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Informationen zum Dokument  BGer 2A.521/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.521/2001 vom 21.06.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.521/2001 /bom
 
Seduta del 21 giugno 2002
 
II Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Hungerbühler, Müller, Yersin e Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, casella postale 2381, 6901 Lugano,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
permesso di dimora
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
 
26 ottobre 2001 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)
 
Fatti:
 
A.
 
A.________, cittadino angolano nato il 2 maggio 1968, è arrivato in Svizzera nel novembre del 1993, chiedendo l'asilo. Il 25 febbraio 1994 l'Ufficio federale degli stranieri ha respinto la sua domanda ma, considerata la situazione che imperversava nel suo paese d'origine, lo ha ammesso provvisoriamente nel Cantone di Berna, rilasciandogli un permesso F valido fino al 25 febbraio 1997. Il 22 aprile 1996 A.________ ha chiesto di essere autorizzato a trasferirsi nel Cantone Ticino per vivere presso B.________, cittadina austriaca al beneficio di un permesso di domicilio, da cui aspettava un figlio. Il 18 luglio 1996 gli è stato rilasciato un nuovo permesso provvisorio per il Cantone Ticino, con scadenza al 24 febbraio 1997. Il 3 agosto 1996 è nato C.________, di cui A.________ aveva riconosciuto la paternità il 16 luglio 1996. Il 23 agosto 1996 l'interessato ha postulato il rilascio di un permesso di dimora annuale affinché potesse rimanere vicino al figlio e alla di lui madre. Il permesso gli è stato accordato il 10 ottobre 1996 ed è stato in seguito rinnovato con scadenza al 18 luglio 1998. C.________ beneficia di un permesso di domicilio dal 27 agosto 1996.
 
B.
 
Il 23 gennaio 1998 la Sezione degli stranieri (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone Ticino ha emanato una decisione di ammonimento nei confronti di A.________, perché questi non provvedeva al mantenimento del figlio, il quale era a carico dell'assistenza pubblica, ed aveva dei precedenti di polizia. Il 30 luglio 1998 la citata autorità ha rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora, poiché egli, nonostante l'ammonimento, continuava a non pagare la pensione alimentare al figlio ed era anche lui caduto a carico dell'assistenza pubblica. L'autorità amministrativa ha inoltre ricordato vicende di polizia e giudiziarie nelle quali l'interessato era stato coinvolto nonché ha osservato che l'allontanamento non avrebbe precluso le visite al figlio nell'ambito delle disposizioni che regolano la presenza dei turisti. Il termine per la partenza dal Ticino è stato fissato al 30 settembre 1998.
 
C.
 
Adito il 24 agosto 1998 da A.________, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame con decisione del 22 dicembre 1998. Ha considerato, in sostanza, che le condizioni imposte per il rilascio di un permesso di dimora non erano più adempiute, dal momento che l'insorgente non conviveva più con B.________ dal marzo 1997, che lui e il figlio erano oramai a carico dell'assistenza e che l'interessato non era integrato nella realtà elvetica. Il Governo ticinese ha poi lasciato irrisolto il quesito se A.________ potesse invocare l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), siccome il permesso richiesto poteva comunque essere rifiutato in virtù dell'art. 8 n. 2 CEDU.
 
Il successivo ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 25 maggio 1999. La Corte ticinese ha negato, in sintesi, che A.________ potesse prevalersi dell'art. 8 CEDU.
 
Con decisione del 14 dicembre 1999 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero ha annullato la sentenza cantonale, ritenendo che l'ammissibilità dell'impugnativa poteva essere fondata sull'art. 8 CEDU. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale cantonale amministrativo affinché la esaminasse nel merito. Il 28 marzo 2000 la Corte ticinese ha annullato la decisione governativa e ha rinviato gli atti all'esecutivo cantonale, invitandolo a statuire nuovamente dopo aver proceduto ad un'attenta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, tenendo in particolare conto del legame tra padre e figlio ed aggiornando nel contempo la verifica della situazione economica di entrambi.
 
D.
 
Il Consiglio di Stato ticinese si è pronunciato nuovamente il 6 marzo 2001, respingendo ancora il gravame di A.________ e riprendendo in sostanza, aggiornandoli e precisandoli, gli argomenti del proprio giudizio del 22 dicembre 1998.
 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 26 ottobre 2001.
 
E.
 
Il 29 novembre 2001 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che il suo permesso di dimora venga rinnovato; in via subordinata postula il rinvio degli atti all'autorità precedente per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Adduce una violazione dell'art. 8 CEDU e del principio della proporzionalità.
 
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese ha proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale cantonale amministrativo ha rinunciato a formulare osservazioni. Da parte sua, l'Ufficio federale degli stranieri si è rimesso al giudizio di questa Corte.
 
F.
 
Il 14 dicembre 2001 il Presidente della II Corte di diritto pubblico, vista l'istanza presentata dal ricorrente il 12 dicembre precedente, ha rinunciato a prelevare un anticipo per le spese processuali (art. 150 OG) nonché ha comunicato all'interessato che una decisione definitiva in merito alla sua richiesta di assistenza giudiziaria (art. 152 OG) sarebbe stata presa in seguito.
 
G.
 
In data odierna ha avuto luogo una pubblica seduta.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).
 
1.1 Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro le decisioni in materia di polizia degli stranieri concernenti il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Giusta l'art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), l'autorità decide liberamente, nei limiti della legge e dei trattati con l'estero, la concessione, rispettivamente il rinnovo, dei permessi di dimora e di domicilio. Il ricorso di diritto amministrativo è pertanto ricevibile solo se una norma specifica del diritto federale o di un trattato internazionale sancisce il diritto all'ottenimento del permesso (DTF 127 II 161 consid. 1a, 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 e rispettivi richiami).
 
1.2 Nel caso concreto, il ricorrente non può prevalersi né di disposizioni del diritto federale né di trattati tra la Svizzera e l'Angola che gli conferiscono un diritto di soggiorno. L'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo può però, a seconda delle circostanze, fondarsi sull'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto e, a determinate condizioni, l'unione della famiglia. Affinché detta norma si applichi, occorre in primo luogo che il membro della famiglia che già risiede in Svizzera abbia un diritto di permanenza certo ("gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ciò che è il caso in particolare se è cittadino svizzero oppure straniero titolare di un permesso di domicilio. In secondo luogo è necessario che le relazioni familiari in questione siano intatte e vissute effettivamente (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 425 consid. 2a e riferimenti). Nella sentenza pubblicata in DTF 115 Ib 97 il Tribunale federale, mutando la propria prassi, ha riconosciuto che simili relazioni possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (cfr. sentenza citata, consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra il genitore e il figlio può risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con l'esercizio del diritto di visita (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258; cfr. anche DTF 120 Ib 1 consid. 1d; 119 Ib 81 consid. 1c; 118 Ib 153 consid. 1c).
 
1.3 Il figlio del ricorrente è al beneficio di un permesso di domicilio. Quanto alle relazioni con il padre, la situazione è illustrata da ultimo nel rapporto 7 febbraio 2001 del Servizio sociale di Lugano, allestito su richiesta del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Vi si legge, in sostanza, che i genitori, pur non parlandosi tra di loro, hanno concordato che gli incontri avvengano in un luogo neutro e che gli scambi siano assistiti da un operatore sociale. In questo modo il ricorrente vede regolarmente il figlio secondo un calendario prestabilito, di regola ogni quindici giorni, ed il bambino appare sereno e contento di stare con lui. Simili modalità d'esercizio del diritto di visita non sono inusuali quando vi sono situazioni di grande tensione tra genitori separati, come nella concreta fattispecie. Se ne deve concludere che il ricorrente, tenuto conto della sua situazione personale, ha mantenuto con il figlio delle relazioni intatte ed effettivamente vissute.
 
Ne discende che, poiché entrambe le condizioni soprammenzionate sono adempiute, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile dal profilo dell'art. 8 CEDU. Sapere se il permesso litigioso debba essere rinnovato è quesito di merito, non di ammissibilità (cfr. DTF 119 Ib 81 consid. 2a; 118 Ib 153 consid. 2a).
 
2.
 
Con il rimedio esperito il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a e b OG). Il Tribunale federale non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della sentenza impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG). Quale organo della giustizia amministrativa, esso esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 123 II 125 consid. 1b e rinvii), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti. In altre parole, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto oppure essere respinto per motivi diversi da quelli contenuti nella decisione querelata. Considerato che l'autorità inferiore è un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, salvo se questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta (DTF 126 II 106 consid. 2a e riferimenti). Per giurisprudenza sono ammesse soltanto quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essenziali di procedura. In particolare, non è possibile tener conto, in linea di principio, di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto né di nuovi fatti che le parti avrebbero potuto o dovuto - in virtù del loro dovere di collaborazione - far valere già dinanzi all'autorità precedente (DTF 122 II 385 consid. 4c/cc; 121 II 97 consid. 1c con rinvii; Alain Wurzburger, op. cit., pag. 351 seg.).
 
3.
 
3.1 Il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di avere omesso di prendere in considerazione il fatto che egli è ora padre di un'altra bambina, nata dalla relazione con E.________, titolare di un permesso di domicilio, con la quale ora convive, circostanza secondo lui nota alla Corte cantonale, e che vorrebbe sposare. A sostegno delle proprie affermazioni allega al suo gravame diversi documenti, segnatamente l'atto di nascita, rispettivamente di riconoscimento della figlia, datati 30 e 31 maggio 2001, una copia del contratto per l'obbligo del mantenimento e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto il 13 giugno 2001 da lui e dalla madre della figlia, una copia di un'autorizzazione di soggiorno di corta durata, valida per il periodo dal 12 ottobre 2001 all'11 gennaio 2002 indicante quale recapito quello del domicilio della convivente, nonché una dichiarazione manoscritta di quest'ultima che conferma la loro convivenza nonché la loro volontà di sposarsi. In proposito censura quindi una violazione dell'art. 8 CEDU e del principio della proporzionalità.
 
3.2 Innanzitutto è d'uopo rilevare che non è chiaro - e nemmeno il ricorrente fornisce spiegazioni in proposito - perché questi fatti ed i relativi mezzi di prova documentali non siano già stati presentati nel corso del procedimento avviato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ciò che disattende il dovere di collaborazione imposto al ricorrente (cfr. supra consid. 2). Non va dimenticato infatti che laddove una parte abbia introdotto una domanda nel proprio interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice ed indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle proprie allegazioni. Va poi osservato che non si può rimproverare alla Corte cantonale di non aver intrapreso d'ufficio delle indagini o di non avere chiesto d'ufficio al ricorrente di fornire delle informazioni in proposito. In effetti, oggetto di giudizio in sede cantonale era la natura delle relazioni che il ricorrente intratteneva con il figlio. Per quanto concerne la figlia, il ricorrente si è limitato ad affermare dinanzi alla Corte cantonale di avere avuto una relazione e di aver convissuto un certo periodo con E.________ nonché di aver iniziato le pratiche necessarie al fine di riconoscere la bambina nata da questa relazione. Di fronte a queste dichiarazioni, che facevano stato sia di una relazione sia di una convivenza già finite, la Corte ticinese non aveva l'obbligo di accertare d'ufficio se vi fossero stati dei cambiamenti, segnatamente se la convivenza fosse stata ripresa. Spettava invece al ricorrente fornire ai giudici cantonali tutti i nuovi elementi di cui disponeva e che potevano essere di rilievo per il giudizio. Ne discende che questa nuova situazione di fatto e i nuovi documenti prodotti al riguardo esulano dall'oggetto del presente litigio e non vanno presi in considerazione. In queste condizioni, i rimproveri mossi dal ricorrente alla Corte cantonale di aver violato l'art. 8 CEDU nonché il principio della proporzionalità sono pertanto infondati e vanno respinti.
 
A titolo abbondanziale si può tutt'al più rilevare che qualora, come sostenuto dal ricorrente, egli dovesse effettivamente sposare E.________ e creare una effettiva comunione domestica duratura, si presenterebbe allora una nuova situazione di fatto, la quale, previa una nuova analisi approfondita di tutti gli elementi rilevanti, potrebbe dar luogo ad una nuova valutazione del caso da parte delle competenti autorità di polizia degli stranieri.
 
4.
 
4.1 Come appena esposto, oggetto di disamina è unicamente la questione di sapere se il diniego del permesso di dimora implichi una limitazione inammissibile, ai sensi dell'art. 8 CEDU, della relazione tra il ricorrente e il figlio C.________, rispettivamente se tale norma possa essere osservata solo con il rinnovo del permesso di dimora richiesto.
 
4.2 Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio del medesimo è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se essa "sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". La questione va risolta effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).
 
Per quanto concerne gli interessi pubblici, va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (cfr. art. 16 LDDS e art. 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, OLS; RS 823.31). Questi scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b, 22 consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di specie, sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato, segnatamente se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli stranieri (DTF 122 II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile.
 
Per quanto riguarda l'interesse privato al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza). Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia, in altri termini, del fatto che, a causa della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici non potrebbero essere mantenuti.
 
4.3 Nel caso concreto, va osservato innanzitutto che, come precisato nel giudizio querelato, le vicende che hanno interessato la polizia degli stranieri e le autorità penali prima del 1998 non sono di rilievo, dal momento che in parte erano già state poste a fondamento dell'ammonimento pronunciato il 23 gennaio 1998, in parte erano sfociate in abbandoni o non luogo a procedere. Importanti sono per contro gli aspetti assistenziali e personali. Al riguardo va rilevato che dal 1996 al 1998 il ricorrente ha ricevuto prestazioni assistenziali per fr. 15'056.05, senza mai effettuare rimborsi. Inoltre, dato che non versava gli alimenti al figlio, dal 1996 in poi sono stati anticipati a quest'ultimo contributi di mantenimento per fr. 15'736.40. Si tratta di oneri cospicui che lo Stato ha dovuto assumere. E' vero che di questa somma il ricorrente - in seguito ad un accordo con il Dipartimento cantonale delle opere sociali (ora: Dipartimento della sanità e della socialità) - ha restituito, tra il mese di novembre 1998 e il mese di aprile 2000, fr. 5'950.55, riducendo il debito a fr. 9'785.85. Tuttavia il 12 aprile 2000 i versamenti pattuiti sono cessati e nessun elemento agli atti, come ben rilevato dall'Ufficio federale degli stranieri nelle proprie osservazioni, consente di concludere con certezza che il ricorrente riprenderà il pagamento degli alimenti arretrati. Va poi aggiunto che appare poco probabile che le sue risorse finanziarie ridotte gli permettano mantenere se stesso nonché entrambi i figli: vi è quindi il rischio concreto che egli e/o i figli facciano in futuro di nuovo capo all'assistenza pubblica. Ne deriva che, come rilevato dalla Corte cantonale, nonostante il fatto che il ricorrente abbia parzialmente cambiato atteggiamento dopo il 1998, in quanto non ha più fatto ricorso all'assistenza pubblica per necessità proprie ed ha ridotto il debito per l'assistenza prestata a favore del figlio, non si può considerare che egli abbia intrapreso tutto quando si poteva esigere da lui per migliorare la propria situazione economica ed evitare che il figlio cadesse costantemente a carico dell'assistenza pubblica. Inoltre, non va negletto che, da quando si è trasferito nel Cantone Ticino, nel corso del 1996, il ricorrente ha cambiato più di sette posti di lavoro, svolgendo il più delle volte delle attività limitate nel tempo. In queste condizioni non si può considerare che l'interessato, benché risieda in Svizzera dal 1993, si sia integrato nella nostra realtà e che abbia avuto un comportamento irreprensibile.
 
Il ricorrente è padre di un bambino austriaco al beneficio di un permesso di domicilio, nato fuori matrimonio il 3 agosto 1996, che egli ha riconosciuto il 16 luglio 1996, già prima della nascita. La convivenza con la madre del figlio - piuttosto conflittuale (querela penale sporta dalla sua compagna nell'aprile 1996, di seguito ritirata) - è iniziata nel luglio del 1996 ed è cessata nel marzo del 1997. Il ricorrente ha quindi vissuto solo pochi mesi con il figlio. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, il già citato rapporto del Servizio sociale di Lugano attesta che padre e figlio si vedono regolarmente, il sabato ogni 15 giorni per tre ore, presso il punto d'incontro Casa Santa Elisabetta di Lugano. Un operatore sociale assiste alla consegna del bambino; in seguito il padre esce liberamente con lui. Queste modalità sono state concordate dai genitori, con la mediazione del citato Servizio sociale, affinché la loro impossibilità di comunicare non pregiudicasse il diritto di visita. Sempre secondo il citato rapporto, il ricorrente accetta di buon grado la mediazione degli operatori sociali, partecipa sempre agli incontri, si sottopone alle verifiche e desidera anche che il tempo delle visite sia aumentato. Anche se, come constatato dai giudici cantonali, le condizioni rigorose d'esercizio del diritto di visita non sono riconducibili al disinteresse del padre, ma al profondo dissidio che permane tra i genitori dopo la separazione, ciò che non è inusuale in simili situazioni di estrema incomunicabilità, le relazioni che il ricorrente intrattiene con il figlio non possono essere qualificate di strette nel senso voluto dalla giurisprudenza. E' probabile che la partenza per l'Angola renderà l'esercizio del diritto di visita molto difficile, tenuto conto sia della lontananza sia della situazione finanziaria precaria del ricorrente; essa non creerebbe tuttavia ostacoli insormontabili dal momento che il diritto potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici. Considerate l'assenza dei stretti legami affettivi ed economici con il figlio, così come richiesti dalla giurisprudenza, nonché la circostanza che l'interessato non è riuscito ad integrarsi nella realtà elvetica e, soprattutto, non ha avuto un comportamento irreprensibile, questo aspetto non è sufficiente affinché l'interesse privato del ricorrente prevalga su quello pubblico.
 
4.4 Visto quanto precede, il diniego del permesso, pur costituendo un'ingerenza considerevole nella vita privata e famigliare del ricorrente, non lede l'art. 8 CEDU. Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto.
 
5.
 
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente al pagamento delle spese di giustizia (art. 152 OG). Dai documenti prodotti risulta che l'unica fonte di reddito di cui egli fruisce è costituita dal salario lordo di fr. 2'500.--. Vanno poi considerati i debiti esistenti nei confronti della pubblica assistenza nonché il fatto che il ricorrente deve versare contributi alimentari mensili per i figli. In queste circostanze, si può ritenere che sussiste una situazione d'indigenza. Ritenuto poi che il gravame non appariva del tutto privo di possibilità di esito favorevole, tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono realizzate: la relativa istanza del ricorrente va pertanto accolta. In conformità con l'art. 159 cpv. 2 OG non si accordano ripetibili ad autorità vincenti.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
2.1 L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
 
2.2 Non si riscuote tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale degli stranieri.
 
Losanna, 21 giugno 2002
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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