BGer 1P.95/2002 | |||
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BGer 1P.95/2002 vom 18.03.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.95/2002/mde
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Sentenza del 18 marzo 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudice federale Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi e Pont Veuthey, supplente
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cancelliere Gadoni.
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A.________, via Nassa 21, 6901 Lugano, ricorrente,
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contro
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B.________, 6500 Bellinzona,
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C.________, 6500 Bellinzona,
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D.________, 6944 Cureglia,
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E.________, 6900 Lugano,
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F.________, 6900 Lugano,
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tutti patrocinati dall'avv. Giovanni Jelmini, via Lambertenghi 1, casella postale 2755, 6901 Lugano,
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Procuratore pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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procedura penale (istanza di promozione dell'accusa)
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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Il 1° ottobre 2000 A.________, alla guida della sua autovettura, ha urtato a Lugano, all'uscita del tunnel di Besso, il veicolo che la precedeva. Essa non s'è fermata e ha anzi sorpassato sulla sinistra il veicolo tamponato, oltrepassato la linea di sicurezza su un tratto di 50/60 m e superato altre vetture ferme in colonna. La conducente è poi stata fermata a fatica da alcuni agenti della polizia, i quali, vista la sua violenta reazione e il tentativo di aggredire uno di loro, l'hanno arrestata e fatta salire sull'automobile di servizio.
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Il 3 novembre 2000 essa ha sporto contro gli agenti una denuncia penale per i titoli di abuso di autorità e sequestro di persona. Con decreto dell'11 giugno 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), ritenuta l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati, ha pronunciato il non luogo a procedere.
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B.
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La denunciante si è quindi rivolta alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) chiedendo, in via principale, di promuovere l'accusa contro gli agenti, in via subordinata di completare le informazioni preliminari. Con sentenza dell'11 gennaio 2002 la CRP ha respinto l'istanza, rilevando essenzialmente come dagli atti non emergessero seri indizi di colpevolezza a carico dei denunciati, che avevano agito proporzionalmente alle circostanze nell'ambito delle loro competenze.
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C.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza chiedendo di annullarla. Lamenta in particolare un'indebita limitazione del potere d'esame da parte della CRP e l'arbitrio nell'accertamento dei fatti. Critica inoltre l'apprezzamento anticipato delle prove e un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata su questo aspetto.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).
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Il ricorso è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI).
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2.
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2.1 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). Un interesse giuridico, proprio a conferire la legittimazione ricorsuale, è per contro riconosciuto a chi è vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), vale a dire alla persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (cfr. art. 2 cpv. 1 LAV), quando la decisione di abbandono o di non luogo possa avere degli effetti sulle sue pretese civili contro l'imputato (DTF 121 IV 317 consid. 3, 120 Ia 101 consid. 2a e f). Il Tribunale federale esamina liberamente se, in relazione a ogni reato prospettato, siano adempiuti questi presupposti (DTF 122 IV 71 consid. 3a, 120 Ia 157 consid. 2d).
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Secondo la giurisprudenza il denunciante ha la qualità di vittima quando, sulla base dei fatti in discussione, risulti che abbia subito una lesione di una certa gravità. Ciò non è per esempio il caso per le vie di fatto, che comportano unicamente inconvenienti di lieve importanza (cfr. Thomas Maurer, Opferhilfe zwischen Anspruch und Wirklichkeit, in: ZBJV 136/2000, pag. 306). Nel caso di reati contro la libertà personale, quali la minaccia, la coazione o il sequestro, occorre esaminare nel singolo caso se le circostanze fossero sufficientemente gravi da comportare una lesione diretta dell'integrità psichica del leso; a questo proposito entrano in linea di conto unicamente i postumi di un evento traumatico straordinario, semplici alterazioni del benessere, leggere o momentanee, non essendo determinati. Occorre invece che la persona lesa abbia subito un vero e proprio danno fisico o psichico (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb; cfr. anche DTF 127 IV 236 consid. 2b/bb, 125 II 265 consid. 2a/aa; sentenza 8G.38/2001 del 24 ottobre 2001, consid. 1h). D'altra parte, riguardo al prospettato reato di abuso di autorità, non essendo diretto contro la vita e l'integrità della persona, bensì contro i doveri d'ufficio e professionali, la qualità di vittima può essere riconosciuta solo alla persona direttamente lesa nella sua integrità fisica o psichica dall'atto incriminato (DTF 127 IV 189 consid. 2a).
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La ricorrente, che chiede l'apertura di un procedimento penale contro gli agenti di polizia per i titoli di abuso di autorità e sequestro di persona, sostiene di essere vittima ai sensi della LAV, siccome l'arresto l'avrebbe posta in uno stato di shock e le manette messele in quell'occasione le avrebbero lasciato segni sui polsi. L'intervento incriminato, secondo la ricorrente sproporzionato, le avrebbe inoltre provocato danni alla salute e all'immagine. Ora, premesso che la ricorrente adduce in sostanza generali pregiudizi del suo benessere senza precisarli e senza specificare l'eventuale esistenza di un rapporto di causalità tra questi nocumenti e la pretesa infrazione, è certo verosimile che essa abbia vissuto con inquietudine i fatti litigiosi, segnatamente in considerazione della sua situazione in quel momento (cfr. sentenza 8G.38/2001 del 24 ottobre 2001, consid. 1i). Tuttavia, le esposte circostanze non sono sufficienti per riconoscerle la qualità di vittima. In particolare, il fatto che le manette le abbiano provocato segni sui polsi e che le condizioni dell'arresto l'abbiano posta in un temporaneo stato di shock o aggravato la sua situazione non ha comportato per la ricorrente una lesione diretta di una certa gravità dell'integrità fisica o psichica. In concreto, il comportamento degli agenti di polizia non ha realizzato gli estremi di una seria turbativa dell'equilibrio psichico dell'interessata, equiparabile al trauma che potrebbe risultare da una presa d'ostaggi o da un sequestro di persona accompagnato da gravi minacce (cfr. sentenza 1P.439/1999 del 3 dicembre 1999, consid. 3b). La ricorrente non può pertanto prevalersi della qualità di vittima ai sensi della LAV, ciò che le avrebbe conferito la capacità di agire (art. 8 cpv. 1 LAV; DTF 120 Ia 157 consid. 2a-d).
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2.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Per contro, egli non è legittimato a censurare la valutazione che l'autorità ha fatto delle prove da lui offerte, segnatamente la circostanza che l'assunzione di queste prove sia stata rifiutata in base alla loro irrilevanza o al loro apprezzamento anticipato. Il giudizio su tali questioni non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
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Ove la ricorrente critica la mancata assunzione, sulla base di un apprezzamento anticipato, delle prove da lei offerte, il ricorso è quindi pure inammissibile per carenza di legittimazione. Né la ricorrente è legittimata a censurare una pretesa mancanza di motivazione del giudizio impugnato su questo aspetto e un'asserita limitazione del potere d'esame della Corte cantonale. In effetti, quest'ultima ha ritenuto che dagli atti non emergevano seri indizi di colpevolezza a carico degli agenti riguardo ai reati di abuso di autorità e di sequestro di persona, non avendo essi abusato della loro carica e avendo anzi agito in modo proporzionato, nell'ambito delle loro competenze. Secondo l'ultima istanza cantonale non occorreva quindi esaminare se dovessero essere assunte altre prove o approfondite quelle già acquisite. Ora, ritenuto che le censure sollevate dalla ricorrente a questo proposito si confondono con il merito, essa otterrebbe - attraverso la via del ricorso di diritto pubblico - di far rivedere il merito della decisione impugnata, ciò a cui non ha invece diritto, mancandole la legittimazione (DTF 120 Ia 101 consid. 3b; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 244 seg.).
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3.
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La ricorrente chiede di non pubblicare il presente giudizio sul sito internet del Tribunale federale. Seri motivi per questa rinuncia non sono ravvisabili. Nella fattispecie, l'anonimizzazione della sentenza e l'assenza di indicazioni riguardanti stato e professione della ricorrente sono sufficienti a tutelarne la personalità.
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4.
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Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alle controparti, che non sono state invitate a presentare una risposta, non si assegnano ripetibili della sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al Procuratore pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 marzo 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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