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Informationen zum Dokument  BGer U 14/2002  Materielle Begründung
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BGer U 14/2002 vom 28.06.2002
 
[AZA 7]
 
U 14/02 Ws
 
IIIa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 28 giugno 2002
 
nella causa
 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Cristina Clemente, Viale Verbano 3A, 6600 Muralto,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
F a t t i :
 
A.- C.________, nato nel 1955, lavorava per il Comune di A.________ quale operaio avventizio quando, il 30 marzo 1998, a seguito di un diverbio con un collega di lavoro, si fratturò la tibia sinistra.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge.
 
Sulla scorta di un referto del proprio medico di circondario, l'INSAI ritenne il 30 maggio 2001 di poter chiudere il caso, negando che fossero dati in concreto i presupposti per il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità.
 
Sollecitato dall'assicurato, l'Istituto rese il 30 luglio successivo un provvedimento su opposizione confermante quanto in precedenza deciso.
 
B.- C.________ propose ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, previa assunzione di una perizia, il riconoscimento dell'indennità negatagli e, subordinatamente, un risarcimento di fr. 10'000.- per il torto morale subito.
 
Per giudizio 12 dicembre 2001 l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame.
 
C.- Assistito dall'avv. Cristina Clemente, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, sempre previo allestimento di una perizia, l'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità pari a fr. 10'000.-.
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni.
 
Pendente lite, il ricorrente ha prodotto due certificati medici.
 
Diritto :
 
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se C.________ possa far valere un'indennità per menomazione dell'integrità a dipendenza degli esiti dell'infortunio occorsogli il 30 marzo 1998.
 
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già debitamente esposto che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Pure esattamente ha ricordato quali siano i parametri applicabili per determinare la gravità delle menomazioni subite e i criteri richiamabili per il calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF, allegato 3 all'OAINF), nonché i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto (cfr. oltre ai riferimenti citati nel giudizio querelato anche: DTF 124 V 36 consid. 4, 210 consid. 4a; RAMI 1998 n. U 296 pag. 235 consid. 2, n. U 320 pag. 602 consid. 3).
 
A questa esposizione può essere fatto riferimento, quando si ricordi inoltre che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla conclusione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d con riferimento).
 
3.- Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha denegato al ricorrente il riconoscimento del diritto a indennità per menomazione dell'integrità. In effetti, come giustamente ritenuto dal primo giudice, si può dedurre dagli atti, in particolare dai referti del medico di circondario dell'INSAI (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.), che la frattura della tibia sinistra è completamente guarita e che la funzionalità dell'arto infortunato è ristabilita. Si deve pertanto ammettere, con il giudice di prime cure, che l'assicurato non presenta, a seguito dell'infortunio del 1998, un danno all'integrità fisica suscettibile di giustificare il diritto alla prestazione in lite. Il Tribunale cantonale ha esattamente indicato i motivi per cui le certificazioni del medico curante del ricorrente, dott. S.________, non permettevano di giungere a diversa soluzione.
 
Con il gravame a questa Corte l'assicurato non fa valere elementi di giudizio idonei a sovvertire queste considerazioni. Privi di rilievo sono pure i due nuovi certificati del dott. S.________, prodotti pendente lite e attestanti un'incapacità di lavoro del 50% dal 7 dicembre 2001. Come ha rilevato l'INSAI nella risposta al gravame, esprimendosi in merito al certificato ivi allegato, di contenuto analogo a quelli prodotti successivamente, l'inabilità lavorativa o lucrativa dell'assicurato non ha alcun influsso sulla quantificazione di un'eventuale menomazione della sua integrità.
 
Infine, come rettamente ha già osservato il giudice ticinese, la documentazione sanitaria agli atti è sufficientemente completa da permettere un giudizio, per cui il complemento degli accertamenti richiesto dal ricorrente anche in sede di ultima istanza non si rivela necessario. In queste condizioni, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito dell'interessato (cfr. considerando 2 in fine).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 giugno 2002
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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