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Informationen zum Dokument  BGer 2A.231/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.231/2002 vom 28.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.231/2002 /viz
 
Sentenza del 28 maggio 2002
 
II Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Hungerbühler, Müller,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
A.________, ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
 
rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente rinnovo del permesso di dimora
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 9 aprile 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
Il 1° novembre 1994 A.________ (1944), cittadino italiano, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora temporaneo (L), valido fino al 30 aprile 1995, per svolgere l'attività di direttore della X.________ SA, diventata poi Y.________ SA. Il 4 maggio 1995 la Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone Ticino gli ha rilasciato un permesso di dimora annuale, il quale è stato regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 3 maggio 2000. La moglie e i figli dell'interessato sono rimasti in Italia.
 
B.
 
Il 21 marzo 2000 A.________ ha sollecitato il rilascio di un permesso di domicilio. Egli è quindi stato invitato a diverse riprese, l'ultima volta il 17 agosto 2000, a presentare il suo passaporto nazionale valido ed è stato nel contempo informato che il richiesto documento era un requisito essenziale per la concessione dell'autorizzazione sollecitata. Ciò senza alcun risultato. Il 12 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha pertanto respinto la domanda presentatale il 21 marzo 2000 e ha altresì rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di cui beneficiava l'interessato, poiché questi non aveva presentato il suo passaporto nazionale valido ed aveva violato l'ordine pubblico.
 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 20 febbraio 2002, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 9 aprile 2002.
 
C.
 
L'8 maggio 2002 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che siano annullate le decisioni di prima, seconda e terza istanza cantonali e che gli venga rilasciato un permesso di domicilio. In via subordinata postula il rinnovo del permesso di dimora. Adduce in sostanza una violazione del principio della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio. Il ricorrente domanda infine che sia concesso l'effetto sospensivo al proprio gravame.
 
D.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1).
 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [LDDS; RS 142.20]; DTF 126 II 329 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a; 123 II 145 consid. 1b; 122 II 1 consid. 1a, 385 consid. 1a e rispettivi rinvii).
 
1.1.1 Per i cittadini italiani entrano in considerazione il Trattato di domi- cilio e consolare conchiuso il 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione concernente l'applicazione del trat- tato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, conchiuso il 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548).
 
1.1.2 Per prassi costante, il Trattato di domicilio e consolare si applica solo ai cittadini italiani al beneficio di un permesso di domicilio (cfr. DTF 119 IV 65 consid. 1a, 106 Ib 125 consid. 2a), ragione per la quale lo stesso non è di nessuna rilevanza nel caso di specie.
 
1.1.3 Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a dell'Accordo del 1964, i lavoratori italiani che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno 5 anni hanno diritto, tra l'altro, al rinnovo del permesso di dimora per il posto che già occupano. Il 4 maggio 1995, il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2000, per lavorare presso la Y.________ SA. Egli avrebbe pertanto diritto, in linea di principio, al rinnovo dell'autorizzazione richiesta. Sennonché, come constatato dai giudici cantonali, non emerge dagli atti di causa - e nemmeno il diretto interessato lo pretende ora - che egli sia tuttora alle dipendenze della ditta per la quale gli era stata concessa la citata autorizzazione. Il quesito non merita di essere ulteriormente approfondito, dato che anche se egli disponesse del diritto al permesso in questione, il ricorso andrebbe comunque respinto per i motivi esposti di seguito (cfr. consid. 2.1).
 
1.1.4 Per quanto concerne il permesso di domicilio, la cifra 2 § 2 della Dichiarazione del 5 maggio 1934 (a cui rinvia l'art. 10 cpv. 2 dell'Accordo del 1964), stabilisce che i lavoratori italiani hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni. Fino ad ora, il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione di sapere se questo termine di 10 anni sia stato validamente ridotto a 5 anni dalla Dichiarazione del 23 aprile 1983 del Consiglio federale, non pubblicata (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 1997 pag. 267 segg., segnatamente 304 e la prassi ivi citata). Detto quesito può tuttora rimanere irrisolto, dal momento che, per i motivi che seguono (cfr. consid. 2.1), la richiesta del ricorrente andrebbe disattesa anche se egli, di principio, disponesse del diritto al permesso postulato.
 
1.2 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento delle decisioni di prima e seconda istanza cantonale, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente afferma di aver prodotto tutta la documentazione attestante che egli si è adoperato personalmente e con l'ausilio di un legale al fine di ottenere il rinnovo del proprio passaporto. Rimprovera alla Corte cantonale di non averne tenuto debitamente conto e di fargli sopportare le conseguenze derivanti dalla lentezza della burocrazia italiana. Adduce poi che negandogli anche il rinnovo del permesso di dimora, oltre a rifiutargli il rilascio di un permesso di domicilio, la Corte cantonale avrebbe violato il principio della proporzionalità e sarebbe incorsa nell'arbitrio, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che risiedeva in Svizzera da sette anni.
 
2.2 La critica è inconferente. Anzitutto occorre rilevare che, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, i giudici cantonali hanno esaminato la vertenza sia sotto il profilo del rinnovo del permesso di dimora sia sotto quello del rilascio di un permesso di domicilio. In proposito, essi hanno osservato, richiamando gli art. 3 cpv. 1 LDDS e 5 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949 (ODDS), che sia il rinnovo sia la concessione di entrambe le autorizzazioni di soggiorno in esame erano subordinati alla presentazione di un valido documento nazionale. Il ricorrente non contesta la fondatezza di tale esigenza. Orbene, come accertato nel giudizio querelato (cfr. art. 105 cpv. 2 OG), il passaporto del ricorrente è scaduto dal 1° novembre 1999 e da allora, non è stato più rinnovato. Le giustificazioni addotte al riguardo dall'interessato, ossia la ben nota lentezza della burocrazia italiana, non possono essere accettate né condivise. In effetti quand'anche si volesse ammettere che il rinnovo di un passaporto italiano richieda del tempo, non si può però pretendere, come il ricorrente, che si debba aspettare più di due anni e mezzo per ottenerlo, senza poi alcun risultato. In effetti - e il ricorrente non fornisce la prova del contrario - il documento in questione non è ancora stato rinnovato. Constatata la mancanza di un valido documento nazionale e ciò senza che siano state fornite spiegazioni plausibili, è a giusta ragione che i giudici cantonali hanno negato sia il rilascio di un permesso di domicilio sia il rinnovo del permesso di dimora.
 
2.3 Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato.
 
2.4 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
 
3.
 
3.1 La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio, l'istanza, contenuta nel ricorso, volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
 
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale degli stranieri.
 
Losanna, 28 maggio 2002
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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