BGer 6S.500/2001 | |||
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BGer 6S.500/2001 vom 26.02.2002 | |
{T 0/2}
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6S.500/2001 MDE
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
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Seduta del 26 febbraio 2002
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Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
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sidente della Corte, Wiprächtiger, Kolly, Karlen e Ramelli,
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supplente.
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Cancelliera: Bino.
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_______
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Visto il ricorso per cassazione proposto il 22 luglio 2001
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da A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bel-
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linzona, contro la sentenza del 3 luglio 2001 emanata dalla
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento
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penale aperto nei suoi confronti per violenza carnale,
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sequestro di persona e rapimento;
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R i t e n u t o i n f a t t o :
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A.- Il 26 settembre 2000 A.________, veniva posto
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in stato di accusa per violenza carnale, sequestro di per-
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sona e rapimento. Era accusato di avere costretto, la notte
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tra il 28 e 29 marzo 2000, la cittadina brasiliana
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B.________ a subire con minaccia, violenza e pressioni psi-
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cologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento,
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tenendola sotto chiave e sotto tiro di una pistola giocat-
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tolo fino a quando, alle ore 9.45 dell'indomani, si calava
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da un balconcino e trovava rifugio nell'appartamento sotto-
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stante.
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B.- Il 30 novembre 2000 la Corte delle assise cri-
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minali, riunita a Bellinzona, riconosceva A.________ colpe-
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vole di sequestro di persona per avere tenuto rinchiusa nel
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proprio appartamento, sotto la minaccia di una pistola
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giocattolo, B.________ dalle ore 7.00 alle ore 9.45 di
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mercoledì 29 marzo 2000; lo proscioglieva dell'accusa di
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violenza carnale e rapimento per i fatti che precedevano le
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ore 7.00 di quel giorno, e lo condannava, computato il
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carcere preventivo sofferto, a 18 mesi di reclusione nonché
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all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5
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anni, sospesa con un periodo di prova di 2 anni, nonché al
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versamento a B.________ di fr. 5'000.-- per torto morale,
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di fr. 184.-- per danni materiali - con rinvio dell'inte-
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ressata al foro civile per la quantificazione di ulteriori
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pretese civili - e di fr. 6'000.-- per ripetibili.
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C.- Il 3 luglio 2001 la Corte di cassazione e di
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revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso di A.________ e
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riformava la sentenza impugnata nel senso che la pena
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inflittagli veniva ridotta a 6 mesi di detenzione.
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D.- Con tempestivo ricorso per cassazione,
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A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro
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la sentenza della CCRP e ne postula l'annullamento, con
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protesta di tasse e ripetibili.
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E.- Non sono state chieste osservazioni sul ricor-
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so.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
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con libero potere l'ammissibilità del rimedio esperito,
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senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti
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delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 con-
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458 consid. 1).
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b) Il ricorso per cassazione può essere fondato
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unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269
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cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
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dura penale [PP; RS 312.0]; v. anche Martin Schubarth,
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Nichtigkeitbeschwerde 2001 [Nichtigkeitbeschwerde], Berna
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2001, n. 149 e segg.). La Corte di cassazione penale del
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Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto
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dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza
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proposizione PP). La motivazione del ricorso non deve cri-
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ticare tali accertamenti né proporre eccezioni e impugna-
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zioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
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Il gravame, presentato dall'accusato, la cui legit-
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timazione è pacifica (art. 270 cpv. 1 lett. a PP; Schubarth
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[Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 81 e segg.), nel pie-
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no rispetto dei requisiti formali (art. 272 PP), è ammissi-
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bile.
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2.- a) In virtù dell'art. 183 cpv. 1 CP, è puni-
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bile per reato di sequestro di persona chi indebitamente
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arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro
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modo della sua libertà personale. Il bene giuridico protet-
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to è la libertà di movimento. I presupposti sono adempiuti
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se la persona è privata della libertà di andare, di venire
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e di scegliere il luogo dove vuole stare. Non è necessario
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che la privazione di libertà sia di lunga durata, qualche
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minuto è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizerisches
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Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, ad
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art. 183, n. 7). Poco importa il modo in cui l'agente trat-
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tiene la sua vittima (Martin Schubarth, Kommentar zum
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schweizerischen Strafrecht [Kommentar], Vol. 3, Berna 1994,
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ad art. 183, n. 14-20); una persona può essere sequestrata
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ricorrendo alla minaccia, alla violenza, oppure sottraendo-
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le ciò di cui ha bisogno per partire o ponendola in condi-
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zioni tali da impedirle comprensibilmente di andarsene
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(Bernard Corboz, Les principales infractions, Berna 1999,
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Vol. II, ad art. 183, n. 5-9/14-15 e rinvii; Günter Stra-
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tenwerth, Straftaten gegen Individualinteressen, BT I,
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Berna 1995, 5a ed., n. 26, pag. 117).
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b) È accertato in modo insindacabile (art. 277bis
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cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che verso le ore 7.00 del
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mattino del 29 novembre 2000, dopo aver avuto rapporti
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sessuali con il ricorrente, la resistente, dicendo di vole-
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re prendere dal portafoglio di quest'ultimo fr. 20.-- per
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pagare un taxi e rientrare a casa, prelevava in realtà fr.
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230.--, ossia tutto il denaro ivi contenuto. Resosene con-
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to, il ricorrente ne pretendeva la restituzione immediata.
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Nasceva così un'accesa discussione. Egli chiudeva a chiave
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la porta dell'appartamento per obbligare l'interessata a
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restituire il maltolto, impedendole di partire. La minac-
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ciava poi con una pistola giocattolo, che sembrava vera, e
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ricuperava il denaro sottratto. Dopodiché, tratteneva la
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vittima nell'appartamento, temporeggiando, tergiversando e
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comportandosi in modo tale da gettarla in uno stato di
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terrore e di angoscia così profondo da indurla a gettarsi
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dal terrazzino dell'appartamento.
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c) La CCRP ha ritenuto che il ricorrente, una
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volta accortosi della somma sottratta e in virtù del suo
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diritto di ottenerne senza indugio la restituzione (art.
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926 cpv. 2 CC e 32 CP), poteva trattenere la resistente il
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tempo necessario - una ventina di minuti al massimo - alla
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polizia locale per giungere sul posto. Avendola costretta a
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rimanere nell'appartamento senza motivo apparente, egli si
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è reso colpevole di sequestro di persona per tutto il tempo
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che ha ecceduto quanto sarebbe occorso al normale interven-
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to delle forze dell'ordine, ossia per più di 2 ore.
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d) È d'uopo premettere che, di regola, il fermo di
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una persona sospettata di aver perpetrato un reato è legit-
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timo solo se si fonda su un ordine di arresto pronunciato
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dalle autorità competenti. Ma non sempre è possibile emana-
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re l'ordine di arresto in tempo; ragion per cui,
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eccezionalmente e di fronte all'urgenza, le forze
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dell'ordine ed anche i singoli cittadini possono arrestare
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un indiziato (Schubarth [Kommentar], op. cit., ad art. 183,
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n. 33-34). L'art. 99 del Codice di procedura penale
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ticinese (CPP/TI), applicato a ragione dalla CCRP, prevede
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che l'autore colto in flagrante o quasi flagrante reato può
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essere arrestato da "chiunque". Il fermo da parte di un
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singolo cittadino deve
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avere per scopo di ovviare al pericolo di fuga del malfat-
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tore per poi consegnarlo alla polizia (Schubarth [Kommen-
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tar], op. cit., ad art. 183, n. 36). Nello stesso ordine di
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idee s'inserisce l'incontestabile diritto dell'offeso di
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trattenere l'offensore per ricuperare una cosa sottratta in
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modo illecito ai sensi dei combinati disposti degli art.
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926 cpv. 2 CC e 32 CP. L'esercizio di tale diritto deve
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durare il meno possibile; ogni costrizione non necessaria
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costituisce una privazione di libertà arbitraria anche se
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giustificata all'origine (Schubarth [Kommentar], op. cit.,
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ad art. 183, n. 37). Essendo accertato in modo insindaca-
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bile (art. 277bis cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che circa
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20 minuti sarebbero occorsi alla polizia locale per giunge-
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re all'appartamento e che la resistente poteva ragionevol-
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mente essere presunta l'autrice del furto, il ricorrente
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aveva il diritto di trattenerla solo durante quei pochi mi-
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nuti; dopodiché - il denaro essendo per di più stato resti-
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tuito - il sequestro litigioso non aveva più alcun fonda-
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mento e, pertanto, era illecito.
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e) Il ricorrente sostiene che la sua condanna per
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sequestro di persona viola l'art. 183 n. 1 CP poiché, rien-
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trato in possesso dell'ammanco in modo legittimo, egli non
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ha più compiuto alcun atto suscettibile di ostacolare la
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libertà di movimento della resistente.
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f) L'argomentazione del ricorrente è manifestamen-
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te contraddetta dagli accertamenti operati in sede cantona-
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le da cui risulta, in modo insindacabile (art. 277bis cpv.
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1 e 273 cpv. 1 lett. b PP), che egli aveva ammesso davanti
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agli inquirenti di aver trattenuto la resistente anche dopo
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la restituzione dell'ammanco, in particolare temporeggiando
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e mettendosi a guardare la televisione. Inoltre, benché a
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suo dire avesse avuto l'intenzione di riaccompagnarla a
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casa verso le ore 9.30, alle ore 9.45 non lo aveva ancora
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fatto. Non risulta altresì che, dopo aver riottenuto il
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denaro, il ricorrente avesse aperto la porta del suo appar-
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tamento o dato la chiave alla sua vittima. Contrariamente a
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quanto sostenuto nell'impugnativa, la resistente non era
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libera di andarsene quando e come meglio credeva: era rin-
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chiusa nell'appartamento, in un palese stato di eccitazione
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e di angoscia esacerbato dal comportamento ostinato del suo
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carceriere, insensibile alle sue implorazioni al punto da
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proporle di avere altri rapporti sessuali. Il suo sequestro
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è durato fino a quando, esasperata e non potendo credere,
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vista anche la presenza dell'arma, di poter partire senza
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pericolo (Corboz, op. cit., n. 15 e Schubarth [Kommentar],
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op. cit., ad art. 183, n. 20 e 21), si è calata dal terraz-
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zino sottraendosi così, dopo più di 2 ore di prigionia,
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all'imperio del ricorrente (DTF 119 IV 216 consid. 2f).
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Pertanto, condannando quest'ultimo per sequestro di persona
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per il lasso di tempo che andava oltre il necessario per la
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chiamata e l'arrivo della polizia locale, la CCRP non ha
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violato il diritto federale.
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3.- a) In via subordinata, il ricorrente contesta
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la pena inflittagli che considera eccessiva e lesiva dell'
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art. 63 CP.
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b) Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la
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pena essenzialmente alla colpa del reo. Questa disposizione
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non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi
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pertinenti per la commisurazione. La giurisprudenza, a cui
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si rinvia, li ha interpretati in modo diffuso (v. da ultimo
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DTF 127 IV 101 consid. 2). In questa sede è sufficiente ri-
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levare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, frui-
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sce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene
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solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo
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potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca
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dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei
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all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente
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(DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 49 consid. 2a; 122 IV
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299 consid. 2a, 241 consid. 1a, 156 consid. 3b; 121 IV 193
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consid. 2a, 3 consid. 1a; 120 IV 136 consid. 3a).
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c) La CCRP ha ridotto, in quanto eccessivamente
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severa, la pena pronunciata dai primi giudici da 1 anno e 6
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mesi di reclusione a 6 mesi di detenzione. Essa ha negato
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che il sequestro fosse qualificato poiché il ricorrente
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aveva impugnato la pistola giocattolo solo per riavere il
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denaro ed evitare che la donna "spaccasse tutto" o "facesse
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casino". Ha comunque precisato che la colpa di quest'ultimo
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era tutt'altro che leggera: egli aveva agito in modo tale
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da profondere nella resistente, per 2 ore abbondanti, ango-
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scia e terrore, fino a spingerla, a rischio della sua vita,
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a calarsi dal terrazzino. A favore del reo ha ribadito che
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all'origine della vicenda vi era un furto, che il fermo
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della donna all'inizio era legittimo e che il sequestro di
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persona non era il frutto di una fredda premeditazione ben-
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sì di una situazione degenerata in un acceso diverbio. Ha
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ricordato poi i precedenti penali dell'interessato, senza
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tuttavia conferire loro un peso particolare, ossia la con-
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danna del 5 giugno 1991 a 15 giorni di detenzione e a una
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multa fr. 150.-- per furto d'uso, nonché la condanna dell'
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11 febbraio 1994 a una multa di fr. 900.-- per infrazione
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grave alla circolazione stradale. Ha constatato in seguito
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la recidiva dovuta a una precedente condanna pronunciata il
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9 ottobre 1997 a 3 anni di reclusione per ripetuta infra-
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zione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,
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condanna sospesa per dare luogo al collocamento del ricor-
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rente in un istituto per tossicomani in applicazione dell'
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art. 44 CP; ha ritenuto poi che l'aggravante della recidi-
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va, benché non andasse sopravvalutata, giustificava per lo
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meno l'aumento della pena di base di un mese. Ha infine te-
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nuto conto che il ricorrente è padre di una figlia e che,
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da quando è stato liberato condizionalmente il 14 marzo
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1998 dall'istituto per tossicomani, non ha più commesso de-
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litti sotto l'influsso di droghe ed ha sempre lavorato.
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d) Il ricorrente si duole del peso eccessivo ac-
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cordato alla recidiva e di un ingiustificabile duplice
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computo di quest'ultima: dapprima nell'apprezzamento dei
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suoi precedenti penali e in seguito come recidiva.
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e) La CCRP ha considerato il carattere problemati-
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co dell'aggravante della recidiva quando, come nella fatti-
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specie, si riferisce ad un illecito senza relazione alcuna
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con il reato successivo. Nel gravame non vengono addotte
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valide ragioni per cui l'aumento della pena di base di un
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mese debba essere considerato come eccessivo al punto da
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costituire un abuso del potere di apprezzamento. Per quanto
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concerne infine il preteso duplice computo, la critica
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appare infondata poiché, come testé visto (v. supra, con-
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sid. 3c in fine), la CCRP ha ponderato la condanna del 9
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ottobre 1997 esclusivamente nell'ambito della recidiva.
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f) Il ricorrente considera altresì la pena inflit-
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tagli come manifestamente eccessiva se paragonata a quelle
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irrogate in casi simili. A sostegno della sua tesi egli
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cita la DTF 101 IV 402 in cui l'agente colpevole di avere
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sequestrato una persona per 8 ore era stato sanzionato con
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una pena di 3 mesi di detenzione, e la DTF 104 IV 170 in
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cui per aver trattenuto una persona per 2 ore e mezza con
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la forza, l'agente era stato condannato alla pena di 3 mesi
| |
e 20 giorni di detenzione.
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g) Secondo giurisprudenza costante, non spetta
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alla Corte di cassazione del Tribunale federale vegliare
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affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupo-
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losamente; tale controllo sarebbe contrario al principio
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dell'individualizzazione della pena voluta dal legislatore
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(DTF 124 IV 44 consid. 2c). Quanto precede vale anche quan-
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do, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della
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pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate
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in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua (DTF 116 IV
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292 consid. 2). Considerati gli innumerevoli fattori che
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intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni
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con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si
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rivela per lo più infruttuoso. Non è inoltre sufficiente,
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come fa il ricorrente, richiamare uno o due casi dove in
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apparenza sono state pronunciate pene meno severe per dimo-
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strare che la sanzione sia così severa da costituire un
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abuso del potere di apprezzamento (v. DTF 120 IV 136 con-
| |
sid. 3a). La Corte cantonale ha comunque ponderato con ri-
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gore gli elementi determinanti per la commisurazione della
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pena impugnata. Ma non solo. Per motivare la riduzione
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dell'eccessiva sanzione pronunciata dai primi giudici si è
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riferita lei stessa a precedenti giurisprudenziali. In
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siffatte circostante la censura è infondata.
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h) Il ricorrente sostiene infine che la CCRP non
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ha tenuto sufficientemente conto delle conseguenze giuridi-
| |
che della pena inflittagli.
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i) La Corte cantonale ha esaminato in modo diffuso
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l'inevitabile applicazione dell'art. 45 n. 3 cpv. 1 che
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prevede il ripristino del collocamento in istituto o l'ese-
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cuzione delle pene sospese per il liberato che è condannato
| |
a una pena privativa di libertà superiore a 3 mesi per un
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crimine o un delitto commessi durante il periodo di prova.
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Ha espresso il suo scetticismo a proposito delle conseguen-
| |
ze sulla risocializzazione dell'espiazione della pena resi-
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dua di 32 mesi di reclusione a cui dovrà verosimilmente
| |
sottomettersi il ricorrente; ha concluso tuttavia che la
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pena litigiosa non poteva essere dimezzata per questo solo
| |
motivo.
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l) Il ragionamento della CCRP non da adito a cri-
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tica. È doveroso, nell'ambito della commisurazione della
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pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che osta-
| |
colino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra
| |
l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF
| |
127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2; 119 IV 125 con-
| |
sid. 3b). In particolare, il giudice può ridurre una pena
| |
apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguen-
| |
ze sull'esistenza futura del condannato appaiono eccessiva-
| |
mente severe (Matthias Härri, Folgenberücksichtigung bei
| |
der Strafzumessung, in: RPS 116/1998, pagg. 212-214 e in
| |
particolare il rinvio all'art. 49 cpv. 1 dell'avamprogetto
| |
della Commissione peritale sulla revisione delle disposi-
| |
zioni generali del Codice penale svizzero il quale prevede
| |
esplicitamente che, commisurando la pena, il giudice deve
| |
ponderarne l'effetto prevedibile sull'esistenza futura
| |
dell'agente; Hans Wiprächtiger, Strafzumessung und beding-
| |
ter Strafvollzug - eine Herausforderung für die Strafbehör-
| |
den, in: RPS 114/1996, pag. 440; v. anche sulla pratica dei
| |
tribunali tedeschi Eckhard Horn, Systematischer Kommentar
| |
zum Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, 7a ed., 2001, § 46,
| |
n. 137 e segg.). Ciò non toglie che l'elemento determinante
| |
resta comunque la proporzione con la colpa del reo (DTF 127
| |
IV 97 consid. 3). La CCRP - senza violare il diritto
| |
federale - ha ritenuto che una pena di 6 mesi, per quanto
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severa, è adeguata alla colpa del ricorrente. Non vi è
| |
ragione di ridurla della metà per evitare l'espiazione
| |
della pena sospesa al momento della condanna del 9 ottobre
| |
1997. La soluzione potrebbe essere diversa se la sanzione
| |
impugnata fosse vicina al limite legale di 3 mesi al di
| |
sotto del quale non vi è luogo d'applicare l'art. 45 n. 3
| |
cpv. 1 CP. Tale era il caso nella DTF 119 IV 125, richia-
| |
mata a ragione dalla Corte cantonale, ove al condannato,
| |
che si era emendato notevolmente, era stata inflitta una
| |
sanzione di 4 mesi di detenzione (v. anche la giurispruden-
| |
za costante che impone di commisurare la pena tenendo con-
| |
to, tra l'altro, del limite di 18 mesi a cui soggiace la
| |
sospensione condizionale in virtù dell'art. 41 n. 1 CP,
| |
ultima in data DTF 127 IV 97 consid. 3). È inoltre accerta-
| |
to che il ricorrente era stato formalmente avvertito delle
| |
conseguenze di un'eventuale recidiva e, pertanto, perfetta-
| |
mente cosciente delle conseguenze a cui si sarebbe esposto
| |
se avesse deluso la fiducia in lui riposta. Di poco rilievo
| |
appaiono sotto questo profilo la sua buona condotta dopo la
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liberazione condizionale e il fatto che sia divenuto padre
| |
di una bambina. Riguardo alla sua recente paternità, e con-
| |
trariamente alla fattispecie oggetto della giurisprudenza
| |
citata nel gravame (sentenza 6S.596/2000 del 22 febbraio
| |
2001, consid. 3b), non sono stati accertati elementi di
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fatto atti a fare temere che la separazione da sua figlia
| |
lo colpirebbe in modo così grave e particolare da dover
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influire sulla commisurazione della pena (DTF 102 IV 231
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consid. 3ab inizio).
| |
m) Un'eventuale sospensione condizionale della pe-
| |
na - che permetterebbe di eludere le conseguenze dell'art.
| |
45 n. 3 cpv. 1 CP - è infine esclusa poiché mancano i pre-
| |
supposti oggettivi. In virtù dell'art. 41 n. 1 cpv. 2 CP la
| |
sospensione non è ammissibile se, nei 5 anni precedenti il
| |
reato commesso, il condannato ha scontato una pena di re-
| |
clusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine
| |
o un delitto intenzionale. Una privazione di libertà subita
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in esecuzione di una misura ai sensi degli art. 43, 44, 91
| |
o 100bis CP non costituisce una ragione obiettiva per nega-
| |
re la sospensione condizionale (DTF 113 IV 10 consid. 1c).
| |
Pertanto, il periodo che il ricorrente ha trascorso in uno
| |
stabilimento per tossicomani prima della sua liberazione
| |
non è determinante. Tuttavia, secondo giurisprudenza co-
| |
stante, nell'ambito dell'art. 41 CP il carcere preventivo è
| |
assimilato alla pena privativa di libertà sulla quale esso
| |
è computato (DTF 110 IV 65 consid. 3, 109 IV 8; v. anche
| |
Trechsel, op. cit., ad. art. 41, n. 24, 25 e 27). Nella
| |
fattispecie è accertato che il ricorrente ha parzialmente
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scontato la pena di 3 anni di reclusione pronunciata il 9
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ottobre 1997 in carcere preventivo dal 13 settembre 1995 al
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22 aprile 1996, ossia per più di 4 mesi. Tale durata è sta-
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ta computata sulla pena prima che la sua esecuzione fosse
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sospesa a favore del collocamento in un istituto per tossi-
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comani. Pertanto, la sospensione condizionale è oggettiva-
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mente esclusa.
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n) La pena litigiosa appare dura, come lo rivela
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la stessa Corte cantonale, ma non eccessiva al punto da
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costituire un abuso del potere di apprezzamento del giudice
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di merito. Al riguardo, come testé visto, il ricorrente non
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cita alcun elemento determinante. Pertanto, il diritto
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federale non è stato violato.
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4.- Il gravame è circoscritto all'azione penale;
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essendo quest'ultimo infondato, non vi è ragione di esami-
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nare nel merito la condanna per quanto concerne le pretese
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civili (Schubarth [Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 276
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e rinvii). Le spese seguono la soccombenza (art. 278 PP).
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Per questi motivi
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i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
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p r o n u n c i a :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
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carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
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alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna-
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le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 febbraio 2002
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In nome della Corte di cassazione penale
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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La Cancelliera,
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