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Informationen zum Dokument  BGer U 278/1999  Materielle Begründung
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BGer U 278/1999 vom 27.08.2001
 
[AZA 7]
 
U 278/99 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 27 agosto 2001
 
nella causa
 
E.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Nicola
 
Grandi, Via della Posta 4, 6900 Lugano,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- E.________, nata nel 1973, segretaria di
 
professione e come tale assicurata presso l'Istituto nazionale
 
svizzero di assicurazione contro gli infortuni
 
(INSAI), in data 25 aprile 1996 è stata coinvolta in un
 
incidente della circolazione stradale: il veicolo da lei
 
guidato è entrato in collisione con un'altra autovettura
 
che, uscendo da un posteggio, non aveva rispettato il suo
 
diritto di precedenza. Alcune ore dopo l'incidente, l'infortunata
 
ha lamentato disturbi alla testa, nausea e vertigini.
 
Il giorno successivo, essa ha consultato il proprio
 
medico curante, il quale le prescrisse l'applicazione di un
 
collare, una cura medicamentosa e, più tardi, della fisioterapia.
 
Dopo un primo periodo d'incapacità lavorativa l'interessata
 
riprese l'attività al 50 % il 2 maggio e al 100 %
 
il 20 maggio 1996. Un nuovo periodo d'incapacità lavorativa
 
al 50 % si è protratto dal 2 luglio al 14 agosto 1996. Il
 
caso venne assunto dall'INSAI, il quale erogò le prestazioni
 
di legge. In data 23 aprile 1998 il datore di lavoro
 
dell'assicurata, che dal 1° novembre 1997 era la ditta
 
F.________ SA di C.________, ha annunciato una ricaduta. A
 
dipendenza della stessa si rivelavano necessarie cure
 
fisioterapiche, senza che fosse intervenuta un'interruzione
 
dell'attività lavorativa.
 
Con decisione 10 agosto 1998, l'INSAI ha rifiutato
 
l'assunzione della ricaduta, in quanto, secondo gli accertamenti
 
sanitari eseguiti il 21 luglio e consegnati in un
 
rapporto del 22 luglio 1998 dal dott. C.________, medico di
 
circondario dell'Istituto assicuratore, i disturbi lamentati
 
non si sarebbero più trovati in un nesso di causalità
 
naturale almeno probabile con l'infortunio subito il 25
 
aprile 1996. Detto provvedimento, contestato sia dall'interessata
 
che dalla Helsana Assicurazioni SA, la quale assicurava
 
E.________ contro le malattie, è stato confermato
 
mediante decisione su opposizione del 3 dicembre 1998.
 
B.- La Cassa malati Helsana è insorta contro il summenzionato
 
provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
 
del Cantone Ticino. Fondandosi sul parere
 
espresso il 25 agosto ed il 10 novembre 1998, nonché il
 
10 febbraio 1999 dal medico curante dott. B.________, specialista
 
FMH in neurologia, chiedeva che l'INSAI fosse condannato
 
a corrispondere all'interessata le prestazioni assicurative
 
in relazione con l'annuncio di ricaduta del
 
23 aprile 1998. L'assicurata, rappresentata dall'avvocato
 
N. Grandi di Lugano, ha domandato che il gravame proposto
 
dalla Cassa venisse accolto, mentre l'Istituto opponente ha
 
postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa.
 
Con giudizio 14 giugno 1999 il ricorso è stato respinto.
 
In sostanza, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la
 
Cassa ricorrente non era riuscita a togliere fedefacenza al
 
rapporto del medico di circondario stilato dal dott.
 
C.________ il 22 luglio 1998, dato che nei pareri del dott.
 
B.________ non erano ravvisabili elementi suscettibili di
 
sostanziare la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso
 
causale naturale almeno probabile tra l'evento infortunistico
 
del 25 aprile 1996 ed i disturbi lamentati a dipendenza
 
della ricaduta annunciata il 23 aprile 1998.
 
C.- Rappresentata dal suo patrocinatore, E.________
 
interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio
 
cantonale. Rimprovera alla precedente istanza di non aver
 
dato la dovuta importanza alle specificazioni del dott.
 
B.________. In particolare adduce che, qualora non si fosse
 
completamente trascurato l'ultimo certificato emesso dal
 
medico curante in data 10 febbraio 1999, ci si sarebbe
 
trovati confrontati con due pareri opposti, quello del
 
dott. B.________ e quello del dott. C.________, il che
 
avrebbe reso necessario l'allestimento di una nuova perizia
 
al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di
 
un nesso causale probabile. Protestate spese e ripetibili,
 
conclude chiedendo che la pronunzia querelata sia annullata
 
e quindi, implicitamente, che sia ammessa l'esistenza di un
 
nesso di causalità naturale tra l'infortunio in oggetto ed
 
il danno conseguente all'annunciata ricaduta.
 
L'INSAI postula l'integrale disattenzione del gravame,
 
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non
 
si è determinato. La Cassa malati Helsana ha dichiarato rinunciare
 
a presentare osservazioni, rimettendosi all'apprezzamento
 
di questa Corte.
 
D i r i t t o :
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema
 
di sapere se i danni alla salute lamentati dall'insorgente,
 
riemersi in seguito ad una ricaduta notificata all'INSAI il
 
23 aprile 1998, possano secondo il criterio della verosimiglianza
 
preponderante essere considerati conseguenza trovantesi
 
in un nesso di causalità naturale con l'incidente
 
della circolazione verificatosi il 25 aprile 1996.
 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente
 
istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme
 
legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in
 
concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente
 
riferimento.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta il dott. C.________,
 
medico di circondario dell'INSAI, nel rapporto redatto il
 
22 luglio 1998 ha esposto i punti litigiosi, si è basato su
 
uno studio delle patologie riscontrate ed ha preso in considerazione
 
anche le lamentele espresse dall'assicurata. A
 
prescindere dall'affermazione del medico secondo cui assumerebbe
 
rilevanza decisiva il fatto che non sussisterebbe
 
una lesione post-traumatica strutturale - affermazione che
 
non appare conforme allo stato e alle conoscenze cui è pervenuta
 
la scienza medica, per la quale non è in questa situazione
 
necessariamente richiesta l'esistenza di reperti
 
patologici oggettivabili (cfr. DTF 117 V 363 consid.
 
5d/aa) - le considerazioni del sanitario appaiono nel complesso
 
sufficientemente fedefacenti ai fini del giudizio.
 
Come già correttamente esposto nel querelato giudizio, nel
 
referto 25 agosto 1998 il dott. B.________ ha dal canto suo
 
semplicemente ritenuto non potersi escludere con certezza
 
una relazione fra il trauma subito dalla paziente ed i dolori
 
cervicali cronici da lei lamentati, dando quindi atto
 
soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio
 
assicurato ed i disturbi emersi a partire dall'aprile 1998.
 
Nel certificato 10 novembre 1998, allestito nell'ambito
 
della procedura di ricorso in sede di prima istanza, detto
 
sanitario ha poi affermato esservi parecchi elementi che
 
depongono perlomeno in favore di una connessione tra i sintomi
 
e l'evento traumatico. Infine, nell'attestazione fornita
 
il 10 febbraio 1999, il dott. B.________ ha dichiarato
 
potersi perlomeno affermare che la relazione tra l'incidente
 
subito dall'interessata ed i successivi disturbi con dolori
 
cervicali e cefalee era da considerare almeno probabile,
 
soprattutto poiché essa, prima dell'incidente in parola,
 
non aveva assolutamente accusato turbe di questo tipo.
 
b) Alla luce delle suesposte indicazioni di natura medica,
 
l'autorità di ricorso cantonale ha considerato a ragione
 
che la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso di
 
causalità naturale tra l'evento infortunistico subito il
 
25 aprile 1996 ed i disturbi manifestatisi a partire dall'aprile
 
1998 non poteva essere ammessa secondo il principio
 
della probabilità preponderante, applicabile nell'ambito
 
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni
 
sociali. Pure correttamente la Corte di prime cure ha
 
rammentato i principi di giurisprudenza riguardanti la procedura
 
vigente in materia di amministrazione e di apprezzamento
 
delle prove, presupposti che sono stati osservati in
 
concreto e ai quali basta pertanto fare riferimento.
 
c) Nel ricorso interposto in questa sede l'insorgente
 
non invoca il benché minimo elemento di cui la precedente
 
istanza non avrebbe debitamente tenuto conto. Ribadisce
 
semplicemente che all'attestazione rilasciata dal dott.
 
B.________ il 10 febbraio 1999 - emessa nondimeno senza
 
corredarla da una motivazione convincente - si sarebbe dovuto
 
riconoscere maggior peso. Tale argomentazione non risulta
 
persuasiva non è suscettibile di sovvertire le fondate
 
conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale.
 
In queste circostanze, il ricorso si appalesa infondato,
 
mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la
 
decisione da esso tutelata.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e
 
alla Helsana Assicurazioni, Bellinzona.
 
Lucerna, 27 agosto 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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