BGer H 336/2001 | |||
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BGer H 336/2001 vom 26.04.2002 | |
[AZA 7]
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H 336/01 Go
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IIIa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e
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Lustenberger; Grisanti, cancelliere
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Sentenza del 26 aprile 2002
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nella causa
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E.________, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA, Via Roma 332, IT-81027 San Felice a Cancello
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contro
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Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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Fatti :
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A.- Per decisione 25 gennaio 2001, la Cassa svizzera di compensazione ha erogato in favore di E.________, cittadino italiano nato il 13 luglio 1935, una rendita di vecchiaia sotto forma di indennità forfettaria, pari a fr. 14'495.-, stante un periodo contributivo di 2 anni e 2 mesi, una scala rendite 02 e un reddito annuo medio determinante di fr. 49'446.-, in considerazione dei periodi lavorativi decorsi negli anni 1966-1967 e 1969-1973.
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B.- E.________ ha deferito l'atto amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero osservando che non sarebbero stati accreditati i contributi per l'attività da lui svolta in qualità di stagionale nel nostro Paese nel 1968 per le ditte R.________ e F.________, e in seguito, nel 1974, per un non meglio specificato datore di lavoro a Losanna.
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Mediante pronunzia 20 settembre 2001 il giudice commissionale ha respinto il gravame, rilevando come la Cassa, malgrado le ulteriori ricerche esperite presso gli istituti cantonali di compensazione competenti, non avesse rintracciato pagamenti di contributi nei due anni in questione.
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C.- E.________, assistito dal Patronato INCA, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni e, producendo documentazione varia, perlopiù già nota, rileva che la pronunzia querelata non terrebbe conto dei periodi contributivi relativi alle attività svolte presso la ditta F.________ e presso la ditta H.________.
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La Cassa postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- Conformemente all'art. 37 cpv. 3 prima frase OG, la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata.
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Nel caso di specie, il giudizio impugnato è stato redatto in italiano. Anche se il ricorrente ha presentato il gravame in lingua tedesca e domanda di ricevere, nella misura del possibile, la sentenza in questa lingua, non sussiste motivo per scostarsi dalla regola generale di cui all'art. 37 cpv. 3 prima frase OG, dovendosi ritenere che l'interessato, cittadino italiano domiciliato in Italia, padroneggi tale idioma, nel quale, peraltro, si è rivolto alla Commissione di ricorso (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.2. all'art. 37).
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2.- Oggetto della lite è il tema di sapere se l'amministrazione e il giudice di prime cure abbiano preso in considerazione l'intero ammontare dei contributi versati dal ricorrente e abbiano, di conseguenza, determinato correttamente la rendita di vecchiaia. Controversi sono in particolare i versamenti contributivi derivanti dalla sua attività presso le ditte F.________, R.________, e H.________.
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3.- Nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).
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Vertendo in concreto la lite sulle modalità di calcolo della rendita, essa concerne l'assegnazione di prestazioni assicurative, per cui, anche se sono coinvolte questioni relative all'esattezza, completezza e rettifica dei conti individuali, questo Tribunale esamina la fattispecie sottopostagli con pieno potere cognitivo (DTF 117 V 262 consid. 1 e riferimento).
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4.- Nei considerandi della pronunzia querelata, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie.
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A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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Giova nondimeno ricordare che a norma dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se nessun estratto viene richiesto, se la sua esattezza non viene contestata o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere domandata al momento in cui si verifica l'evento assicurato soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
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Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo della prestazione (cfr. DTF 117 V 262-266 consid. 3 e riferimenti, 110 V 97 consid. 4a e riferimento), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 segg. consid. 2a; vedi pure sentenza del 6 marzo 2001 in re T., H 15/01, consid. 2). Tuttavia, questa Corte ha pure rilevato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa ed indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 263 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare delle stesse, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 265-266 consid. 3d). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 267 consid. 4b).
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5.- a) Ora, per quanto attiene alle attività svolte presso le ditte F.________ e R.________, le indagini esperite dall'amministrazione, sulla base delle indicazioni fornite dal ricorrente, non hanno evidenziato errori di registrazione, avendo le competenti casse di compensazione, cui erano affiliati i menzionati datori di lavoro, confermato non esistere (altre) registrazioni a favore dell'insorgente per il periodo in esame.
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b) Diverso è invece il discorso in punto all'attività svolta presso la H.________.
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Già in sede commissionale, il ricorrente aveva prodotto due scritti del 13 gennaio e del 24 febbraio 1972 di conferma di assunzione da parte della ditta zurighese per la stagione in corso. Orbene, non risulta che in tale procedura l'amministrazione o il primo giudice abbiano compiuto ricerche per verificare l'esistenza di registrazioni in favore dell'assicurato.
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La medesima documentazione è quindi nuovamente stata allegata al presente ricorso di diritto amministrativo, nell'ambito del quale l'insorgente ha espressamente rilevato la mancata presa in considerazione nel conteggio di rendita dei relativi accrediti contributivi.
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Da parte sua, l'amministrazione non ha speso la benché minima parola in merito alle concrete indicazioni fornite dall'interessato, malgrado una presa di posizione, perlomeno in questa sede, si imponesse. Considerato che la società in questione risulta tuttora attiva, una verifica sarebbe risultata infatti senz'altro possibile. In particolare, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto accertare presso quale istituto il datore di lavoro fosse affiliato in quel periodo e se effettivamente siano state effettuate registrazioni a favore di E.________.
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c) Non dando alcun seguito alle indicazioni del ricorrente, la pronunzia querelata ed il provvedimento amministrativo da essa tutelato, emanati sulla base di una incompleta constatazione dei fatti, vanno annullati e gli atti devono essere retrocessi alla Cassa per i necessari accertamenti. Questa Corte non può infatti escludere a priori, sulla base della documentazione all'inserto, l'esistenza di ulteriori registrazioni suscettibili di modificare il fondamento della decisione di rendita, la circostanza - peraltro per nulla invocata dalle precedenti istanze - che l'insorgente abbia solo presentato una dichiarazione di conferma di assunzione ed abbia lavorato per cinque mesi durante il periodo contestato (1972) per altri datori di lavoro nel Cantone Vallese non essendo sufficiente per negare alla domanda ogni possibilità di esito positivo e per escludere l'esistenza di errori di registrazione.
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6.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, assistito da un patronato, ha diritto ad un'indennità di parte per la procedura federale, la quale sarà posta a carico della Cassa soccombente (art. 159 e 135 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto
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nel senso che, annullati il giudizio 20 settembre
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2001 e il provvedimento amministrativo 25 gennaio
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2001, la causa è rinviata alla Cassa svizzera di
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compensazione perché proceda conformemente ai
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considerandi e renda una nuova decisione.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La Cassa opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 26 aprile 2002
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera :
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Il Cancelliere :
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