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Informationen zum Dokument  BGer I 544/2001  Materielle Begründung
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BGer I 544/2001 vom 11.06.2002
 
[AZA 7]
 
I 544/01 Ge
 
IIIa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger
 
e Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
 
Sentenza dell'11 giugno 2002
 
nella causa
 
R.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, Via F. Caracciolo 21, IT-73100 Lecce,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
Fatti :
 
A.- Con due distinte decisioni del 4 dicembre 1995, l'Ufficio AI del Canton Zurigo ha posto R.________, cittadino italiano nato nel 1960, di professione pittore edile, al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 1993 al 30 aprile 1994 e di una mezza rendita dal 1° maggio 1994 a dipendenza di un'inabilità addebitabile a sindrome lombo-spondilogena cronica, alterazioni degenerative e ad irritazione radicolare intermittente conseguente a ernia discale sinistra in L4/L5.
 
In seguito al rimpatrio in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha dato avvio a una procedura di revisione del diritto alla rendita. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare preso atto dei risultati di una perizia pluridisciplinare commissionata al prof. T.________, l'UAI, con provvedimento 17 febbraio 2000, ha stabilito la soppressione di ogni prestazione con effetto dal 1° aprile 2000.
 
B.- Adita da R.________ con il patrocinio dell'avv.
 
Lilia Lucia Petrachi, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, mediante pronunzia del 3 luglio 2001, ne ha respinto il gravame, confermando l'intervenuto miglioramento dello stato di salute che consentiva all'interessato di ottenere un guadagno superiore alla metà di quello precedentemente conseguito.
 
C.- R.________, sempre assistito dall'avv. Petrachi, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Eccependo una manifesta contraddittorietà e lacunosità della pronunzia commissionale, chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 66 2/3 %. In via subordinata, postula il ripristino della mezza rendita con effetto dal 7 dicembre 1999. In via ancora più subordinata, chiede di essere dichiarato invalido in misura pari o superiore al 40 %, sostenendo così di avere diritto a un quarto di rendita.
 
Mediante complemento del 16 ottobre 2001, l'interessato produce nuova documentazione sanitaria.
 
L'UAI, interpellato il proprio servizio medico, propone di respingere il gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- a) Oggetto della lite è il tema di sapere se l'amministrazione e i giudici commissionali abbiano a ragione stabilito la soppressione, in via di revisione, della mezza rendita d'invalidità.
 
b) Ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG (in relazione con l'art. 132 OG), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
 
Stante quanto precede, la produzione di nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1 e 132 OG) non è ammessa, se non nell'ambito di un nuovo scambio di scritti disposto dal Tribunale (art. 110 cpv. 4 OG; DTF 127 V 353). Sono parimenti riservati i casi in cui nuovi inserti prodotti dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la chiusura del secondo scambio di scritti sono suscettibili di configurare fatti nuovi rilevanti oppure prove decisive giusta l'art. 137 lett. b OG e potrebbero, se del caso, giustificare una revisione del giudizio (sentenza citata, consid. 4b). Ciò non si avvera tuttavia per i documenti prodotti dall'insorgente nella presente fattispecie dopo la scadenza del termine di ricorso, e più precisamente con il complemento del 16 ottobre 2001, questi limitandosi semmai a fornire in parte una diversa valutazione in merito a fatti già noti e non potendo pertanto essere considerati.
 
2.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già compiutamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali che definiscono il concetto di invalidità, il livello pensionabile della stessa e i presupposti che disciplinano la revisione della rendita (art. 4, 28, 29 e 41 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera e che ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a).
 
b) Giova infine rammentare che, giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.
 
Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 39O consid. 1b).
 
3.- I primi giudici, pur riconoscendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'assicurato e contrariamente a quanto indicato dalla perizia del prof. T.________, una cessata capacità lavorativa nella pregressa attività di pittore edile, hanno concluso per una abilità dello stesso in occupazioni sostitutive leggere pari all'85-90 %, ravvisando un miglioramento rispetto al momento in cui era stata disposta la riduzione della rendita da intera a mezza, allorquando tale capacità era stata fissata al 70 %. Aderendo in sostanza alla valutazione dell'amministrazione, che aveva stimato al 27 % il conseguente grado di incapacità di guadagno, chiaramente insufficiente per maturare il diritto a una rendita, i giudici commissionali hanno respinto la domanda di prestazione.
 
4.- Questo Tribunale non vede motivo per scostarsi dalla valutazione della precedente istanza.
 
Potendo prescindere dalle disquisizioni in merito alle limitazioni nella precedente attività, per la determinazione delle quali i primi giudici si sono basati sulle conclusioni dell'UAI, più favorevoli per l'insorgente, il giudizio relativo alla residua abilità lavorativa di R.________ in occupazioni leggere, confacenti allo stato di salute e alle attitudini del richiedente, merita piena tutela. Oltre a trovare unanime conferma negli approfonditi accertamenti compiuti dal collegio peritale presieduto dal prof. T.________ come pure nelle considerazioni del servizio medico dell'UAI, che si sono confrontati in maniera circostanziata con le valutazioni e le obiezioni sollevate dai curanti dell'assicurato, la pronunzia querelata non è seriamente messa in discussione dalle censure ricorsuali, le quali, in sostanza, ribadiscono l'impossibilità per l'assicurato di svolgere un lavoro fisicamente faticoso - dimenticando che la circostanza può ormai essere considerata priva di rilievo, in quanto riconosciuta - e si soffermano per il resto sulla pretesa concludenza dei rapporti del dott. C.________ e del dott.
 
M.________.
 
Sennonché, condividendo l'analisi dei primi giudici, questi attestati non sono tali da giustificare una diversa interpretazione della fattispecie. Il rapporto del dott.
 
M.________ è infatti totalmente silente sulla questione dell'esigibilità per l'assicurato di svolgere attività sostitutive leggere, mentre il referto del dott.
 
C.________, oltre a fare riferimento a una situazione almeno in parte posteriore alla data della decisione amministrativa impugnata, e quindi esulante dal potere cognitivo del giudice (DTF 116 V 248 consid. 1a), e a non specificare in quali occupazioni l'interessato presenterebbe un'incapacità lavorativa del 60 %, appare poco attendibile alla luce delle marcate esagerazioni ravvisate, senza mezzi termini, dalla dott. E.________, consulente dell'UAI, la quale ha evidenziato un (netto) contrasto tra i reperti oggettivi risultanti dagli esami specialistici effettuati e le valutazioni del medico curante. Per quanto esposto, se ne deve concludere che le argomentazioni ricorsuali, fondate su accertamenti medici perlomeno incompleti, non sono tali da inficiare le convincenti e logiche valutazioni poste a fondamento del giudizio impugnato (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera
 
di compensazione e all'Ufficio federale delle
 
assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 11 giugno 2002
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera:
 
Il Cancelliere:
 
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