BGer I 292/2001 | |||
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BGer I 292/2001 vom 31.08.2001 | |
[AZA 7]
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I 292/01 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Grisanti, cancelliere
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Sentenza del 31 agosto 2001
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nella causa
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L.________, Italia, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1203 Losanna
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Fatti :
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A.- Con giudizio 26 marzo 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha parzialmente accolto il gravame interposto da L.________, cittadino italiano nato nel 1942 e beneficiario di una mezza rendita d'invalidità dell'assicurazione svizzera, avverso la decisione 9 gennaio 2001 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con la quale, ritenendo che non fosse stata resa plausibile una modifica rilevante del grado di incapacità al guadagno, non era stata esaminata una domanda di revisione volta ad ottenere una rendita intera.
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Il giudice commissionale, preso atto della proposta formulata dall'amministrazione, pendente lite, di ritrasmetterle l'incarto per nuovi accertamenti, ha annullato il provvedimento amministrativo e retrocesso gli atti all'Ufficio AI per complemento d'istruttoria, osservando che il contrasto esistente tra gli atti medici impediva di trarre conclusioni precise e decisive in merito alla domanda di causa.
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B.- Con ricorso di diritto amministrativo L.________ chiede la revisione della rendita d'invalidità e fa valere aggravate condizioni di salute che gli impedirebbero lo svolgimento di ogni attività lavorativa.
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Diritto :
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1.- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2). Sotto quest'aspetto il gravame interposto da L.________ si appalesa ricevibile.
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2.- Sempre in ordine, resta da esaminare se il ricorso sia da ritenere ammissibile con riguardo agli altri presupposti processuali. Giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335).
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Nel caso di specie ci si potrebbe domandare se l'istanza formulata dall'interessato in data 12 aprile 2001 soddisfi i requisiti di motivazione posti dalla citata giurisprudenza, ritenuto come essa dovrebbe essere riferita alla pronunzia di rinvio, e come l'istante, reso edotto di questa condizione con lo scritto 24 aprile 2001 di questa Corte, ancora in data 3 maggio 2001 abbia dichiarato che "l'intenzione del ricorso presentato è stata quella di avere una nuova decisione da parte dell'Ufficio AI" in vista di "un aumento della rendita d'invalidità". Ora, alla luce di queste dichiarazioni, l'adempimento dei suesposti requisiti può destare qualche perplessità, dovendo questo Tribunale poter dedurre dalla richiesta dell'assicurato una censura contro il giudizio di rinvio, nel senso che la domanda di rendita fosse giudicata direttamente, senza retrocessione degli atti. Cionondimeno, la questione può rimanere irrisolta, il ricorso, per i motivi che seguono, non potendo comunque trovare accoglimento.
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3.- Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
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Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%. Giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
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Nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, l'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico, essendo determinanti i dati economici risultanti dal raffronto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Tuttavia, qualora questi dati economici difettassero per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, atteso come il compito del sanitario consista allora nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non possa più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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Per l'art. 41 LAI, infine, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.
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4.- Nel querelato giudizio, il primo giudice ha ritenuto di non poter stabilire, sulla base degli atti, se in concreto fossero adempiuti i presupposti per il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Egli ha pertanto reputato necessario far procedere a indagini complementari per valutare lo stato di salute effettivo dell'insorgente.
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Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi. Esse si fondano in particolare sul parere espresso dal consulente medico dell'Ufficio AI, il quale, in data 16 marzo 2001, dopo avere preso atto della documentazione sanitaria prodotta dall'assicurato a sostegno del proprio gravame, aveva rilevato la necessità di fare allestire ulteriori esami medici, osservando sì un graduale deterioramento della situazione valetudinaria del paziente dal 1993 - da quando cioè, in seguito a una procedura di revisione, la rendita intera, precedentemente riconosciuta con effetto dal 1° ottobre 1987, era stata sostituita con una mezza prestazione -, ma facendo al contempo pure notare che in assenza di più dettagliati accertamenti ortopedici e cardiologici una valutazione sulla capacità lavorativa in attività sostitutive leggere non risultava possibile.
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5.- In queste condizioni la pronunzia commissionale impugnata non può che essere tutelata, mancando agli atti gli elementi necessari per pronunciarsi direttamente e in maniera precisa sulla richiesta ricorsuale. Si giustifica pertanto di confermare il giudizio di primo grado, in attesa che l'Ufficio AI, dopo avere disposto i necessari esami, statuisca sulla questione di un eventuale diritto a una rendita intera.
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6.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto in sostanza l'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni,
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pronuncia :
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I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
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è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 agosto 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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