BGer 1A.123/2001 | |||
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BGer 1A.123/2001 vom 24.09.2001 | |
[AZA 1/2]
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1A.123/2001
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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24 settembre 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 26 luglio 2001 presentato dal Comune di Manno, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Adriano Censi, Lugano, contro la decisione emessa il 12 giugno 2001 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Consorzio manutenzione opere di arginatura Alto Vedeggio, Rivera, al Consorzio manutenzione opere di arginatura Basso Vedeggio, e al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni e Ufficio delle arginature e delle estrazioni, in merito alle opere di arginatura lungo il fiume Vedeggio;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 1° marzo 2000 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato le opere di arginatura lungo il fiume Vedeggio, da Camignolo alla foce, segnatamente quelle contemplate nel Progetto definitivo allestito nel giugno 1998/febbraio 2000 dallo Studio d'ingegneria Tunesi SA di Pregassona. L'Esecutivo cantonale ha dichiarato la pubblica utilità delle opere e previsto la costituzione di un consorzio obbligatorio per la loro realizzazione; ha stabilito altresì che al termine dei lavori le opere sarebbero state cedute agli esistenti Consorzi di manutenzione arginature dell'Alto e del Basso Vedeggio. Contro la pubblica utilità delle opere era dato ricorso al Gran Consiglio, mentre le altre contestazioni dovevano essere sollevate attraverso la via dell'opposizione al Consiglio di Stato.
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B.- Il Comune di Manno ha inoltrato un'opposizione al Governo, chiedendo la modificazione della chiave di riparto per il finanziamento delle opere, la modifica dei piani del progetto definitivo di sistemazione come pure l' approfondimento e il completamento del rapporto sull'impatto ambientale. La dichiarazione di pubblica utilità e la costituzione del consorzio, non impugnate con ricorso, sono cresciute in giudicato.
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Con decisione del 12 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione.
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C.- Il Comune di Manno insorge contro questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede che, concesso al gravame effetto sospensivo, la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata al Consiglio di Stato affinché completi il rapporto d'impatto ambientale ai sensi dei considerandi e proceda a una nuova pubblicazione.
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La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, che si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo, propone, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso in applicazione dell'art. 98a OG e, in via subordinata, di respingerlo nel merito. I Consorzi di manutenzione delle opere di arginatura dell'Alto e del Basso Vedeggio non hanno inoltrato risposte.
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Considerando in diritto :
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1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).
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a) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231 consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b).
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aa) Il gravame si fonda su una pretesa lesione del diritto amministrativo federale, in particolare della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb), e dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto ambientale, del 19 ottobre 1988 (OEIA); è criticata in particolare l'incompletezza delle indicazioni fornite dal rapporto sull'impatto ambientale. Il ricorrente, adducendo che la sua legittimazione a ricorrere si fonderebbe sull'art. 103 lett. a OG e sull'art. 57 LPAmb, non precisa perché si sarebbe in presenza di una decisione cantonale di ultima istanza e perché, con la decisione governativa, sarebbe stato esaurito il corso delle istanze cantonali, nonostante l'art. 98a OG.
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bb) L'art. 98a OG fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, evenienza che si avvera riguardo alle opere litigiose. Il Tribunale federale ha ricordato che a partire dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducente l'art. 98a OG) l'art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale quando pure mancassero disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7, 125 I 412 consid. 3a, 125 V 135 consid. 3; sentenza inedita dell'11 febbraio 2000 nella causa R., consid. 2a, apparsa in RDAT II-2000 n. 68 pag. 250). La vertenza doveva pertanto essere sottoposta, quale ultima istanza cantonale destinata a dirimerla, a un Tribunale nel Cantone; qualora l'istanza giudiziaria cantonale avesse negato la propria competenza a risolverla, l' insorgente avrebbe potuto censurare un siffatto diniego dinanzi al Tribunale federale (DTF 127 II 161 consid. 3a, 123 I 275 consid. 2c; sentenza inedita del 1° dicembre 2000 nella causa M., consid. 3, causa 1A.193/2000).
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b) Il ricorso di diritto amministrativo interposto dal Comune contro la decisione del Consiglio di Stato è pertanto inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l'art. 98a OG, già direttamente applicabile quando il Governo ha reso la decisione impugnata; il ricorso non può pertanto essere esaminato nel merito (DTF 125 I 406 consid. 3a, 123 II 231 consid. 7 pag. 237).
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2.- a) La decisione del Consiglio di Stato non contiene alcuna indicazione dei rimedi di diritto, nonostante l'esigenza dell'art. 26 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996 (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Nelle osservazioni al ricorso di diritto amministrativo il Governo, richiamando gli art. 60 e 61 della menzionata legge, sostiene invero che avverso la decisione impugnata sarebbe dato il ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Esso ritiene inoltre che, indipendentemente dall'avvenuto allestimento di un rapporto d'impatto ambientale secondo la LPAmb, tale competenza sarebbe egualmente data perché la sua decisione è stata resa in applicazione dell' art. 10 cpv. 2 della legge cantonale sui consorzi, del 21 luglio 1913 (LCons); rileva pure che il Consorzio per la sistemazione del fiume Vedeggio è stato costituito giusta l'art. 32 cpv. 2 LCons, secondo il quale le decisioni del Consiglio di Stato non riconosciute definitive dalla legge sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
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L'Esecutivo cantonale ritiene infine che la Corte cantonale sarebbe competente anche per decidere ricorsi che non sono limitati all'impugnazione di decisioni della delegazione consortile e dell'assemblea, come disposto dall' art. 32 cpv. 1 LCons. Si può aggiungere che l'art. 6 cpv. 3 del Decreto legislativo cantonale di applicazione della LPAmb, del 16 dicembre 1991, dispone che contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
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b) Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale.
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Quando il diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il caso secondo la procedura amministrativa ticinese, l' autorità giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a; Borghi/Corti, loc. cit.). La giurisprudenza ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c, 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299, 421 consid. 2a). In concreto, sia l'art. 98a OG sia le norme di diritto cantonale sopra citate portavano chiaramente alla conclusione che la decisione impugnata non era d'ultima istanza cantonale. Il ricorso è quindi inammissibile.
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3.- a) Si giustifica di non prelevare la tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 e 2 OG).
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b) L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
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2. Non si preleva tassa di giustizia.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consorzio manutenzione opere di arginatura Alto Vedeggio, al Consorzio manutenzione opere di arginatura Basso Vedeggio, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni e Ufficio delle arginature e delle estrazioni, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 settembre 2001 VIZ
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, Il Cancelliere
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