BGer U 372/1999 | |||
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BGer U 372/1999 vom 27.12.2001 | |
[AZA 7]
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U 372/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
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Kernen; Grisanti, cancelliere
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Sentenza del 27 dicembre 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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Comunione ereditaria K.________, opponente, rappresentata
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dal Servizio di consulenza giuridica per persone
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andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- K.________, nato nel 1948, negli anni 1976-1982
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lavorò alle dipendenze della ditta S.________, nell'ambito
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delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto.
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Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un
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mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e
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al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità
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di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e
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del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione
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subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di
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continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale
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svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
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esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia
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professionale e corrispose le prestazioni di legge, in
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particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del
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decesso, avvenuto il 9 maggio 1998.
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Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre
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successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova,
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V.________ K.________, l'INSAI ha riconosciuto alla
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moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una
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rendita complementare per superstiti, negando per il resto
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una indennità per menomazione dell'integrità.
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B.- K.________, in rappresentanza della comunione
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ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S.________ e
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T.________, con l'assistenza del Servizio di consulenza
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giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto
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l'assegnazione di una indennità per menomazione
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dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute
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dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del
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decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto
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escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a
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cure palliative, ne fossero date le premesse.
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Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale
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delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine
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all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto
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il principio del diritto a una indennità per menomazione
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dell'integrità.
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C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo
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al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo
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l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino
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della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore
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si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che
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seguono.
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Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate,
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in rappresentanza degli eredi di K.________,
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propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale
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delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se
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W.________ K.________, e, per lui, in forza
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dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC),
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gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione
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dell'integrità a dipendenza della malattia professionale
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che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo
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che i medici interrompessero le cure volte a guarire o
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comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.
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2.- L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha
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diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio -
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o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati
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dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6
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cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole
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all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto
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disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del
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diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata
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simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della
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cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.
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A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla
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rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica
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non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
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dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti
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d'integrazione dell'AI.
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Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità
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è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
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per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa
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è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente
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dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente
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o grave.
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3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative
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dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente
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a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso
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non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento
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dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19
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cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una
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presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una
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rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per
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menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di
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prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore
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infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva
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tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente
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per i suoi eredi.
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L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto
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all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di
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salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato
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non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva
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inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità
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non può essere quello di riconoscere, via diritto
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successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando
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una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in
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questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato
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per il fatto di dovere convivere e sopportare nel
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corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze
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della menomazione subita.
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4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi
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in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità
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per menomazione dell'integrità e di rilevare come
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esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e
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49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare
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l'infortunato per il danno morale originato dai postumi
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di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale.
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Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina,
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la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità
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per menomazione dell'integrità, permettendo di
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compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere,
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deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore
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(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach
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Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
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tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die
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Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches
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Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il
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resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità
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soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che
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non mette conto qui di elencare (per una panoramica della
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problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).
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b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF
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i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione
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dell'integrità, specificando che, per potere dar
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luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare
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una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,
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giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere
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per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma,
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ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V
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29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della
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dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194),
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pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza
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della menomazione.
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I materiali legislativi non contengono dichiarazioni
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chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza
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dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la
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volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo
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il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).
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Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di
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disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza
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ha esaminato la questione e stabilito che il diritto
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a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi
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a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita
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- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato
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(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un
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miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La
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prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema
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di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione
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che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta
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a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate
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prospettive di vita.
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5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci
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occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere
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risposto in maniera negativa.
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Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla
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tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie
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in esame non consente infatti di istituire un obbligo
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a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi
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in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente
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rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità
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per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare
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all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le
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conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per
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il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione,
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il diminuito piacere di vivere. In questo modo,
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il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello
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di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì
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impone anche, conformemente al tenore letterale del termine,
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una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che
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sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il
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quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione
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in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva
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che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd"
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sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"
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verstanden werden").
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Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici
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al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute
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- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi
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prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative
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- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco
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giustificante una prestazione di indennità per menomazione
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dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il
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fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di
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una durevole menomazione, non potendosi in concreto più
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realizzare.
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Né l'indennità può essere erogata per altri motivi,
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l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni
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del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore
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degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo,
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per quanto breve fosse, prima di decedere avesse
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raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento
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della situazione valetudinaria.
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Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di
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prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto
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in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità
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per menomazione dell'integrità anche all'infortunato
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di un incidente stradale, per il quale il personale medico,
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già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi
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certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di
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conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite
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del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino
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decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe
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postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et
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indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000,
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pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit.,
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pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto
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a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore.
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Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi
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infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in
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cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato
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potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un
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lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel
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caso di specie, il tema può restare indeciso.
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6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
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dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo
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difetto il presupposto della durevolezza, necessario
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per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette
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invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva
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valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità
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per essere insorto quello a una rendita d'invalidità
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(art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1
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LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come
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già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52
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consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto
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all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere
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determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo
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circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di
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un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione
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del momento della decisione sull'indennità.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
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il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 dicembre 2001
| |
In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
| |
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