VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer K 35/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer K 35/2000 vom 21.08.2001
 
[AZA 7]
 
K 35/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 21 agosto 2001
 
nella causa
 
R.________, ricorrente, rappresentato da A.________ R.________,
 
contro
 
Cassa malati CPT, Tellstrasse 18, 3000 Berna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
Fatti :
 
A.- R.________, nato nel 1979, è assicurato contro le malattie presso la Cassa malati CPT. Tramite suo padre, A.________ R.________, egli con ricorso 14 settembre 1999 ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino censurando l'operato della Cassa. Dagli atti all'inserto emergeva in sostanza che in una lettera del 14 giugno 1999, indirizzata all'interessato con copia alla CPT, l'Istituto ticinese delle assicurazioni sociali aveva rilevato come, contrariamente a quanto effettuato dalla Cassa, ai fini della concessione del sussidio sulle quote assicurative dovesse applicarsi il premio valevole per gli adulti anziché quello concernente i giovani in formazione. Giusta tale modo di calcolo, il 16 giugno 1999 la CPT aveva sollecitato l'assicurato ad eseguire il versamento di un importo di fr. 1953. 60 (compresi fr. 5.- quali spese di sollecitazione) a titolo di ricupero retroattivo di premi dovuti per l'anno 1998 e sino al 15 giugno 1999. In un ulteriore scritto del 28 giugno 1999 essa si riferiva esplicitamente al menzionato atto amministrativo del 14 giugno 1999. In data 19 luglio 1999 l'interessato aveva contestato l'opinione della Cassa, chiedendo alla stessa di emettere una decisione formale qualora fosse stata contraria al suo parere.
 
Quest'ultima, facendo accenno ad una conversazione telefonica avvenuta il giorno precedente, durante la quale sarebbe stato convenuto che la resa di un provvedimento formale non appariva necessaria, in una lettera del 31 agosto 1999 si era nuovamente determinata sulla questione del sussidio in rassegna.
 
Il 6 ottobre 1999, la CPT ha emesso una decisione formale con la quale ha attribuito R.________, retroattivamente e con effetto dal 1° gennaio 1998, al gruppo di premio degli adulti, fissando nel contempo l'importo delle quote ancora dovute dall'assicurato. Dopo essersi l'interessato nuovamente determinato il 25 ottobre 1999, la Cassa ha risposto al gravame l'8 dicembre 1999; l'assicurato ha replicato con scritto del 14 dicembre 1999.
 
B.- Con giudizio 1° febbraio 2000, la Corte cantonale ha dichiarato l'impugnativa del 14 settembre 1999 irricevibile, in quanto oggetto di un ricorso avrebbe potuto essere soltanto una decisione su opposizione ai sensi di legge.
 
Comunque, emanando la decisione formale del 6 ottobre 1999 la Cassa non era incorsa in un ritardo ingiustificabile rispetto alla richiesta di resa di un provvedimento del 19 luglio 1999. Da un altro lato, risultava opportuno considerare il gravame 14 settembre 1999 quale opposizione, per cui gli atti dovevano essere rinviati alla CPT affinché rendesse una decisione su opposizione prendendo in considerazione gli argomenti sollevati dal ricorrente.
 
C.- Sempre rappresentato da suo padre, R.________ si è rivolto al Tribunale federale delle assicurazioni con un atto del 23 febbraio 2000, in cui contestava tra l'altro l'inammissibilità del gravame in sede di prima istanza.
 
Avendo constatato che lo scritto dell'insorgente non sembrava soddisfare i requisiti formali di un ricorso di diritto amministrativo, questa Corte ha reso edotto l'interessato della possibilità di sanare l'omissione entro il termine di ricorso. L'assicurato ha fatto pervenire al Tribunale federale delle assicurazioni un ulteriore atto in data 4 marzo 2000.
 
Diritto :
 
1.- a) Per l'art. 108 cpv. 2 OG il ricorso di diritto amministrativo deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente.
 
Secondo l'art. 108 cpv. 3 OG, se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria d'inammissibilità.
 
L'assegnazione di un simile termine suppletorio da parte del Tribunale federale delle assicurazioni è esclusa quando il ricorso non contenga né conclusione, né motivazione alcuna. Queste ultime devono - anche se soltanto in modo sommario - essere depositate nei termini di cui all'art. 106 cpv. 1 OG (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1, 127; RCC 1988 pag. 546 consid. 1; cfr. pure DTF 113 Ib 287 e rinvii).
 
b) Nell'evenienza concreta, il padre di R.________ si è rivolto, entro il termine di ricorso, al Tribunale federale delle assicurazioni mediante uno scritto le cui condizioni di ricevibilità quale ricorso di diritto amministrativo non apparivano a prima vista essere soddisfatte.
 
Invitato a sanare l'omissione, l'interessato ha inoltrato un nuovo atto il 4 marzo 2000. In esso, per quanto concerne il tema di sapere se la Cassa sia incorsa in un ritardo ingiustificabile emanando la decisione del 6 ottobre 1999, l'insorgente si limita ad affermare che a norma di legge i termini devono essere rispettati dalle parti in modo reciproco. Esprime in tal modo, quantomeno implicitamente, il suo dissenso relativamente alla tempestività dell'emanazione del provvedimento in questione, nulla adducendo invece in merito alla necessità dell'esistenza di una decisione su opposizione quale oggetto dell'impugnativa.
 
Può comunque essere ammesso, seppure a malapena, che sono in concreto adempiuti i requisiti relativi a conclusioni e motivazioni, conformemente all'art. 108 cpv. 2 OG. Pertanto, il ricorso è ammissibile in ordine.
 
2.- Nel giudizio del 1° febbraio 2000, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha illustrato in modo esauriente quali siano le norme applicabili in concreto (art. 85 e 86 cpv. 1 LAMal, art. 46 lett. b PA, art. 80 cpv. 1 e 86 cpv. 2 LAMal); a questo riguardo ci si può pertanto limitare a rinviare ai considerandi dell'impugnata pronunzia.
 
a) Anche per quanto concerne l'applicazione della normativa pertinentemente citata alla fattispecie, questa Corte può in sostanza confermare quanto esposto dal giudice di prime cure. Al proposito deve innanzitutto essere rilevato che esattamente il primo giudice ha affermato poter costituire oggetto di un ricorso soltanto una decisione su opposizione ai sensi di legge (art. 85 e 86 cpv. 1 LAMal, art. 46 lett. b PA). Ne deriva che a ragione egli, sotto il profilo di questa normativa, non è entrato nel merito del gravame interposto dal padre di R.________.
 
b) La giurisdizione cantonale ha poi comunque esaminato se l'assenza di un provvedimento su opposizione fosse da imputare ad una mancanza da parte della Cassa il che, se del caso, conformemente all'art. 86 cpv. 2 LAMal avrebbe legittimato il gravame. Essa ha correttamente ricordato come il rappresentante dell'assicurato abbia chiesto l'emanazione di una decisione formale il 19 luglio 1999. È vero ora che il provvedimento 6 ottobre 1999 è stato reso più di due mesi dopo detta richiesta, malgrado l'art. 80 cpv. 1 LAMal disponga che l'assicuratore deve, se l'assicurato non accetta una risoluzione di quest'ultimo, emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. È altresì vero che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte cantonale, l'ordinamento giurisprudenziale di cui in DTF 125 V 188 segg. non ha per oggetto la tempestività dell'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LAMal, bensì di una decisione su opposizione giusta gli art. 85 e 86 LAMal.
 
Tuttavia, l'insorgente dal canto suo non contesta in modo convincente che in occasione del colloquio telefonico del 30 agosto 1999 non fosse stato convenuto tra le parti dell'inopportunità di emanare una decisione formale. Ulteriormente, il rappresentante dell'interessato ha poi nuovamente manifestato il suo disaccordo soltanto il 14 settembre 1999, quando ha adito con ricorso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Infine, nemmeno può essere asserito che gli interessi dell'assicurato siano stati lesi perché egli, avverso la decisione del 6 ottobre 1999, non ha formato opposizione. In effetti, a ragione la precedente istanza ha considerato dover essere ritenuto il gravame del 14 settembre 1999 alla stregua di un'opposizione, ordinando il rinvio degli atti alla Cassa affinché statuisca di nuovo mediante una decisione su opposizione.
 
Deriva da quanto precede che nulla di rilievo è stato fatto valere dall'assicurato che possa mettere in dubbio il giudizio impugnato. Deve quindi essere confermato quanto ritenuto dalla Corte cantonale, mentre va respinto il ricorso.
 
3.- In data 10 marzo 2000, la CPT ha già provveduto a rendere una decisione su opposizione conformemente a quanto ordinato dal giudice di prime cure il 1° febbraio 2000.
 
Contrariamente a quel che la Cassa ha considerato esprimendosi il 19 aprile 2000 nella risposta in questa sede, non può essere ritenuto che il termine per impugnare il provvedimento 10 marzo 2000 dinanzi alla Corte cantonale sia nel frattempo scaduto, né che sia da reputare quale gravame interposto avverso la medesima decisione su opposizione il ricorso di diritto amministrativo del 23 febbraio 2000. L'interessato non essendosi sinora potuto determinare in merito ad una decisione su opposizione, deve infatti essergli data la possibilità di impugnare dinanzi alla precedente autorità di ricorso quella del 10 marzo 2000.
 
Date le specifiche circostanze del caso concreto, il giudizio cantonale dev'essere modificato nel senso che gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo.
 
4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario).
 
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.La causa è trasmessa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e statuisca di nuovo.
 
III. Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 21 agosto 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).