BGer 1P.739/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.739/2001 vom 18.01.2002 | |
{T 0/2}
| |
1P.739/2001/viz
| |
Sentenza del 18 gennaio 2002
| |
I Corte di diritto pubblico
| |
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
| |
Catenazzi, Fonjallaz,
| |
cancelliere Crameri.
| |
C.________ SA, già rappresentata dall'amministratore unico, avv. H.________, ricorrente,
| |
contro
| |
Francesco Bertini, Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, via della Pace 6, 6600 Locarno,
| |
S.________,
| |
M.________,
| |
patrocinati dall'avv. Otto Wuthier, via B. Luini 18, casella postale 640, 6601 Locarno,
| |
Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
| |
istanza di ricusa
| |
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 26 settembre 2001 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
| |
Visto e considerato:
| |
che, nell'ambito di una causa di sfratto promossa contro la C.________ SA di Zugo, quest'ultima ha inoltrato dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza di ricusa del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, avvocato Francesco Bertini;
| |
che con decisione del 26 settembre 2001 la Corte cantonale ha respinto l'istanza e rinviato gli atti al Pretore per la continuazione della procedura;
| |
che il 31 ottobre 2001 la C.________ SA ha impugnato questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di accogliere l'istanza di ricusa;
| |
che il 26 novembre 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato la ricorrente ad anticipare entro il 10 dicembre seguente fr. 1500.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
| |
che, parallelamente a un'analoga procedura (causa 1A.740/2001) il 7 dicembre 2001 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine, adducendo che per le avvenute dimissioni dell'avvocato amministratore della società - che ha sottoscritto il ricorso di diritto pubblico - essa doveva nominarne un altro entro 30 giorni per poter effettuare un prelievo sui suoi averi bancari;
| |
che il termine è stato prorogato fino al 10 gennaio 2002 con l'avvertenza che non sarebbe stata accordata un'ulteriore proroga;
| |
che con lettera impostata il 5 gennaio 2002 la ricorrente chiede una nuova proroga del termine, fondata sulle medesime circostanze;
| |
che le difficoltà di organizzazione interna addotte dalla ricorrente, visto il citato avvertimento e considerato che ogni ulteriore ritardo della procedura può recare pregiudizio agli interessi delle controparti, non costituiscono un motivo sufficiente ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 OG, concernenti la proroga dei termini fissati dal giudice;
| |
che, pertanto, la nuova domanda di proroga non poteva essere accolta;
| |
che l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG;
| |
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
| |
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
| |
3.
| |
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città e alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 18 gennaio 2002
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il presidente: Il Cancelliere:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |