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Informationen zum Dokument  BGer H 194/2001  Materielle Begründung
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BGer H 194/2001 vom 04.02.2002
 
[AZA 7]
 
H 194/01 Ws
 
IIIa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi; Gianella,
 
supplente; Grisanti, cancelliere
 
Sentenza del 4 febbraio 2002
 
nella causa
 
C.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, 6903 Lugano,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- La società E.________ SA, con sede a C.________, è stata costituita nel giugno 1994. Il consiglio di amministrazione era composto da A.________, presidente con diritto di firma individuale dall'8 luglio 1994 al 29 aprile 1997, nonché, durante lo stesso periodo, da C.________ e V.________, membri con firma collettiva a due, questi ultimi avendo tuttavia rassegnato le proprie dimissioni il 21 marzo 1997. Il 16 dicembre 1997 è stato pronunciato il fallimento della società.
 
Con distinte decisioni del 7 dicembre 1998 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 83'908. 55 a causa del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per gli anni 1995-1997, ne ha preteso il pagamento, in via solidale, da A.________, C.________ e V.________.
 
B.- A seguito dell'opposizione di C.________ e di V.________, la Cassa il 1° febbraio 1999 ha promosso nei loro confronti due distinte petizioni al Tribunale della assicurazioni del Cantone Ticino chiedendone la condanna al risarcimento del predetto importo.
 
Con giudizio 17 aprile 2001, la Corte cantonale, congiunte le procedure, ha accolto le petizioni condannando i convenuti al risarcimento di fr. 83'908. 55, con vincolo di solidarietà.
 
C.- C.________, assistita dallo Studio legale Mini e Pezzati, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, in ordine, la sospensione della decisione fino ad espletamento del procedimento penale in corso, mentre, nel merito, postula l'annullamento del giudizio querelato e, in via subordinata, il rinvio degli atti per complemento istruttorio. Dei motivi invocati nell'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
 
La Cassa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e V.________ hanno rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
 
a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
b) Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda il risarcimento di danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
 
2.- Avantutto, C.________ chiede di sospendere la procedura che ci occupa in attesa di apprendere l'esito della vertenza penale pendente dinanzi al Ministero pubblico del Cantone Ticino e censura l'operato della Corte cantonale per avere statuito nel merito della causa sulla base delle testimonianze rese in quella sede in dispregio dell'obbligo di contraddittorio e per avere rifiutato l'assunzione di prove ritualmente offerte.
 
a) Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa. Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate).
 
b) Ai fini del presente giudizio, gli elementi risultanti dall'incarto penale appaiono più che sufficienti a questo Tribunale per determinarsi, con la necessaria cognizione di causa, in merito alle pretese risarcitorie della Cassa, atteso comunque che per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi. Per il resto, la ricorrente non fa valere fatti specifici che non siano già desumibili dagli atti acquisiti, sui quali la stessa ha peraltro avuto modo di esprimersi liberamente in data 4 dicembre 2000, senza pretendere qualsivoglia atto istruttorio integrativo.
 
Quanto al censurato utilizzo da parte dei primi giudici di mezzi di prova acquisiti in sede penale in dispregio dell'obbligo di contraddittorio, va osservato che l'istanza precedente si è limitata ad acquisire l'incarto penale e a darne avviso alle parti affinché queste potessero prenderne visione ed esprimersi, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (RCC 1991 pag. 107 consid. 4a; cfr. anche DTF 115 V 302 consid. 2e, 114 Ia 100 consid. 2c, 112 Ia 202 consid. 2a). Di siffatto diritto l'interessata non solo ha fatto uso il 4 dicembre 2000 senza per nulla sollevare eccezioni di sorta, ma ha anzi evidenziato come l'incarto consultato fosse "particolarmente significativo per quanto attiene alla responsabilità esclusiva del signor C.________". Per il resto, l'insorgente non può seriamente mettere in discussione le affermazioni da lei stessa rese e l'attendibilità degli altri atti all'inserto, che, da soli, sono sufficienti a chiarire la posizione dell'interessata.
 
Ne consegue che la richiesta di sospensione in attesa dell'esito della vertenza penale costituisce una manovra dilatoria incompatibile con l'esigenza di celerità che deve caratterizzare la trattazione delle cause e non può pertanto trovare accoglimento.
 
3.- a) C.________ fa valere in secondo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito, in particolare per avere i primi giudici rifiutato l'assunzione di otto testi, le cui deposizioni avrebbero consentito di escludere la grave negligenza del suo agire.
 
b) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
 
c) Nel caso di specie, la ricorrente si limita ad asseverare che i primi giudici avrebbero ingiustamente rifiutato di acquisire le otto audizioni testimoniali ritualmente offerte, omettendo però di indicare in maniera precisa - sia in sede cantonale che federale -, quali fatti avrebbe voluto provare con tali prove. Orbene, già solo per questo motivo, la censura non merita ulteriore esame, la ricorrente non potendo pretendere che il Tribunale federale delle assicurazioni supplisca in questa sede a una carenza di allegazione e di collaborazione di cui si è resa responsabile lei medesima nella fase di accertamento dei fatti.
 
4.- a) Contestate risultano pure le conclusioni dei giudici cantonali nella misura in cui hanno ritenuto la ricorrente responsabile del danno cagionato alla Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, senza riconoscerle motivi di giustificazione, che l'insorgente invece ravvisa nel fatto di "aver ripetutamente ed insistentemente richiesto al presidente del consiglio di amministrazione la trasmissione del bilancio e la tenuta delle assemblee" a partire dagli ultimi mesi del 1995 e di essere stata rassicurata dallo stesso in merito alla situazione patrimoniale della società e alla convocazione a breve termine di un'assemblea ordinaria. La ricorrente fa inoltre valere a sua discolpa che la Cassa l'aveva personalmente diffidata a pagare oneri sociali scoperti solo in un'occasione, più precisamente il 29 gennaio 1996, per un importo di fr. 3'836. 35, che A.________, da lei interpellato, ha peraltro subito provveduto a saldare. Dal fatto che successivamente non le sarebbero più state notificate ulteriori diffide, C.________ deduce di avere potuto confidare che la situazione relativa al pagamento dei contributi fosse definitivamente sistemata. Evidenzia pure di avere rassegnato le dimissioni non appena avuta la certezza che A.________ non avrebbe dato seguito ai propri obblighi.
 
La ricorrente sostiene infine di avere ossequiato ai propri doveri di diligenza e di controllo impostile dall'art. 716a cpv. 1 n. 5 CO, resi però inefficaci dall'attitudine fuorviante ed ostruzionistica di A.________ come pure dal fatto che "la Cassa mai si è degnata di informare direttamente i membri del consiglio di amministrazione di quanto stava succedendo". Così, l'interessata ritiene di poter ottenere una riduzione dell'importo da risarcire alla Cassa in applicazione dei principi sanciti dall'art. 44 cpv. 1 CO, in quanto quest'ultima avrebbe avuto "la possibilità di facilmente renderla attenta del mancato pagamento dei contributi della fallita" e poiché gli amministratori potevano ragionevolmente attendersi di essere preventivamente informati dalla stessa, tanto più dopo che questa aveva già provveduto a diffidare la ricorrente nel gennaio 1996.
 
b) Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi, essi possano essere pretesi anche dagli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
 
I primi giudici hanno inoltre ricordato che la condizione essenziale dell'obbligo di risarcire il danno consiste, stando al testo dell'art. 52 LAVS, nel fatto che il datore di lavoro, intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato le prescrizioni e cagionato in tal modo un pregiudizio.
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate).
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b).
 
L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
 
Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.).
 
c) I motivi addotti da C.________, in particolare il fatto di aver ripetutamente e insistentemente chiesto ad A.________ di riferire sulla situazione patrimoniale della società e di convocare l'assemblea generale, non possono, alla luce degli avvenimenti, costituire esimente.
 
Va ricordato alla ricorrente che, accettando a partire dal giugno 1994 il mandato di membro del consiglio di amministrazione, essa se ne è assunta anche tutti gli oneri, tra i quali anche quello di controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS. Ora, l'interessata non può liberarsi da questa responsabilità, ove solo si consideri che già nel gennaio 1996, in occasione della sua ricezione di una diffida di pagamento di fr. 3'836. 35 da parte della Cassa per contributi sociali non pagati, sapeva o almeno avrebbe potuto facilmente presumere - se solo avesse fatto uso della diligenza esigibile da un accorto consigliere d'amministrazione - che la E.________ SA aveva o poteva avere problemi finanziari. Non aver mai controllato né preteso informazioni scritte - almeno a partire dal gennaio 1996, ma in particolare subito dopo il 22 novembre 1996 quando, convocata l'Assemblea generale della società, non fu possibile deliberare per causa imputabile al solo A.________ - denota una grave carenza nello svolgimento delle mansioni societarie.
 
Anche il fatto che A.________ fungesse da "factotum" della società nonché da amministratore delegato non poteva esimere l'insorgente dalle proprie incombenze, soprattutto se si tiene presente che alla stessa erano ben note le inadempienze gestionali del presidente, perlomeno in punto alla mancata convocazione dell'assemblea generale degli azionisti.
 
E' di conseguenza inammissibile che l'interessata - architetto e dunque attiva nel settore dell'edilizia che negli anni novanta viveva una crisi generalizzata che non consentiva fiduciose attese -, si sia accontentata per anni (dal luglio 1994 al marzo 1997) delle vaghe rassicurazioni di A.________ in merito al buon andamento della società e non si sia attivata in modo incisivo per accertare le modalità di pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). È solo nel marzo 1997 che la stessa si è determinata a dimissionare, quando invece avrebbe potuto e dovuto farlo ben prima e senza attendere anni di inadempimenti e di occultamento delle informazioni - segnatamente dei mancanti bilanci e conti economici - relative alla situazione patrimoniale societaria. Ne consegue che l'insorgente non poteva ragionevolmente trarre dall'insieme di queste circostanze la conclusione che, in assenza di nuove diffide da parte della Cassa, la situazione contributiva fosse definitivamente risolta.
 
In sostanza, il disinteresse mostrato da C.________, che ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, ne determina la responsabilità a norma dell'art. 52 LAVS.
 
d) Infondata risulta inoltre la domanda di riduzione del danno fatta valere a dipendenza di una pretesa concolpa della Cassa opponente, in particolare per avere quest'ultima omesso di diffidare alla ricorrente il mancato pagamento degli oneri sociali anche successivamente al gennaio 1996.
 
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare come l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno possa essere ridotto in applicazione analogica dell'art. 4 LResp. , rispettivamente dell'art. 44 cpv. 1 CO, a condizione e nella misura in cui causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata una grave violazione del dovere di diligenza da parte dell'amministrazione, segnatamente nella riscossione dei contributi (DTF 122 V 185 segg.). Ora, dagli atti non risulta, né la ricorrente lo sostiene, che l'amministrazione abbia procrastinato la procedura di incasso dei contributi scoperti. Quanto al rimprovero che la Cassa avrebbe dovuto notificare le diffide o gli atti esecutivi, fatti spiccare a partire dall'agosto 1995, direttamente all'amministratrice insorgente, dopo che ciò era avvenuto in un'occasione nel gennaio 1996, si osserva che un tale obbligo non è desumibile dalle norme di legge applicabili, ritenuto che la Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF) si limita a prescrivere che gli atti esecutivi - in particolare il precetto esecutivo - destinati a una società anonima devono essere notificati a un membro dell'amministrazione (art. 65 cpv. 1 seconda cifra LEF; DTF 118 III 10 segg.). Già solo alla luce di queste considerazioni se ne deve concludere che alla Cassa non può essere rimproverata una grave negligenza nell'espletazione dei propri obblighi che giustificherebbe una riduzione della propria pretesa risarcitoria ai sensi della citata giurisprudenza. Ne consegue pertanto che C.________ dovrà risarcire, in solido con V.________, il danno subito dalla Cassa in fr. 83'908. 55.
 
5.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario).
 
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
 
è respinto.
 
II.Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 4'500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da
 
quest'ultima.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, a V.________ e all'Ufficio federale delle
 
assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 4 febbraio 2002
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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