BGer 1P.142/2002 | |||
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BGer 1P.142/2002 vom 09.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.142/2002 /mde
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Sentenza del 9 aprile 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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M.________,
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ricorrente,
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contro
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Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Arturo Garzoni, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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decreto di non luogo a procedere
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 31 gennaio 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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visto e considerato:
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che il 27 dicembre 2001 M.________ ha denunciato la società d'assicurazione La Basilese di Lugano riguardo alla trattazione di un caso assicurativo;
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che il 14 gennaio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando alcun concreto e grave indizio di reato giustificante il suo intervento;
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che il 31 gennaio 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non adempiva anch'essa alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, visto ch'egli si limitava, in modo alquanto confuso, a ribadire la sua tesi accusatoria, senza rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza;
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che avverso questa pronunzia M.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 127 I 92 consid. 1);
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che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;
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che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c);
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che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
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che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 aprile 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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