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Informationen zum Dokument  BGer I 87/1999  Materielle Begründung
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BGer I 87/1999 vom 28.08.2001
 
[AZA 7]
 
I 87/99 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Kernen;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 28 agosto 2001
 
nella causa
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
B.________, Italia, opponente, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, Via Lanz 25, 6850 Mendrisio,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
 
Fatti :
 
A.- Per le conseguenze di un incidente stradale occorsogli il 20 agosto 1990 in S.________, mentre lavorava, con lo statuto di frontaliere, come macchinista alle dipendenze di un'impresa di costruzioni con sede a C.________ e che determinò la lussazione del ginocchio sinistro, al cittadino italiano B.________, nato nel 1963, venne assegnata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) a decorrere dal 1° agosto 1992 una rendita d'invalidità per incapacità lucrativa del 35%.
 
Statuendo su domanda di rendita presentata dall'interessato il 30 aprile 1993 e sulla base di una deliberazione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, mediante decisione del 13 novembre 1997 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero denegò il riconoscimento della chiesta prestazione per carenza d'invalidità di grado pensionabile.
 
B.- Adita da B.________, con giudizio del 14 dicembre 1998 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ne accolse il gravame nel senso che concesse all'assicurato una mezza rendita d'invalidità dal 1° luglio 1998.
 
C.- L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo l'annullamento del giudizio commissionale e il ripristino della decisione amministrativa in lite.
 
B.________, assistito dal Patronato INAS, propone la reiezione del gravame con eventuale rinvio degli atti ai primi giudici perché procedano alla correzione dell'errore in cui sarebbero incorsi in merito alla decorrenza del diritto alla rendita. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- Sorge anzitutto la questione d'ordine di sapere se l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino sia legittimato a ricorrere contro il giudizio commissionale.
 
a) Giusta l'art. 103 lett. c OG, in relazione con l'art. 132 OG, può proporre ricorso di diritto amministrativo a questa Corte ogni persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere. Per quel che concerne l'assicurazione invalidità, secondo l'art. 202 OAVS, applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 89 OAI, le persone e gli uffici cui, ai sensi dell'art. 201, sono notificate le decisioni dell'autorità di ricorso sono autorizzati a impugnarle con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Per l'art. 201 OAVS, dette decisioni devono essere intimate, fra l'altro, alle casse di compensazione, rispettivamente agli uffici AI interessati, ritenuto che conformemente alla giurisprudenza sono da considerarsi "interessati" in questo senso le casse o gli uffici AI che hanno reso il provvedimento oggetto dell'impugnativa (cfr. RCC 1992 pag. 392 consid. 2).
 
b) In concreto è vero che la decisione litigiosa del 13 novembre 1997 è stata emanata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Tuttavia, sulla base della ripartizione delle competenze prevista dall'art. 40 cpv. 2 OAI, il caso è stato istruito e definito dall'Ufficio ricorrente, il quale si è pronunciato preventivamente sulla domanda di prestazioni inviando all'assicurato, in data 15 ottobre 1997, la proposta poi confermata dalla decisione di cui si tratta. D'altro canto, di fronte ai primi giudici l'autorità cantonale ha pure presentato, tramite l'amministrazione che ha reso il provvedimento, e che le ha fatte proprie, le sue osservazioni. Date queste circostanze, ricordato altresì come gli uffici AI siano espressamente abilitati a interporre ricorso dall'art. 41 cpv. 1 lett. i OAI, non può essere negata la legittimazione ad agire dell'insorgente. Non aderire a questa soluzione solo per il motivo che la pronunzia querelata non gli è stata notificata, costituirebbe un eccesso di formalismo non meritevole di tutela.
 
c) A prescindere da queste considerazioni, espresse anche nella sentenza del 16 marzo 1998 in re M., I 488/96, con riferimento a precedente sentenza del 22 agosto 1995 in re P., I 32/95, il tema non è oggetto di contestazione nella vertenza in esame. Nella misura in cui in sentenze successive a quella del 16 marzo 1998 il Tribunale federale delle assicurazioni dovesse essere pervenuto a conclusioni diverse, ad esse non deve essere prestata adesione.
 
2.- Nel merito i primi giudici hanno correttamente ricordato, nel querelato giudizio, le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che giusta l'art. 28 cpv. 1 e 1ter LAI l'erogazione di una rendita in favore di un cittadino italiano residente in patria presuppone un'invalidità pari almeno al 50% e che secondo il capoverso 2 della medesima disposizione l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
 
3.- a) Come questa Corte ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi l'invalidità è costituita dalla limitazione, addebitabile ad un danno alla salute, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato. L'uniformità del concetto d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (cfr. DTF 126 V 291 consid. 2a). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).
 
b) Nell'evenienza concreta l'assicurato percepisce, dal 1° agosto 1992, una rendita d'invalidità del 35% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 20 agosto 1990. Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa risulta che l'Istituto ha fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi, come glielo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, di contenuto analogo all'art. 28 cpv. 2 LAI sopra citato. Considerato d'altra parte che l'assicurato, secondo il parere peritale del dott. M.________ interpellato dagli organi dell'assicurazione invalidità, non presenta in sostanza che i problemi di salute riconducibili all'infortunio subito nel 1990 alla gamba sinistra, la graduazione operata dal medesimo Istituto vincolava pure l'Ufficio ricorrente. Ne consegue, quindi, che in base ai principi suesposti quest'ultimo ha rettamente rifiutato, sebbene per ragioni diverse da quelle appena addotte, l'erogazione di una rendita
 
AI.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio commissionale querelato del 14 dicembre 1998 essendo annullato.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 agosto 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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