incapacità di guadagno permanente qualora il danno alla salute sia largamente stabilizzato ed essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
 
Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere esso verosimilmente suscettibile di subire modificazioni di rilievo in un futuro presagibile (DTF 119 V 102 consid. 4a e sentenze ivi citate).
 
3.- a) La pronunzia con la quale il primo giudice ha stabilito che l'insorgere dell'invocata invalidità sarebbe da situare non prima della metà di luglio del 1997 appare fondata e trova convincente riscontro negli atti. Emerge infatti dal dettagliato rapporto del dott. P._______ del 19 luglio 1998 che i disturbi alla colonna lombare, pur essendosi manifestati già in anni precedenti quando ancora il ricorrente lavorava in misura completa, si erano accentuati negli ultimi due anni. Ciò trova puntuale conferma anche nella relazione dell'INPS del 9 ottobre 1998, nella quale pure si rileva che la lombosciatalgia bilaterale, che ha poi dato luogo a un intervento di emilaminectomia nel maggio 1998, si era manifestata circa due anni prima.
 
A queste indicazioni, supportate da precisi riscontri oggettivi, si è attenuta la consulente medica dell'UAI, la quale ha fatto risalire l'inizio di un'incapacità lavorativa di rilievo alla metà del 1996 ed escluso una sua insorgenza già agli inizi del 1993. Lo stesso sanitario ha quindi ritenuto che un'eventuale invalidità, a termine del periodo di carenza legale, può essere considerata insorta al più presto a partire dal mese di luglio del 1997, atteso come le affezioni del ricorrente configurino, senz'alcun dubbio, uno stato patologico labile, vale a dire suscettibile di evolvere, positivamente o negativamente (cfr. consid. 2c).
 
Non può quindi trovare accoglimento la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'invalidità sarebbe di fatto già insorta quando egli lavorava ancora in Svizzera. Che egli possa aver avuto già a quell'epoca qualche disturbo alla colonna vertebrale non significa ancora che egli fosse da ritenere invalido, a maggior ragione se si considera che egli, fino al momento del rimpatrio, ha sempre svolto attività lavorativa salariata.
 
A giusta ragione, il giudice commissionale rileva inoltre che l'insorgente ha sempre lavorato anche negli anni successivi, almeno fino alla fine del 1992 e che dall'incarto non emergono reperti medici obiettivi e documentati che possano in qualche modo conferire una benché minima parvenza di fondatezza all'esistenza di un'incapacità lavorativa rilevante già a quell'epoca.
 
b) Quand'anche, per denegata ipotesi, si volesse fare decorrere l'inizio dell'inabilità lavorativa determinante dal 1993, la valutazione giuridica del caso non muterebbe, difettando il ricorrente già in quel periodo del necessario requisito assicurativo. Dopo il rientro in patria, infatti, l'iscrizione alle assicurazioni sociali italiane risulta adempiuta solo per l'anno civile 1992.
 
A tal proposito va osservato che, per la lacuna assicurativa che è venuta così a crearsi, non può essere censurato l'operato dell'amministrazione elvetica, incombendo semmai in prima linea al Paese di cittadinanza dell'interessato e in particolare alle sue organizzazioni di tutela dei diritti dei lavoratori rilasciare le adeguate informazioni in merito alle possibilità di rimanere iscritto alle assicurazioni sociali italiane anche dopo il rimpatrio e dopo la cessazione dell'attività lucrativa con il versamento di contributi volontari.
 
4.- a) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di C._______ si appalesa infondato, mentre meritano di essere confermate la pronunzia commissionale e la decisione amministrativa nella misura in cui è stato negato il diritto a una rendita per carenza del requisito assicurativo al momento dell'emanazione del provvedimento querelato.
 
Come correttamente fatto notare dal primo giudice, al ricorrente resta riservata - in virtù della soppressione dal 1° gennaio 2001 del presupposto assicurativo (cpv. 4 disposizione transitoria della modifica LAI 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2683; FF 1999 pag. 4333) - la possibilità di chiedere il riesame dei propri diritti, che però potrà avere, se del caso, soltanto effetto dall'entrata in vigore della modifica legislativa.
 
b) Visto l'esito della vertenza, la domanda di sospensione della procedura diventa priva di oggetto.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a:
 
I. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto
 
amministrativo è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 17 agosto 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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