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Informationen zum Dokument  BGer 1A.20/2002  Materielle Begründung
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BGer 1A.20/2002 vom 04.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.20/2002 /mde
 
Sentenza del 4 luglio 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Féraud e Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso San Gottardo 25, casella postale 2845, 6830 Chiasso,
 
contro
 
Dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino, residenza governativa, piazza Governo, 6501 Bellinzona,
 
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
aiuto alle vittime di reati;
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2001 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino).
 
Fatti:
 
A.
 
Il 5 ottobre 1998 A.________ è stata accoltellata all'addome da B.________, con il quale intratteneva una relazione; dopo avere accompagnato la vittima all'ospedale egli si è suicidato.
 
La vittima ha notificato cautelativamente, il 22 ottobre 1998, al Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti, una richiesta risarcitoria sulla base della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV). Con atto del 20 giugno 2000 ha quindi chiesto il versamento di complessivi fr. 85'700.-- a titolo di risarcimento del danno subito; questo si componeva di fr. 40'003.-- per la perdita di guadagno e il danno connesso alla cessazione anticipata dell'attività lavorativa, di fr. 40'000.-- per la riparazione del torto morale e di fr. 5'697.-- per le spese legali.
 
B.
 
Con decisione del 15 novembre 2000 il Dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'istanza e riconosciuto alla vittima fr. 10'000.-- per riparazione del torto morale e fr. 2'557.50 per rimborso delle spese di patrocinio. Esso ha ritenuto eccessivo l'onorario esposto dal patrocinatore e lo ha quindi ridotto, riconoscendo un dispendio complessivo di 15 ore risarcibili nella misura di fr. 140.-- all'ora, cui andavano aggiunte l'IVA e le spese; ha poi negato un'indennità per il danno causato dalla cessazione anticipata dell'attività, non risarcibile sulla base della LAV, e per la perdita di guadagno, già assunta per il periodo da ottobre 1998 a fine agosto 1999 dall'assicurazione infortuni, mentre a partire dal 1° settembre 1999 l'istante era completamente abile al lavoro e la perdita di guadagno non connessa con il reato; il Dipartimento ha infine ritenuto equo e conforme alla giurisprudenza il riconoscimento di fr. 10'000.-- per riparazione del torto morale.
 
C.
 
A.________ si è aggravata contro questa decisione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ne ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza del 17 dicembre 2001. La Corte cantonale ha quindi annullato la decisione dipartimentale nella misura in cui rifiutava una prestazione per la perdita di guadagno, rinviando gli atti alla prima autorità per una nuova decisione su questo punto e ha riformato il dispositivo n. 3 della decisione dipartimentale, riconoscendo all'istante fr. 2'687.50 a titolo di rimborso delle spese di patrocinio.
 
I Giudici cantonali hanno ritenuto equo e conforme ai principi giurisprudenziali l'assegnazione di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale. Hanno rilevato che le indennità per incapacità lavorativa versate alla vittima dalla sua assicurazione contro gli infortuni non coprivano il periodo dal 5 ottobre 1998, giorno dell'aggressione, al 12 ottobre 1998 nonché la franchigia di fr. 300.--; hanno poi negato alla vittima un risarcimento per la cessazione anticipata dell'attività, non rientrante negli scopi della LAV, e le hanno infine riconosciuto fr. 2'687.50 per rimborso delle spese legali, corrispondenti a 11 ore lavorative rimunerate nella misura di fr. 200.-- orari, cui andavano aggiunte le spese indicate dal patrocinatore (fr. 300.--) e l'IVA.
 
D.
 
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Chiede inoltre di condannare lo Stato del Cantone Ticino a versarle l'importo complessivo di fr. 85'700.--, secondo le modalità indicate nell'istanza 20 giugno 2000. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Dipartimento delle opere sociali postula la reiezione del ricorso. È stato invitato a presentare osservazioni anche l'Ufficio federale di giustizia, che ha comunicato di rinunciare a formulare un parere.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza riguardanti domande d'indennizzo e riparazione morale fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; DTF 126 II 237 consid. 1a e rinvii). Il motivo di esclusione di cui all'art. 99 lett. h OG non entra infatti in considerazione, siccome la LAV conferisce alla vittima un diritto all'ottenimento dell'indennità (DTF 125 II 169 consid. 1, 121 II 116 consid. 1b/bb). In concreto, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha statuito quale ultima istanza cantonale su una domanda d'indennità ai sensi della LAV (cfr. art. 98 lett. g OG, art. 5 della legge cantonale di applicazione e complemento della LAV, dell'8 marzo 1995). Da questo profilo, il rimedio esperito è pertanto ammissibile.
 
1.2 La procedura avviata in sede cantonale non è invero conclusa siccome la Corte cantonale, limitatamente alla questione dell'eventuale indennizzo per la perdita di guadagno nel periodo dal 5 al 12 ottobre 1998, ha rinviato gli atti al Dipartimento delle opere sociali per una nuova decisione. Tuttavia, sul risarcimento di un'ulteriore perdita di guadagno, sul quesito della cessazione anticipata dell'attività, sulla riparazione morale e sulla rifusione delle spese di patrocinio, il Tribunale delle assicurazioni ha statuito definitivamente, negando indennità più ampie. La decisione impugnata deve quindi essere considerata come una decisione parziale di merito, ossia di carattere finale, e non come una decisione incidentale ai sensi dell'art. 101 lett. a OG (cfr. DTF 121 II 116 consid. 1b/cc, 120 Ib 97 consid. 1b, 118 Ib 196 consid. 1b; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 318 n. 896). Il ricorso di diritto amministrativo è pertanto, anche sotto questo aspetto, ricevibile.
 
1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Le constatazioni relative al reato e alle lesioni subite dalla ricorrente costituiscono accertamenti di fatto che, essendo in concreto l'istanza inferiore un'autorità giudiziaria, vincolano di principio il Tribunale federale, a meno che essi non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 230 consid. 1d).
 
2.
 
Secondo gli art. 2 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LAV la persona che a causa di un reato subisce una lesione diretta nella sua integrità fisica, sessuale o psichica, può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'indennizzo che non può, in ogni caso, eccedere fr. 100'000.-- (art. 13 cpv. 3 LAV, art. 4 cpv. 1 OAVI) è fissato in funzione dell'entità del danno e dei redditi della vittima; può essere ridotto se essa, con un comportamento colpevole, ha contribuito in modo preponderante a causare o ad aggravare il danno (art. 13 cpv. 1 e 2 LAV). La riparazione morale può essere accordata alla vittima indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e le circostanze particolari lo giustificano (art. 12 cpv. 2 LAV).
 
La qualità di vittima della ricorrente non è in concreto litigiosa, né d'altra parte essa è mai stata seriamente posta in dubbio (cfr. DTF 128 II 49 consid. 2). In discussione, e quindi da esaminare in questa sede, sono le questioni dell'indennizzo e della riparazione morale nonché dell'ammontare delle spese legali da assumere.
 
3.
 
3.1 La ricorrente critica il giudizio impugnato laddove le nega un indennizzo per l'ulteriore perdita di guadagno e per la cessazione anticipata dell'attività, segnatamente per le spese connesse alla rescissione anticipata del contratto di locazione concernente l'esercizio pubblico da lei gestito. Ora, premesso che, come visto, la Corte cantonale ha, riguardo alla perdita di guadagno, parzialmente accolto il ricorso e rinviato gli atti al Dipartimento per una nuova decisione sull'eventuale indennità relativamente al periodo dal 5 al 12 ottobre 1998 non coperto dall'assicurazione infortuni, su questo punto la ricorrente si limita a riproporre testualmente le argomentazioni addotte dinanzi ai giudici cantonali senza confrontarsi con il giudizio impugnato, spiegando, con una motivazione chiara, compiuta e precisa, per quali ragioni essa violerebbe il diritto federale (art. 108 cpv. 2 OG; DTF 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.).
 
Comunque, la Corte cantonale ha rilevato che la perdita di guadagno dal 13 ottobre 1998 al 31 agosto 1999 era stata interamente coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, l'incapacità al lavoro essendo totale dal compimento del reato al 30 aprile 1999 e del 50% dal 1° maggio 1999 al 31 agosto 1999. Nella misura in cui la ricorrente era abile al lavoro, dapprima parzialmente e, a partire dal 1° settembre 1999, totalmente, le incombeva quindi lo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. Il fatto che, per cause economiche e congiunturali, essa avesse nel frattempo assunto l'impiego di cameriera soltanto a tempo parziale non comportava un danno connesso all'aggressione subita. Invero, la ricorrente non critica questi accertamenti e queste conclusioni, limitandosi in sostanza ad asserire che la sua situazione di indipendente non le permetteva di far capo a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale circostanza non è tuttavia di per sé determinante, ritenuto che, nelle esposte condizioni, non risulta, né la ricorrente lo adduce, che le ulteriori conseguenze economiche, non coperte dall'assicurazione, sono legate a un suo parziale impedimento al lavoro (cfr. l'art. 46 CO, applicabile in quest'ambito per analogia; DTF 128 II 49 consid. 3.1 pag. 52; sentenza 1A.252/2000 dell'8 dicembre 2000, consid. 2, pubblicata in ZBl 102/2001 pag. 486 segg.).
 
3.2 Anche riguardo al danno derivante dalla cessazione anticipata dell'attività la ricorrente fonda la pretesa d'indennizzo essenzialmente sul carattere indipendente della sua professione. Premesso che il Tribunale federale ha sinora lasciato indecisa la questione a sapere se l'indennizzo secondo l'art. 12 cpv. 1 LAV debba essere limitato al danno derivante direttamente dalla lesione nell'integrità fisica, sessuale o psichica, il quesito dell'indennizzabilità sulla base della LAV del pregiudizio, di natura patrimoniale, legato alla rescissione del contratto concernente l'esercizio pubblico non deve essere esaminato in concreto (cfr. sentenza 1A.252/2000 citata, consid. 2b; sentenza 1A.163/2000 dell'8 novembre 2000, consid. 2c e d; cfr. anche Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, n. 7 segg. all'art. 13; Dominik Zehnter, Straftaten, in: Münch/Geiser, editori, Schaden-Haftung-Versicherung, Basilea 1999, n. 14.31, pag. 693 seg.).
 
In effetti, le circostanze della fattispecie non permettono di ritenere realizzato un nesso di causalità adeguata tra il reato e il pregiudizio in discussione (cfr., sulla nozione di nesso causale adeguato, DTF 123 III 110 consid. 3a pag. 112, 123 V 98 consid. 3d e rispettivi rinvii). L'adeguatezza ha lo scopo di limitare la responsabilità e costituisce una clausola generale che deve essere concretizzata dal giudice nel singolo caso, secondo il diritto e l'equità. Essa si fonda su un giudizio di valore destinato a stabilire se un determinato pregiudizio sia ancora equamente imputabile all'autore responsabile. Il giudice deve quindi considerare le circostanze complessive del singolo caso come pure lo scopo e l'ambito di protezione della disposizione o del complesso normativo interessato (DTF 123 III 110 consid. 3a e riferimenti, 123 V 98 consid. 3d pag. 104). Nella fattispecie occorre quindi considerare che il sistema d'indennizzo secondo la LAV costituisce una prestazione di soccorso e non si fonda su una responsabilità dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c) per cui, a maggior ragione, spettava alla vittima, che ha del resto anche in seguito svolto una professione nel campo della ristorazione, contenere nella misura del possibile il danno (cfr., nel diritto della responsabilità civile, Roland Brehm, Commentario bernese, Berna 1998, n. 23 all'art. 42 e n. 50 segg. all'art. 44). Nelle citate condizioni, il comportamento illecito e le sue conseguenze obiettive sulla vittima non erano idonei, secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o favorire la risoluzione anticipata del contratto di locazione concernente l'esercizio pubblico (cfr. DTF 123 III 110 consid. 3a pag. 112 e rinvii).
 
4.
 
La ricorrente critica l'ammontare (fr. 10'000.--) della riparazione morale riconosciutole dal Dipartimento delle opere sociali e confermato dalla Corte cantonale. Ritiene che in considerazione della gravità delle ferite, della natura dell'aggressione, delle conseguenze estetiche e psicologiche riportate, doveva esserle accordata un'indennità per riparazione morale di fr. 40'000.--.
 
4.1 L'art. 12 cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in denaro, a favore della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità. Secondo la giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti dagli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema d'indennizzo del danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una prestazione di assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito all'autorità competente a stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente il rispetto della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (DTF 125 II 169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3).
 
4.2 Secondo gli accertamenti della Corte cantonale, che la ricorrente non adduce essere viziati da inesattezze manifeste, e che sono quindi in concreto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG), l'aggressione ha provocato alla vittima una ferita da arma da taglio all'addome a livello dell'ipocondrio che ha reso necessari un intervento operatorio e una degenza ospedaliera dal 5 al 14 ottobre 1998. La ricorrente, affetta inoltre da una sindrome posttraumatica da stress, è stata totalmente inabile al lavoro fino al termine del mese di aprile 1999 e, in seguito, parzialmente inabile, nella misura del 50%, fino all'inizio di settembre 1999.
 
Una riparazione morale non è data in ogni caso di lesioni fisiche o psichiche: essa presuppone una lesione grave e circostanze particolari (DTF 125 III 70 consid. 3c, 110 II 163 consid. 2c; Brehm, op. cit., n. 28 e 161 all'art. 47). Occorre quindi che il danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid. 3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non sia durevole, una riparazione morale è riconosciuta se siano realizzate circostanze particolari quali una degenza in ospedale per più mesi con numerose operazioni, un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa (cfr. Brehm, op. cit., n. 163 e 166 seg. all'art. 47; Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., n. 20 all'art. 12). Occorre inoltre considerare pregiudizi psichici importanti quali stati di stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità (cfr. Brehm, op. cit., n. 171 segg. all'art. 47). Se la lesione può invece essere guarita senza complicazioni importanti e senza pregiudizi durevoli non è di massima dovuta una riparazione morale (cfr. Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. 2, 2a ed., Berna 1998, pag. 132 seg.; Brehm, op. cit., n. 163 segg. all'art. 47). In linea di principio, sono quindi determinanti per stabilire l'ammontare della riparazione morale soprattutto il tipo e la gravità della lesione, l'intensità e la durata degli effetti sulla personalità dell'interessato e il grado di colpa dell'autore (DTF 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417).
 
4.3 Nella fattispecie, come rettamente rilevato dalle autorità cantonali, la natura e la gravità del reato, le circostanze in cui esso è stato commesso, nonché le conseguenze fisiche e psichiche per la vittima giustificano di riconoscere alla ricorrente un'indennità a titolo di riparazione morale. L'atto incriminato non ha tuttavia provocato un'invalidità della vittima, né ha comportato pregiudizi durevoli a organi importanti o altri gravi danni alla salute fisica; la degenza ospedaliera è stata tutto sommato breve e il decorso postoperatorio, pur tenendo conto dello stato di stress posttraumatico, non ha comportato complicazioni rilevanti o conseguenze croniche. Né l'incapacità lavorativa della ricorrente, dapprima totale e in seguito soltanto parziale, ha raggiunto una durata considerevole. In tali circostanze, tenuto conto degli esposti principi, la Corte cantonale non ha ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), ritenendo equa una riparazione morale di fr. 10'000.--. Tale indennità non si scosta in maniera irragionevole dai criteri giurisprudenziali e dottrinali, non trascura elementi in concreto decisivi, né considera fatti che in quest'ambito sarebbero irrilevanti (cfr. DTF 125 II 169 consid. 2b/bb, 125 III 412 consid. 2a pag. 417/418 e rinvii).
 
La ricorrente accenna invero a casi analoghi in cui sarebbero state riconosciute indennità più elevate. La commisurazione della riparazione morale costituisce tuttavia una decisione secondo l'equità, fondata sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c). Criteri di calcolo schematici non sono quindi di massima applicabili (cfr. Brehm, op. cit., n. 62 all'art. 47) e eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita (DTF 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). Come visto, l'importo riconosciuto in sede cantonale è conforme ai principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina; d'altra parte, esso non si distanzia significativamente da quanto stabilito in giudizi concernenti aggressioni comportanti lesioni corporali comparabili (cfr. Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, 3a ed., Zurigo 1999, VIII/21, periodo 1995-1997). Gli esempi indicati dalla ricorrente si riferiscono a casi più gravi, segnatamente dal profilo dell'intensità del pregiudizio fisico e psichico subito, e del resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un'indennità nella misura prospettata dalla ricorrente presuppone, rispetto al caso in esame, un'incidenza maggiore sull'integrità fisica e sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 369 consid. 6b e rinvii, 112 II 131 segg.).
 
5.
 
La ricorrente censura infine d'arbitrio la sentenza impugnata riguardo al giudizio sul rimborso delle spese di patrocinio. Ritiene insostenibile la retribuzione oraria di fr. 200.-- e la riduzione a 11 ore delle prestazioni calcolate dalla Corte cantonale. Sostiene che in concreto occorreva riferirsi a una tariffa oraria di fr. 250.-- e rimunerare le prestazioni effettivamente svolte dal legale, le quali hanno comportato un dispendio complessivo di 20 ore.
 
5.1 Secondo l'art. 3 cpv. 4 LAV le prestazioni dei consultori e l'aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti, i consultori assumendosi inoltre altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi. Secondo la giurisprudenza, la LAV assume una funzione sussidiaria rispetto all'assistenza giudiziaria: quando alla vittima venga concessa l'assistenza giudiziaria un intervento dello Stato sulla base dell'art. 3 cpv. 4 LAV non è quindi più giustificato. Per contro, qualora la vittima non ottenga l'assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale, l'autorità competente deve esaminare se la sua situazione personale, segnatamente la sua capacità finanziaria, giustifichi il risarcimento delle spese legali. Nelle esposte circostanze, l'eventuale diniego dell'assistenza giudiziaria non dispensa quindi dal verificare se siano realizzate le condizioni poste dalla LAV. Può tuttavia essere rifiutata l'assunzione di costi connessi a interventi manifestamente inutili (DTF 122 II 211 consid. 4b pag. 218, 121 II 209 consid. 3b e riferimenti).
 
5.2 Le autorità cantonali hanno ritenuto che la situazione personale della ricorrente giustificava di principio l'assunzione delle spese di patrocinio. Tale circostanza non è mai stata seriamente posta in dubbio e non è qui in discussione, litigiosa essendo unicamente la questione dell'ammontare dei costi legali a carico dello Stato sulla base dell'art. 3 cpv. 4 LAV. Al proposito, la Corte cantonale ha ritenuto eccessiva la richiesta di rifusione dell'intero onorario esposto dal patrocinatore della ricorrente e corrispondente a 20 ore lavorative, argomentando che, per la stesura dell'istanza del 22 ottobre 1998, di 2 pagine, e del complemento del 20 giugno 2000, di 4 pagine, un avvocato diligente non avrebbe impiegato più di 3 ore, mentre per i colloqui e la redazione delle lettere potevano essere riconosciute solo 8 ore, per un totale quindi di 11 ore; la Corte cantonale, scostandosi dall'opinione del Dipartimento, ha poi ritenuto che non si giustificava di applicare per analogia una tariffa oraria di fr. 140.-- valida in materia di gratuito patrocinio, bensì un importo di fr. 200.-- all'ora, secondo la tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (TOA).
 
La valutazione della prestazione del patrocinatore, trattandosi perlopiù di una questione di apprezzamento e di applicazione di tariffe cantonali, spetta principalmente all'autorità cantonale; il Tribunale federale interviene quindi unicamente quando essa ha abusato del suo potere d'apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b; sentenza 2P.44/1997 del 10 giugno 1997 consid. 5b, pubblicata in RDAT I-1998, n. 11, pag. 38 segg.). Per fissare la retribuzione oraria la Corte cantonale si è riferita alla TOA la quale indica come principi generali la complessità e l'importanza del caso, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti nonché l'esito conseguito e la sua prevedibilità (cfr. art. 8 TOA). L'art. 10 cpv. 1 TOA prevede, per il calcolo dell'onorario secondo il dispendio di tempo, una tariffa oraria minima di fr. 150.--. La giurisprudenza del Consiglio di moderazione riconosce una retribuzione di fr. 200.-- all'ora nei casi semplici, di fr. 220.-- fino a un massimo di fr. 250.-- nei casi più complessi, mentre la Camera dei ricorsi penali, nell'ambito di procedimenti d'indennità a favore dell'accusato prosciolto (art. 137 segg. CPP/TI), prevede una tariffa oraria minima di fr. 200.-- e massima di fr. 250.--, nei casi di particolare complessità (Rep 1998, n. 126, pag. 381). Nelle esposte condizioni, tenuto conto della relativa semplicità dal profilo giuridico delle operazioni interessate dal mandato, la retribuzione oraria di fr. 200.-- stabilita dai precedenti giudici rientra nei limiti della prassi cantonale e non appare abusiva.
 
Quanto alla determinazione del tempo necessario alla trattazione della pratica, il Tribunale cantonale delle assicurazioni poteva in linea di principio fondarsi sul dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso secondo la normale esperienza in un mandato di complessità analoga (Rep 1998, n. 126, pag. 381). Ora, pur tenendo conto del fatto che la fattispecie appariva delicata dal profilo umano e che le prestazioni sono state svolte sull'arco di oltre un anno e mezzo, la Corte cantonale non ha ecceduto nel suo potere d'apprezzamento riconoscendo il rimborso di 11 ore lavorative. D'altra parte, nell'istanza del 22 ottobre 1998 il patrocinatore della ricorrente non aveva esplicitamente chiesto l'assunzione da parte del consultorio delle spese di patrocinio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LAV: la loro presa a carico non poteva quindi apparire d'acchito manifesta, ciò che imponeva al patrocinatore di limitarsi a compiere gli atti necessari alla tutela degli interessi della vittima. Valutata complessivamente, la rimunerazione stabilita dai giudici cantonali risulta del resto in un rapporto ragionevole con le difficoltà giuridiche della causa e con il risultato conseguito (cfr. DTF 117 Ia 22 consid. 4b; sentenza 1A.169/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3; cfr. pure l'art. 8 TOA).
 
6.
 
Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo deve quindi essere respinto. Non si preleva una tassa di giustizia (art. 16 cpv. 1 LAV; DTF 122 II 211 consid. 4b). Vista la soccombenza della ricorrente, non si assegnano ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si preleva una tassa di giustizia.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle opere sociali, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
 
Losanna, 4 luglio 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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