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Informationen zum Dokument  BGer 1P.141/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.141/2002 vom 09.04.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.141/2002 /mde
 
Sentenza del 9 aprile 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
M.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Emanuele Stauffer, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
decreto di non luogo a procedere
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 29 gennaio 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
 
visto e considerato:
 
che il 20 dicembre 2001 M.________ ha denunciato l'avv. X.________ per il reato di amministrazione infedele;
 
che il 3 gennaio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere, non essendo dati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato;
 
che il 29 gennaio 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non adempiva anch'essa alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, visto ch'egli si limitava, in modo alquanto confuso, a ribadire la sua tesi accusatoria, senza rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato;
 
che avverso questa pronuncia M.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 127 I 92 consid. 1);
 
che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;
 
che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c);
 
che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
 
che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 aprile 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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