BGer I 276/2001 | |||
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BGer I 276/2001 vom 01.03.2002 | |
[AZA 7]
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I 276/01 Go
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IIIa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi,
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Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
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Sentenza del 1° marzo 2002
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nella causa
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P.________, 1952, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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Fatti :
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A.- P.________, cittadino italiano nato nel 1954, già impiegato quale carrellista presso un grande magazzino, per decisione del 5 ottobre 1995 dell'Ufficio AI del Canton Basilea-Campagna è stato posto, a far tempo dal 1° giugno 1994, al beneficio di una rendita intera d'invalidità, oltre alle completive per la moglie e il figlio, stante un grado d'invalidità del 100%, a dipendenza di un'inabilità addebitabile a sindrome lombovertebrale recidivante dopo operazione per ernia del disco bilaterale, spondilartrosi cervicale e lombare, sarcoidosi polmonare asintomatica e incipiente compromissione del nervo ulnare, poi operata.
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In seguito al rientro dell'assicurato nel proprio paese e al susseguente avvio di una procedura di revisione del grado di invalidità, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso ed esaminata la documentazione prodotta dall'interessato, con decisione 1° settembre 1998, dopo avere tolto a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo, ha sostituito la rendita intera con una mezza prestazione dal 1° novembre successivo.
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Deferito - sulla scorta di nuova documentazione sanitaria - il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, i primi giudici, preso atto della proposta formulata dall'UAI di annullare la decisione querelata e di retrocedere gli atti per ulteriori accertamenti specialistici, con pronunzia 5 febbraio 1999 hanno annullato l'atto impugnato e retrocesso l'inserto di causa all'amministrazione per completamento degli esami.
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Reso l'esame completivo a cura di un collegio peritale presieduto dal prof. T.________, e sentito il parere del proprio servizio medico come pure dell'esperto del mercato del lavoro, l'amministrazione, evidenziando un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, con provvedimento 14 febbraio 2000, ha confermato la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita a decorrere dal 1° novembre 1998 e stabilito altresì la soppressione della mezza rendita dal 1° aprile 2000.
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B.- Ulteriormente aditi dall'interessato, che, sulla base di atti sanitari in parte già noti, postulava il ripristino della rendita intera d'invalidità, i giudici commissionali, dopo avere preannunciato all'insorgente la possibilità di modificare l'atto querelato a suo sfavore e avergli dato occasione di ritirare il ricorso, con pronunzia 23 marzo 2001 hanno respinto il gravame e, riformando in peius la decisione querelata, hanno stabilito la soppressione di ogni prestazione dal 1° novembre 1998 ritenendo che il richiedente già a partire dal 9 novembre 1996, data della perizia medica disposta dall'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), non presentasse un'incapacità di guadagno pensionabile.
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C.- P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, con il quale chiede l'annullamento della decisione di primo grado e il conseguente ripristino del diritto alla rendita intera.
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L'UAI, allegando il parere espresso da un proprio consulente medico, propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, i giudici di prime cure hanno già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, nonché le norme che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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b) E' comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e che, a norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
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Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
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In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti.
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Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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c) In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg. , questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nelle diverse categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215).
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Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. E' in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non potrà scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80, consid. 5 b/dd e 6).
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d) Giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 39O consid. 1b).
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2.- a) Come rilevato dai primi giudici, quando l'assicurato era stato posto al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° giugno 1994, egli era portatore di diverse affezioni che a quell'epoca compromettevano completamente la sua capacità lavorativa e di riflesso la sua capacità di guadagno. Oltre ad essere affetto dalla sarcoidosi polmonare che lo aveva colpito a metà degli anni ottanta e che era nettamente migliorata grazie alla terapia cortisonica instaurata dai medici, P.________ era stato sottoposto nel settembre del 1993 a un intervento per ernia discale L4-L5 destra e il successivo tentativo di riprendere il lavoro si era rivelato impossibile a causa di una sindrome lombovertebrale recidivante, che, salvo una breve parentesi di parziale capacità lavorativa (dall'8 novembre 1993 al 25 gennaio 1994), lo aveva reso totalmente inabile al lavoro. Inoltre, nella primavera del 1995 si era manifestata una compromissione del nervo ulnare che aveva dovuto essere operata, impedendo così sul nascere il tentativo di reinserimento professionale che era stato messo in atto nei primi mesi del 1995.
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È pertanto indubbio che al momento della nascita del diritto alla rendita (giugno 1994) l'assicurato si trovasse ancora in fase acuta e non superata della affezioni appena ricordate.
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b) Altrettanto innegabile è il miglioramento intervenuto successivamente. Già la relazione 9 novembre 1996 del dott. D.________ dell'INPS attestava un importante incremento della capacità lavorativa, fissata dallo stesso al 50% in relazione all'ultima attività svolta.
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Tale tendenza è poi stata confermata appieno dal collegio peritale presieduto dal prof. T.________, il cui referto del 19 luglio 1999 evidenzia un miglioramento generale a partire dal 1995 dopo l'intervento chirurgico che ha consentito di allontanare con successo i linfonodi che comprimevano il nervo ulnare e rileva un'evoluzione positiva in relazione alla patologia osteoarticolare, concludendo per un grado di capacità lavorativa del 45% nell'attività precedente di carrellista, aumentato al 70% in occupazioni generiche (del tipo: amministratore o impiegato di piccole imprese, come pure cassiere, magazziniere, impiegato generico) confacenti al livello di formazione e alle attitudini personali.
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Queste conclusioni, complete e convincenti, dalle quali non sussiste serio motivo di scostarsi (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa) sono state condivise anche dalla dottoressa E.________, consulente medica dell'UAI, la quale, anche dopo aver preso visione della documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha ribadito che, rispetto alla situazione del 1994, sia la sarcoidosi, sia la compressione del nervo ulnare sono nettamente migliorate, mentre i disturbi alla colonna vertebrale, pur persistendo ed essendo destinati a peggiorare con il tempo, al momento dell'esame peritale obiettivavano soltanto lievi limitazioni funzionali, come emerge chiaramente dal rapporto dello specialista in ortopedia e traumatologia, dott. P.________.
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È quindi manifestamente a torto che l'interessato nega che si sia verificato un miglioramento rispetto alla situazione esistente al momento d'insorgenza del diritto alla rendita.
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c) Resta pertanto da esaminare quali siano le ripercussioni dell'attuale inabilità lavorativa sul piano della capacità di guadagno. Il Servizio amministrativo preposto alla valutazione del grado d'invalidità ha potuto stabilire sulla scorta del raffronto dei redditi che, anche applicando una decurtazione del 10% sul salario da invalido per tenere conto di eventuali difficoltà d'adattamento dovute all'età (cfr. consid. 1c), la perdita di guadagno dal luglio del 1999 si attesterebbe al 45%.
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Questa valutazione non è criticabile, non appena si pensi che il ricorrente possiede un diploma di ragioniere e prima di emigrare in Svizzera aveva svolto questa attività per alcuni anni alle dipendenze di una ditta di prodotti caseari.
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3.- Il ricorrente, nel suo gravame, solleva numerose censure, alle quali si è già in parte risposto, quanto meno implicitamente.
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a) Di nessun rilievo sono comunque i rimproveri mossi al rapporto dell'INPS. Lo stesso ha infatti sostanzialmente fornito unicamente lo spunto che ha indotto i primi giudici ad ordinare un accertamento peritale, il cui esito sta in sostanza alla base della decisione di soppressione della rendita.
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Certo, tra le attestazioni dei medici curanti del ricorrente e la perizia del prof. T.________ sussistono discrepanze, non tanto a livello diagnostico - astrazion fatta dalla possibile evoluzione delle affezioni ortopediche, irrilevante ai fini del presente giudizio, che deve tenere conto della situazione esistente al momento di emissione della decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b) -, quanto piuttosto in merito alla valutazione della capacità lavorativa. Non sussistono tuttavia motivi validi per non attenersi agli accertamenti del perito, preferendogli invece quelle dei medici più vicini al ricorrente. Né si può dedurre un'incapacità lavorativa superiore a quella ammessa dal perito per il semplice fatto che il ricorrente debba sottoporsi periodicamente a cicli di fisioterapia di 10/12 sedute e debba assumere medicamenti antinfiammatori, non appena si consideri, come già si è detto sopra, che le limitazioni funzionali riscontrate sono invero modeste.
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b) Il ricorrente non può neppure essere seguito laddove imputa al prof. T.________ di aver sconfinato nel campo economico indicando delle attività di riferimento. È invece vero il contrario. Il perito, attenendosi al suo compito, si è infatti limitato a indicare settori d'attività in cui il ricorrente avrebbe ancora potuto mettere a fruttola sua residua capacità lavorativa e a quantificare dal profilo medico l'entità dell'incapacità lavorativa. La questione delle ripercussioni sul piano economico è invece correttamente stata demandata all'apposito Servizio dell'UAI.
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Già si è detto che il raffronto dei redditi effettuato da questo Servizio non è sfavorevole all'insorgente, non appena si pensi che a seguito del rientro in patria avrebbe di nuovo la possibilità di sfruttare la sua residua capacità lavorativa del 70% nell'ambito della ragioneria, in qualità di indipendente o quale salariato, essendo venuti a cadere quegli ostacoli, prevalentemente d'ordine linguistico, che lo avevano indotto a lavorare in Svizzera quale carrellista. Proprio per questa ragione la deduzione del 10% sul reddito da invalido non appare ingenerosa, se paragonata ad altri casi, in cui ad assicurati prossimi alla sessantina, che non disponevano di alcuna formazione professionale e avevano esercitato sempre e soltanto lavori pesanti non qualificati, si richiedeva di occuparsi in attività più leggere comportanti un minimo di abilità manuale e di conoscenze.
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c) Va infine ricordato a questo proposito che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1).
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4.- Posto quanto sopra, se ne conclude che il ricorrente non ha più diritto a una rendita. In questo senso la pronunzia commissionale va confermata. Resta invece ancora da stabilire a partire da quale momento intervenga la soppressione della prestazione d'invalidità, considerato che i primi giudici, mediante una reformatio in peius, propongono di fare decorrere questo momento dal 1° novembre 1998, negando quindi il diritto, per un certo periodo, a una mezza rendita, mentre invece la decisione amministrativa querelata indica come data determinante il 1° aprile 2000.
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a) Come già evidenziato, l'art. 41 LAI stabilisce che se il grado d'invalidità subisce una modifica rilevante, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. A norma dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
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Secondo giurisprudenza, i combinati disposti di cui agli art. 41 LAI e 88bis cpv. 2 OAI sono applicabili per analogia anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria decide di operare una reformatio in peius e sopprime una rendita che l'autorità amministrativa, in via di revisione, aveva soltanto ridotto da intera alla metà (DTF 107 V 22 consid. 3b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 264). In tale evenienza, il giudizio riformatore, per gli esposti principi legali applicabili, esplica effetto soltanto per il futuro, nel senso che la soppressione interviene solo a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della pronunzia (DTF 107 V 17 segg. ; VSI 2000 pag. 310 segg.).
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b) Nel caso concreto, si giustifica di riprendere i principi giurisprudenziali appena illustrati nella fattispecie che qui ci occupa, l'autorità giudiziaria intendendo in entrambi i casi procedere a una reformatio in peius dopo che l'amministrazione, in via di revisione e statuendo una seconda volta in seguito alla retrocessione degli atti per complemento d'istruttoria, si era pronunciata sul diritto alla rendita dell'assicurato. Va tuttavia rilevato che, trasponendo eo ipso alla presente vertenza i menzionati enunciati, la pronunzia commissionale potrebbe esplicare i propri effetti solo a partire dal 1° maggio 2001, primo giorno del secondo mese che segue il giudizio querelato.
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Ciò che ovviamente sarebbe privo di senso, gli effetti della reformatio in peius voluta dalla prima Corte - che è libera, entro determinati limiti materiali, di decidere se pronunciare un simile giudizio riformatore (DTF 119 V 249 consid. 5 e riferimenti ivi citati; RJJ 1997 pag. 213) - traducendosi in un tal caso in una indesiderata reformatio in melius, alla quale i primi giudici avrebbero di certo rinunciato.
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Ne consegue che in concreto, sulla base della citata prassi, non potendosi realizzare un'effettiva reformatio in peius, la pronunzia commissionale avrebbe dovuto limitarsi a confermare il provvedimento querelato dell'UAI, che conferma la riduzione della prestazione a partire dal 1° novembre 1998 e stabilisce la soppressione della stessa a partire dal 1° aprile 2000, ossia dal primo giorno del secondo mese che segue l'atto impugnato. In questa misura, il ricorso di diritto amministrativo merita parziale accoglimento e il giudizio di primo grado deve essere di conseguenza modificato.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
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il giudizio querelato 23 marzo 2001 è modificato
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nel senso che al ricorrente è riconosciuto il
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diritto a una mezza rendita di invalidità per il periodo
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dal 1° novembre 1998 al 31 marzo 2000.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 1° marzo 2002
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera :
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Il Cancelliere :
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