BGer 1P.19/2002 | |||
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BGer 1P.19/2002 vom 30.07.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.19/2002/col
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Sentenza del 30 luglio 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Nay, giudice presidente,
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Reeb, Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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C.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Egidio Mombelli, via Motta 10, 6830 Chiasso,
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contro
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Dott. X.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari e dall'avv. Renzo Galfetti, via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Corte delle assise correzionali di Lugano, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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procedimento penale;
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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l'8 novembre 2001 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto X.________ colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP) e di tentata coazione sessuale (art. 189 CP). Secondo la Corte, l'accusato aveva, il 16 ottobre 1995, a Lugano, nel suo studio medico, compiuto la congiunzione carnale con K.________, in quel momento inetta a resistere siccome sotto l'influsso del farmaco "Dormicum" somministratole per una gastroscopia; sempre nel suo studio medico, il 21 marzo 1995, X.________ aveva cercato di costringere con la forza C.________, ancora lievemente intontita per gli effetti del "Dormicum" somministratole prima della gastroscopia, a toccargli i genitali. L'accusato è stato condannato alla pena di due anni di detenzione e all'interdizione dell'esercizio della professione di medico per un periodo di due anni, quest'ultima pena essendo stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; egli è pure stato condannato a versare a K.________ fr. 25'000.-- a titolo di riparazione morale e fr. 85'000.-- per ripetibili, a C.________ fr. 10'000.-- a titolo di riparazione morale e fr. 20'000.-- per ripetibili.
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B.
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), adita da X.________, ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo d'oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di C.________. Riguardo all'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere nei confronti di K.________, ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio secondo i considerandi. Quanto alla tentata coazione sessuale ai danni di C.________, la CCRP ha considerato arbitraria la soluzione scelta dal Giudice del merito, che aveva ritenuto la versione fornita dalla vittima sorretta da sufficienti indizi laddove essa incolpava l'accusato di avere cercato di costringerla con la forza a toccargli i genitali; un'eventuale condanna per molestie sessuali non sarebbe d'altra parte entrata in considerazione, in mancanza di querela e per intervenuta prescrizione del reato.
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C.
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C.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo, in via principale, di annullarlo e di confermare la sentenza della Corte delle assise correzionali, nella misura in cui la concerne; in via subordinata chiede di rinviare gli atti alla CCRP per una nuova, oggettiva e completa valutazione dei fatti e delle prove; la ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Essa lamenta essenzialmente una violazione degli art. 9 e 32 Cost. e 6 CEDU, con riferimento a un arbitrario accertamento dei fatti e a un'arbitraria valutazione delle prove. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La CCRP e la Corte delle assise correzionali rinunciano a presentare osservazioni. Il Procuratore generale chiede di accogliere il ricorso, l'accusato di respingerlo.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a).
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1.1 Secondo la giurisprudenza la pretesa punitiva compete esclusivamente allo Stato, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale riconosca al leso la qualità di parte (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Di conseguenza, il leso, o la parte civile, non ha la veste ai sensi dell'art. 88 OG per impugnare nel merito la sentenza penale di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento penale con un ricorso di diritto pubblico, adducendo che essa violerebbe la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicazione della legge, nell'accertamento dei fatti, nella valutazione delle prove o nell'apprezzamento della loro rilevanza (DTF 126 I 97 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1b). Tuttavia, la parte civile può far valere con questo rimedio, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 e seg. Cost. e 6 CEDU le conferiscono quale parte, e la cui inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a).
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1.2 La legittimazione ricorsuale è inoltre riconosciuta a chi è vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), vale a dire alla persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (cfr. art. 2 cpv. 1 LAV). L'art. 8 cpv. 1 lett. b LAV conferisce infatti alla vittima il diritto di chiedere che un tribunale si pronunci sul rifiuto di aprire il procedimento o sulla desistenza; inoltre, secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, la vittima può impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell'imputato sempre ch'essa fosse già parte nella procedura e nella misura in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime. In concreto, la Corte delle assise ha qualificato i fatti che la ricorrente rimprovera alla controparte come coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP); in tali circostanze, la qualità di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV è quindi data (sentenza 1P.440/1996 del 12 novembre 1996, consid. 1b, pubblicata in Pra 86/1997 n. 59 pag. 313 segg.; cfr. pure DTF 125 II 265 consid. 2a/aa). Del resto, la ricorrente era parte civile nella procedura cantonale nella quale le è stata riconosciuta un'indennità per riparazione morale: le condizioni poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV essendo pertanto realizzate, deve essere ammessa la legittimazione della ricorrente a censurare con il ricorso di diritto pubblico gli accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove (DTF 120 Ia 157 consid. 2c pag. 162).
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1.3 Il giudizio della CCRP annulla quello emanato dalla Corte delle assise correzionali e ne riforma il dispositivo 1.2 prosciogliendo l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti della ricorrente. Quanto all'accusa, non litigiosa in questa sede, di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, la CCRP ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali secondo i considerandi della sentenza.
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Il giudizio impugnato, disponendo il rinvio degli atti per quanto concerne l'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, non pone fine alla procedura su questo aspetto, che non è però qui in discussione (cfr. al proposito DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 115 Ia 311 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 344). Tuttavia, sull'accusa di tentata coazione sessuale, che interessa la ricorrente, la CCRP ha annullato il giudizio della prima Corte e prosciolto l'imputato. Su tale questione la decisione della CCRP risolve in modo definitivo la causa che interessa la ricorrente e non lascia in sostanza all'istanza inferiore alcun potere decisionale nell'ambito del giudizio in seguito al rinvio. In tali circostanze, tenuto altresì conto del principio dell'economia procedurale e dell'interesse delle parti, il rimedio esperito dalla ricorrente è ammissibile dal profilo dell'art. 87 OG (cfr. DTF 127 I 92 consid. 1 e rinvii).
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1.4 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 III 534 consid. 1c e rinvio). Ove la ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente la conferma dei dispositivi 1.2 e 4.2 della sentenza di primo grado, il suo gravame è quindi inammissibile (DTF 125 I 492 consid. 1a/bb, 104 consid. 1b e rinvii).
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2.
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La ricorrente rimprovera alla CCRP un arbitrario accertamento dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove che l'avrebbero conseguentemente condotta a disattendere il principio "in dubio pro reo".
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2.1 Questo principio, desumibile dall'art. 6 n. 2 CEDU, dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. (DTF 127 I 38 consid. 2), si applica sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (cfr., riguardo al previgente art. 4 vCost., DTF 120 Ia 31 consid. 2a). Nella valutazione delle prove esso è disatteso quando il giudice condanna l'imputato nonostante avesse dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c e 4b, 124 IV 86 consid. 2a). Il principio attiene però innanzitutto ai diritti di difesa e tutela l'accusato contro una condanna penale ingiustificata: non può quindi essere invocato dalla vittima o dall'autorità di accusa a danno dell'imputato medesimo (cfr. sentenza inedita 1P. 518/1998 del 16 marzo 1999, consid. 5b citata da Marc Forster, Die Bedeutung des Grundsatzes "in dubio pro reo" bei Mängeln der richterlichen Beweiswürdigung und bei Opferbeschwerden, in ZBJV 135/1999, pag. 234 seg.). Diversamente dall'impugnazione, in base agli art. 6 n. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost., di un giudizio di colpevolezza, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro una sentenza assolutoria il Tribunale federale non deve verificare l'esistenza di dubbi manifesti, rilevanti e insopprimibili, essendo da questo profilo sufficiente che il proscioglimento si fondi su un accertamento non arbitrario dei fatti. Ciò significa che, nel caso in cui, come in concreto, sia impugnato mediante il ricorso di diritto pubblico un proscioglimento, il Tribunale federale esamina unicamente se gli accertamenti di fatto delle istanze cantonali non siano arbitrari e se l'ammissione di rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato appaia obiettivamente sostenibile (Forster, op. cit., pag. 235).
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2.2 Nella fattispecie, la CCRP aveva, sui quesiti posti ora nel ricorso di diritto pubblico, una cognizione simile a quella del Tribunale federale, chiamato a risolverli dal profilo degli art. 32 Cost. e 6 CEDU (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI). In tal caso, il Tribunale federale non si limita a esaminare, dal punto di vista dell'arbitrio, se l'autorità cantonale di ricorso lo abbia commesso: un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al giudice costituzionale. Si tratta invece, in realtà, di sapere se la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbitraria o no. Riguardo alla fattispecie, occorre quindi esaminare se la Corte delle assise sia incorsa in una valutazione arbitraria delle prove e se la CCRP abbia pertanto ammesso a ragione l'arbitrio (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/cc). Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha, a torto, ammesso o negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 consid. 1, 111 Ia 353 pag. 355; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001 consid. 4, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140). In altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale ("Willkür im Quadrat").
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3.
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Secondo la ricorrente la CCRP avrebbe ecceduto nel suo potere d'esame ritenendo la sua versione dei fatti non sorretta da sufficienti indizi. Essa le rimprovera di avere ritenuto arbitrarie le deduzioni della prima Corte tratte dalla cartella clinica e considera gli indizi sufficienti per ammettere una reazione il giorno stesso dell'atto incriminato e per riconoscere che questo le aveva provocato conseguenze psicologiche. Anche la testimonianza, pur indiretta, di un'ausiliaria del dott. A.________, suo medico di famiglia, così come le testimonianze di altri medici e di pazienti dell'accusato, costituirebbero indizi di cui la CCRP non avrebbe tenuto conto per valutare la sua credibilità; infine, secondo la ricorrente, non potrebbe essere ravvisato nel tempo intercorso tra il compimento dei fatti e la denuncia un elemento che sminuirebbe la sua versione.
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3.1 La Corte delle assise aveva ritenuto la ricorrente assolutamente credibile, considerando il suo racconto dei fatti lineare, dettagliato e privo di fronzoli. Né era d'altra parte ravvisabile quale fosse il suo interesse a denunciare falsamente il medico che le aveva trovato la causa del suo disturbo gastrico. Essa aveva inoltre spiegato le ragioni che l'avevano spinta a denunciare i fatti e il racconto risultava confortato dalla sua immediata reazione e dalle conseguenze psichiche subite. Certo, il medico di famiglia non aveva potuto comparire al dibattimento per gravi ragioni di salute e la difesa si era opposta all'utilizzo in sede dibattimentale del verbale istruttorio. Tuttavia, secondo la Corte delle assise, la sua cartella clinica costituiva un documento di causa regolarmente acquisito, e quindi utilizzabile, da cui emergeva che la ricorrente si era recata nel suo studio lo stesso giorno della gastroscopia e che questi, circa un mese più tardi, le diagnosticò una sindrome ansiosa depressiva.
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Che la ricorrente non fosse voluta tornare dall'accusato per i controlli, ma avesse chiesto di sostituirlo, era confermato dalle deposizioni del nuovo specialista (dott. M.________) e della collaboratrice (T.________) del medico curante. Anche le testimonianze delle altre collaboratrici di quest'ultimo, pur se generiche nella descrizione dei fatti litigiosi, avvaloravano, secondo la prima Corte, la denuncia della ricorrente. Inoltre, dalle deposizioni di medici e di altre pazienti emergeva che il fatto di molestarle non solo verbalmente, rientrava nelle abitudini dell'accusato: l'entità delle molestie escludeva inoltre di attribuirle alla fantasia e all'invenzione di queste pazienti, oltretutto non interessate a manifestarle. Gli indizi permettevano pure di negare che il racconto della denunciata fosse riconducibile a una fantasia sessuale provocata dalla somministrazione del "Dormicum". D'altra parte, la ricorrente si trovava, al momento dei fatti, semplicemente a colloquio con l'accusato sicché una fantasia sessuale non si realizzava, la nozione riferendosi - secondo la letteratura - ad alterazioni dell'apprezzamento o dell'interpretazione di uno stimolo fisico e i casi osservati essendo rari, anche con dosi superiori a quella somministrata alla ricorrente. La descrizione dei fatti resa dalla denunciante - che lamentava pesanti apprezzamenti verbali e il tentativo dell'accusato di obbligarla, dopo averle portato la mano sui suoi genitali, a infilargli la mano sotto i pantaloni per farsi toccare il pene - escludeva infine - sempre secondo la Corte d'assise - di attribuirla a una fantasia, pur considerando un eventuale consumo di alcool da parte della vittima.
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3.2 La CCRP ha ritenuto irrilevante il fatto che la ricorrente si fosse recata dal medico di famiglia lo stesso giorno dei fatti, subito dopo la gastroscopia. In effetti, secondo l'ultima istanza cantonale, nemmeno la vittima aveva preteso di esservi andata solo per denunciare la prevaricazione, né risultava dagli atti una connessione tra lo stato depressivo diagnosticatole un mese più tardi e il preteso abuso sessuale, tanto più che la ricorrente medesima aveva riferito di essere già piuttosto depressa per motivi familiari quand'era stata visitata dall'accusato. La CCRP, lasciata indecisa l'ammissibilità della cartella clinica, ha quindi concluso che, a meno di cadere nell'arbitrio, la prima Corte non poteva dedurre alcunché dalle annotazioni nel documento medico in discussione.
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Certo, per quanto riguarda lo stato psichico della vittima, dagli atti non risultano sufficienti elementi per concludere che i disturbi ansioso-depressivi riscontrati successivamente dal medico di famiglia siano connessi con le azioni incriminate. In effetti, come ha rettamente accertato la CCRP, la ricorrente aveva dichiarato dinanzi al Procuratore generale di essere stata assai depressa a seguito delle difficoltà con il marito già nel periodo in cui era stata visitata dall'accusato. Inoltre, anche il servizio di psichiatria e di psicologia medica cantonale ha dichiarato, nello scritto del 28 febbraio 2001, che la donna soffre da anni di tali disturbi, i quali si sono aggravati nella fase precedente il dibattimento. Tuttavia, nelle concrete circostanze, il fatto che la ricorrente era stata dal suo medico di famiglia il giorno stesso dei fatti litigiosi non poteva, come ha invece ritenuto a torto la CCRP, essere considerato irrilevante. Risulta in effetti dalla deposizione dell'aiuto medico R.________ che, probabilmente il giorno stesso della visita presso l'accusato, la ricorrente era stata da lei per una fisioterapia e che, in quell'occasione, le aveva accennato a degli approcci da parte del gastroenterologo. L'aiuto medico T.________ ha inoltre riferito, senza però ricordare l'esatta circostanza e se ciò fosse avvenuto in presenza della vittima, che il dott. A.________ le aveva parlato - senza precisarne i dettagli - di approcci di carattere sessuale subiti dalla paziente, e della necessità di trovarle un nuovo specialista. Infine l'aiuto medico F.________ ha dichiarato che la collega T.________ le riferì dei citati approcci.
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A ragione invero la CCRP ha rilevato che la prima Corte aveva arbitrariamente accertato che il dott. A.________ aveva discusso della prevaricazione con la sua assistente T.________ dinanzi alla ricorrente. Le esposte circostanze non permettono però di escludere, né di ritenere in concreto ininfluente, un'immediata reazione della vittima presso il suo medico di famiglia subito dopo la gastroscopia. Questa sua manifestazione non poteva d'altra parte apparire irrilevante ove si consideri che la CCRP ha accennato, ritenendolo un fattore di incertezza, a un ritardo della vittima nel denunciare l'abuso (pag. 65, consid. 30). Ora, nelle citate condizioni, ritenuto oltretutto che, riguardo al reato di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere nei confronti dell'altra paziente, la Corte cantonale aveva disposto il rinvio degli atti anche per eseguire ulteriori accertamenti, pure sugli aspetti della reazione della ricorrente presso il suo medico di famiglia si imponevano ulteriori accertamenti, segnatamente per quanto concerne le circostanze della visita e la descrizione del preteso abuso riferite dalla vittima al dott. A.________. I Giudici della cassazione non potevano quindi, senza disporre ulteriori accertamenti sulle circostanze in cui la vittima si era recata dal proprio medico di famiglia e sul colloquio con quest'ultimo, ritenere irrilevante il fatto che ciò sia avvenuto il giorno stesso della gastroscopia.
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3.3 La CCRP ha poi ritenuto che le dichiarazioni delle collaboratrici del medico di famiglia, pur rafforzando l'opinione secondo cui l'accusato fosse trasceso in comportamenti lesivi dell'integrità sessuale della paziente, non erano sufficientemente precise riguardo ai fatti incriminati, né consentivano di determinarsi sulla loro intensità. Inoltre, secondo la Corte cantonale, nemmeno le deposizioni delle ex pazienti, e in particolare della teste E.________, permettevano di trarre conclusioni significative: del resto, il Procuratore generale non aveva proceduto nei confronti dell'accusato in relazione a tali episodi. Cosa fosse esattamente successo e quali fossero stati gli atti suscettibili di adempiere il reato di coazione sessuale in quel caso non era invero stato spiegato né dalla testimone, né dai primi Giudici. La CCRP ha per finire concluso che la prima Corte era caduta nell'arbitrio ritenendo la versione fornita dalla vittima, a svariati mesi di distanza dai fatti e in circostanze singolari, sorretta da sufficienti indizi nella misura in cui essa ha incolpato l'imputato di avere cercato di costringerla con la forza a toccargli i genitali. Secondo la CCRP, tenuto conto dei racconti resi direttamente da altre pazienti e, indirettamente, dai medici dott. G.________ e Z.________, non sarebbe stato arbitrario concludere che la mattina del 21 marzo 1995 il gastroenterologo avesse molestato sessualmente la paziente. Accertando però che egli si era spinto oltre, la prima Corte aveva manifestamente ecceduto nel suo potere di apprezzamento, accreditando la versione della vittima senza disporre di seri riscontri che la sorreggessero. Occorreva invece, vista l'incertezza della fattispecie e il ritardo con cui la presunta vittima aveva denunciato il caso, optare quanto meno per la derubricazione nel reato, meno grave, di molestie sessuali.
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Ora, ritenuto che, come visto, riguardo alla manifestazione della vittima presso il dott. A.________ e alla versione dei fatti a lui riferita si giustificavano quantomeno ulteriori accertamenti, la CCRP dovrà, nell'ambito di un nuovo giudizio, stabilire se i nuovi riscontri e le valutazioni che ne deriveranno, permetteranno ancora di valutare allo stesso modo gli ulteriori indizi e di giungere alle medesime conclusioni relativamente all'intensità dell'abuso. Fatti questi accertamenti, e valutatili, la CCRP considererà pure, tra l'altro, che la prima Corte non ha accertato i fatti litigiosi fondandosi essenzialmente e in modo determinante sulle deposizioni delle ex pazienti e dei medici, ma si è basata soprattutto sulla testimonianza della vittima, ritenendola credibile giacché il suo racconto sullo svolgimento degli avvenimenti era lineare, dettagliato, privo di fronzoli e non suscettibile di un suo interesse a denunciare falsamente il medico; essa aveva poi valutato la deposizione della vittima nel contesto di un esame complessivo degli ulteriori elementi disponibili e rilevato che quest'ultima non aveva immediatamente denunciato lo specialista siccome le sue affermazioni avrebbero contrastato con quelle del medico, impedendole di dimostrare la verità, e reagendo solamente dopo avere appreso dell'abuso sull'altra paziente, al fine di farsi avanti per sostenerla; la prima Corte ha inoltre tenuto conto delle deposizioni di ex pazienti dell'accusato e dei medici dott. Z.________ e G.________ ritenendo che il fatto di molestare verbalmente e fisicamente sue pazienti non era estraneo alle sue abitudini.
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Certo, queste deposizioni non permettono di per sé di stabilire l'intensità degli atti incriminati; in particolare, dalle stesse non è ravvisabile in che misura l'accusato avrebbe violato l'integrità sessuale della ricorrente, né il Procuratore generale ha promosso contro di lui ulteriori procedimenti penali per il reato di tentata coazione sessuale relativamente ad altri episodi. Tuttavia, nella misura in cui la CCRP non si è confrontata con la deposizione resa dalla vittima - ritenuta credibile dai primi Giudici -, le circostanze esposte nella sentenza impugnata non appaiono - senza il supporto di ulteriori accertamenti - decisive per sminuire la credibilità della ricorrente e minimizzare il suo resoconto. Le argomentazioni addotte dalla Corte cantonale, nell'assenza di un puntuale confronto con la versione fornita dalle parti e di altri riscontri, non consentono di ritenere arbitrari - ove eccedano una semplice molestia - i fatti posti a fondamento del primo giudizio: tanto più che le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale possono sovente rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (cfr. Philipp Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).
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4.
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In quanto ricevibile, il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata annullata nella misura in cui proscioglie l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti della ricorrente, gli atti essendo rinviati alla CCRP per gli ulteriori accertamenti (cfr. consid. 3.2) e per l'emanazione di un nuovo giudizio secondo i considerandi. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG).
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Visto l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente per la procedura del ricorso di diritto pubblico diviene priva di oggetto.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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In quanto ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata nel senso dei considerandi.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della controparte privata, la quale rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte delle assise correzionali di Lugano e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 luglio 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: Il cancelliere:
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