BGer U 410/1999 | |||
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BGer U 410/1999 vom 08.11.2001 | |
[AZA 7]
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U 410/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
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Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza dell'8 novembre 2001
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nella causa
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D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco
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Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
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F a t t i :
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A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la
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ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata
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presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
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contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è
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caduta dalla scala esterna della propria abitazione
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procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre
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di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari.
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La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente
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prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne
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assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le
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prestazioni assicurative di legge.
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Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata
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posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità
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fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece
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negato il diritto ad una rendita d'invalidità, considerando
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che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la
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capacità di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile.
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Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998,
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l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso.
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B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano,
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D.________ è insorta contro la menzionata decisione su
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opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
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del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio
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di una rendita d'invalidità non inferiore al 50 %, a dipendenza
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del persistente danno alla spalla destra. Contestava
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essenzialmente la valutazione dell'esigibilità lavorativa,
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sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in
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attività sostitutive.
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L'autorità di ricorso cantonale ha completato
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l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica
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giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in
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fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su
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una visita specialistica del 9 marzo 1999, è stato redatto
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il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il
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caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in
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ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________,
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più tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe
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in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha
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nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un
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complemento peritale 12 luglio 1999 si è espresso sulla data
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in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il
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21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status
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quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999,
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la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilità
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che la contestata decisione su opposizione venisse
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modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltà di
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procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato
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il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilità.
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I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso
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di causalità naturale fra il danno alla salute presentato
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dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre
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1990 si era estinto già a contare dall'8 febbraio 1991. A
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far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto
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porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le
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quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state
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concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la
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questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe
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posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne
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il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame è
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stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa
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6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso
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che il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute
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e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo
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dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo
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dall'8 febbraio 1991 (disp. 2).
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C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di
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Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle
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assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso
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il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia
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giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del
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dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale
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Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al
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quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle
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sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché
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le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario
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dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello
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della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe,
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secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da
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ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta
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che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta
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di complementi istruttori già formulata in sede
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cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto
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di essere sentito. Protestate spese e ripetibili,
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conclude postulando in via principale che l'intero incarto
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venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento
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d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede
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che le venga assegnata una rendita d'invalidità pari ad
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un'incapacità di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente
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ha altresì domandato di essere posta al beneficio
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dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa
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Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue
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condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito
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entro il termine stabilito.
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L'INSAI propone che il gravame sia integralmente
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respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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ha rinunciato a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era
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il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è
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stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita
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d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi
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in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento
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infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente
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istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni
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per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità
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fossero state a ragione corrisposte. Anche
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questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto.
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Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità
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di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato
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i principi che governano i presupposti di un nesso
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di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
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consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente
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quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita
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d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può
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pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente
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al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale,
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per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando
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la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata
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correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura
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di violazione del diritto di essere sentito e inconferente
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la conclusione intesa a postulare l'allestimento di
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ulteriori indagini.
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3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia
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realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale
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tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla
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spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia
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giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal
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dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata
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il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di
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ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata
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relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8
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febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato
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facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio
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1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in
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particolare attestato che in occasione di un'artroscopia
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diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto
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escludere una rottura della cuffia dei rotatori e
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riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla
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destra.
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Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve
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giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti
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all'inserto, appare motivata e convincente.
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b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
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solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate
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davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto
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precede, esse non possono però minimamente infirmare le
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conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre
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rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente
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su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale
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il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di
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causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno
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alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il
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dott. A.________ in occasione della summenzionata
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artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato
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bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente
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dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.
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G.________, segnatamente in un certificato medico
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2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione
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della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta
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sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però
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nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di
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tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che
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la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza
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delle conclusioni del dott. A.________, il prof.
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G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente
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criticato, pur facendovi esplicito riferimento,
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l'esito delle indagini effettuate dal menzionato
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specialista di ortopedia nel febbraio 1991.
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L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale
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conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale
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delle assicurazioni.
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c) Discende dalle suesposte considerazioni che da
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questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;
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la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella
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misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla
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rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.
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4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in
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sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative
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al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e
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indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del
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provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non
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formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a).
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Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati,
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concludendo in modo generale che il nesso di causalità
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naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio
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1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se
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D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative
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indebitamente percepite.
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Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto
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accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del
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giudizio impugnato dev'essere annullato.
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5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha
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diritto a un'indennità di parte ridotta.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente
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accolto nel senso che è annullato il punto 2 del
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dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni
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del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per
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l'eccedenza esso è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di
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indennità di parte.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 8 novembre 2001
| |
In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
| |
Il Cancelliere :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |