BGer 1P.110/2002 | |||
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BGer 1P.110/2002 vom 16.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.110/2002/COL
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Sentenza del 16 aprile 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Reeb, Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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L.________,
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ricorrente,
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contro
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Consorzio raggruppamento terreni di Sala Capriasca,
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6954 Sala Capriasca, patrocinato dall'avv. Andrea Ferrari, casella postale 9, 6950 Tesserete,
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Municipio di Capriasca, 6950 Tesserete,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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raggruppamento terreni;
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(ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
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22 gennaio 2002 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino).
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Considerando:
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che, nell'ambito della procedura del raggruppamento dei terreni a carattere generale nel Comune di Sala Capriasca, la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto ha approvato, con risoluzione del 22 maggio 2001, il progetto di dettaglio delle strade RT e gli atti che lo compongono;
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che L.________, proprietario delle particelle n. xxx e yyy di Sala Capriasca, site in località "Predabuglio" e interessate dalla procedura del raggruppamento, ha presentato contro il progetto di dettaglio delle opere costruttive un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
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che egli censurava essenzialmente la pretesa mancata sostituzione dei citati fondi, pure oggetto di una procedura espropriativa per la costruzione di un centro balneare intercomunale, con altre particelle (cfr., riguardo all'inserimento delle particelle n. xxx e yyy nella zona AP-EP, la sentenza 1P.511/1996 del 2 settembre 1997, apparsa in RDAT I-1998, 27, pag. 95 segg.);
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che il Governo, con decisione del 22 gennaio 2002, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
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che esso ha sostanzialmente ritenuto la procedura espropriativa per la costruzione del centro balneare indipendente dalla procedura concernente l'approvazione del progetto di dettaglio della strada consortile e che, del resto, il proprietario non aveva sollevato censure sul tracciato della strada A5;
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che L.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione chiedendo di annullarla;
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che egli fa essenzialmente valere le argomentazioni presentate dinanzi al Consiglio di Stato;
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che con decreto del 27 febbraio 2002 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare entro il 13 marzo 2002 fr. 3'000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato e tempestivo pagamento il rimedio esperito sarebbe stato dichiarato inammissibile;
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che il versamento è giunto sul conto del Tribunale federale il 20 marzo 2002;
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che il servizio degli ordini di pagamento elettronici della Postfinance ha comunicato che l'ordine di pagamento era stato teletrasmesso solo il 20 marzo 2002 e che quale data di scadenza era stato indicato il 20 marzo 2002;
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che, con atto del 28 marzo 2002, è stata concessa al ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo;
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che, il 10 aprile 2002, il figlio del ricorrente ha comunicato che il padre era nel frattempo partito per le vacanze e lo aveva quindi incaricato di provvedere al pagamento;
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che pure lui era però stato in vacanza e, una settimana dopo il rientro, si è ammalato;
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che inoltre, sempre al dire del figlio del ricorrente, la banca incaricata del versamento non avrebbe accettato un suo ordine di pagamento telefonico;
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che, secondo l'art. 150 OG, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv. 1), la proposta della parte essendo dichiarata inammissibile se queste garanzie non sono fornite nel termine assegnato (cpv. 4);
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che ai fini di un'eventuale restituzione del termine il comportamento delle persone ausiliarie, segnatamente quello di un membro della famiglia o di una banca incaricati di eseguire incombenze processuali, va ascritto al richiedente giusta l'art. 101 CO (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 e rinvii, 107 Ia 168; sentenza dell'11 agosto 1993 nella causa R., consid. 2, apparsa in RDAT I-1994, n. 57, pag. 138 segg.);
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che, secondo la giurisprudenza, una malattia può costituire un impedimento non colpevole di agire quando è di gravità tale che l'interessato non possa compiere tempestivamente l'atto processuale né affidarne l'esecuzione a una terza persona (DTF 112 V 255 consid. 2a e riferimenti, 119 II 86 consid. 2a);
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che tali condizioni non sono ravvisabili nella fattispecie, né d'altra parte il figlio del ricorrente specifica il genere dell'asserita malattia e la sua gravità, nonché l'impossibilità oggettiva di eventualmente delegare a un'altra persona il pagamento dell'anticipo;
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che del resto egli medesimo asserisce di aver adempiuto l'incombenza processuale quand'era ammalato;
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che, nelle esposte circostanze, la tardività del versamento da parte del figlio, o eventualmente della banca, è quindi imputabile al ricorrente;
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che, pertanto, l'impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito (art. 150 cpv. 4 OG);
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che nelle esposte circostanze, si giustifica, in via eccezionale, di non prelevare una tassa di giustizia;
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si preleva una tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore della controparte, al Municipio di Capriasca e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 aprile 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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