BGer H 405/2000 | |||
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BGer H 405/2000 vom 23.08.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 405+406/00 Ws
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Sentenza del 23 agosto 2002
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Kernen e Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere
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Parti
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1. V.________, Via S. Gottardo 132a, 6942 Savosa,
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2. C.________, Via La Campagna 9, 6948 Porza,
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ricorrenti, rappresentati dall'avv. Yves Flückiger, Via Balestra 27, 6900 Lugano,
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contro
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Cassa di compensazione PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, opponente,
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 22 settembre 2000)
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Fatti:
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A.
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La società T.________ SA, con sede a X.________, è stata costituita nel dicembre 1992. Amministratori unici sono stati, in successione, C.________, dal 18 gennaio 1993 al 14 febbraio 1996, e quindi, fino alla data del fallimento - decretato dal Pretore del Distretto di L.________ in data 1° luglio 1997 - B.________. Inoltre, figuravano a registro di commercio in qualità di direttori, con firma collettiva a due, I.________ e F.________. Con decreto 10 marzo 1998 - pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FUC) del .________ - la stessa Pretura ha autorizzato la liquidazione fallimentare secondo la procedura sommaria. Il 6 luglio 1998 è stata depositata la graduatoria.
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Con distinte decisioni del 7 ottobre 1998, la Cassa di compensazione Promea, constatato di aver subito un danno di fr. 270'067.55 per il mancato pagamento dei contributi paritetici, da parte della fallita, per gli anni 1995-1996, ne ha postulato il risarcimento, in via solidale, da I.________, F.________ e B.________. Il 23 marzo 1999 la Cassa ha pure proceduto, limitatamente a fr. 93'930.10, contro C.________, ritenendolo responsabile, in solido con gli altri, per il mancato versamento dei contributi sociali fino a febbraio 1996, data delle sue dimissioni da amministratore unico. Quindi, preso atto dell'opposizione 15 ottobre 1998 di B.________ ed eseguite le necessarie verifiche, la Cassa ha emanato in data 1° aprile 1999 una decisione di risarcimento danni anche contro V.________, ritenuto amministratore di fatto della T.________ SA.
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B.
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In seguito alla tempestiva opposizione da parte di tutti gli interessati, la Cassa ha promosso nei loro confronti, con cinque distinte petizioni, azione di risarcimento innanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando la condanna, in via solidale, di B.________, F.________, I.________ e V.________ per l'importo di fr. 266'571.95 e di C.________ limitatamente per fr. 93'930.10.
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Con pronuncia 22 settembre 2000, l'adita istanza giudiziaria, congiunte le procedure, ha respinto le petizioni nei confronti di F.________ e di I.________, accogliendole per contro, per i chiesti importi, nei confronti degli altri convenuti.
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C.
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V.________ e C.________, entrambi patrocinati dall'avv. Yves Flückiger, interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, eccependo, in via principale, l'intervenuta perenzione del credito e facendo valere, in via subordinata, l'assenza di responsabilità da parte loro.
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La Cassa propone la reiezione del gravame, così come, perlomeno implicitamente, B.________, interpellato quale cointeressato. Per contro, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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I ricorsi di V.________ e C.________ concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.).
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2.
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2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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2.2 Oggetto del contendere è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concernono danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, i ricorsi di diritto amministrativo sono quindi irricevibili.
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3.
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3.1 Nel proprio gravame i ricorrenti contestano le conclusioni del primo giudice nella misura in cui li ha ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa. Essi eccepiscono innanzitutto la perenzione della pretesa risarcitoria, sostenendo che il termine di un anno per fare valere il danno avrebbe preso inizio con la dichiarazione di fallimento della T.________ SA, ossia il 1° luglio 1997, oppure al più tardi a far tempo dal 5 settembre 1997, data dell'avviso provvisorio, sul FUC, dell'apertura di fallimento.
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I ricorrenti rilevano inoltre che già per il fatto che la liquidazione fallimentare sarebbe stata disposta, per decreto 10 marzo 1998 - pubblicato sul FUC il successivo .________-, in via sommaria giusta l'art. 231 LEF, l'amministrazione avrebbe dovuto sapere che non avrebbe potuto incassare il suo credito e che il ricavo dalla realizzazione dei beni non sarebbe nemmeno stato sufficiente per coprire le spese della procedura fallimentare ordinaria.
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3.2 La Corte cantonale ha già ricordato in modo esauriente le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali disciplinanti la perenzione. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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Per l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione, la quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). La cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). Nell'ipotesi di un fallimento, questo momento non coincide necessariamente con quello in cui la cassa ha conoscenza del riparto finale o le è rilasciato un attestato di carenza di beni; secondo la giurisprudenza il creditore che intende domandare il risarcimento di una perdita subita in un fallimento o in un concordato con abbandono dell'attivo è sufficientemente a conoscenza del pregiudizio, di regola, quando è depositata la graduatoria: a quel momento il creditore conosce, o può conoscere, l'importo dell'inventario, la propria collocazione nella graduatoria, nonché il dividendo prevedibile (DTF 126 V 444 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3b, 119 V 92 consid. 3 e riferimenti ivi citati). Nulla modifica, a tal proposito, la novella legislativa, in vigore dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, che ha (provvisoriamente) abolito il privilegio riservato ai contributi assicurativi sociali nell'ambito della realizzazione forzata. Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare che la perdita di tale diritto poziore nel fallimento non inficia la validità dei principi giurisprudenziali appena esposti (DTF 126 V 443).
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3.3 Alla luce di quanto esposto, la tesi ricorsuale che pretende di fare anticipare la conoscenza del danno ad una data precedente al deposito della graduatoria di fallimento, avvenuta il 6 luglio 1998, è contraria alla giurisprudenza in materia. Come risulta dagli accertamenti esperiti dal giudice cantonale - dai quali non sussiste valido motivo per scostarsi - i responsabili della Cassa sono venuti a conoscenza del fatto che con ogni probabilità non vi sarebbe stata copertura integrale del credito, solo in seguito alla informazione telefonica ottenuta l'11 settembre 1998 dall'Ufficio fallimenti di L.________.
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Vi è inoltre da notare come l'argomento secondo cui, con la pubblicazione .________ della decisione di procedere in via di liquidazione sommaria, l'amministrazione opponente avrebbe dovuto sapere che non avrebbe potuto incassare il suo credito, muova da un assunto errato.
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Per l'art. 231 cpv. 1 LEF l'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria (n. 1) o quando il caso è semplice (n. 2). La seconda ipotesi costituisce un'estensione della disciplina prevista dalla revisione della LEF in vigore dal 1° gennaio 1997. La liquidazione del fallimento in via sommaria è stata infatti estesa anche ai casi semplici in cui i valori patrimoniali del fallito, magari ingenti, costituenti la massa attiva - ossia tutti i beni pignorabili, spettanti al fallito al momento della dichiarazione di fallimento, destinati al comune soddisfacimento dei creditori (art. 197 segg. LEF) - possono essere amministrati e realizzati senza particolare difficoltà.
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Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la pubblicazione, sul FUC, della liquidazione fallimentare in via sommaria non consente di per sé sola di concludere già per un danno certo a carico della Cassa, non potendosi escludere a priori che la scelta per la liquidazione sommaria sia stata motivata dalla fattispecie del caso semplice ex art. 231 cpv. 1 n. 2 LEF. Il ricorrente ha omesso di dimostrare che a questo stadio di procedura già si desse certezza che il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarebbe stato prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria (art. 231 cpv. 1 n. 1 LEF).
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3.4 In esito a quanto precede, si deve ritenere che la Cassa, avendo emanato in data 23 marzo 1999 la decisione di risarcimento danni nei confronti di C.________, ha rispettato il termine annuo di perenzione, che ha principiato a decorrere il 6 luglio 1998, contestualmente al deposito dell'inventario e della graduatoria.
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Per quanto riguarda invece V.________, per certo non organo formale della T.________ SA, va evidenziato che - come correttamente rilevato dal primo giudice - il termine perentorio di un anno inizia a decorrere solo dal giorno in cui, accanto al danno, la Cassa ha pure avuto conoscenza della persona tenuta al risarcimento (DTF 111 V 14; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Schaffhauser/Kieser, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1998, pag. 111). Orbene, la conclusione della pronuncia cantonale, per cui è solo in seguito all'opposizione 15 ottobre 1998 di B.________ che la Cassa sarebbe venuta a conoscenza del fatto che V.________, azionista maggioritario della T.________ SA, avrebbe agito quale amministratore di fatto, non contrasta in alcun modo con le tavole processuali e merita piena tutela. E' quindi a giusta ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la decisione 1° aprile 1999 della Cassa.
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4.
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Posto quanto sopra, va ora accertato se sono adempiute le ulteriori condizioni per ammettere una responsabilità dei ricorrenti giusta l'art. 52 LAVS.
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4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente ricordato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima (cfr. DTF 123 V 15 consid. 5b e riferimenti), precisando quali siano le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili in concreto.
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4.2 Nel proprio gravame C.________, amministratore unico della T.________ SA dal 18 gennaio 1993 al 14 febbraio 1996, argomenta di non aver mai agito negligentemente o intenzionalmente a danno della Cassa. Rileva inoltre di essere stato escluso dalla gestione della T.________ SA, di non avere avuto motivo di sindacare sull'operato del responsabile della gestione contabile, certo D.________, e di aver rimesso il mandato d'amministratore allorquando l'illiquidità della società non sembrava risolversi nei tempi voluti. Fa quindi valere che dalle tavole processuali nulla lascerebbe concludere circa una sua supposta mancanza di controllo sull'operato di colui che effettivamente gestiva gli aspetti contabili-finanziari della T.________.
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Sennonché, gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. Accettando il mandato di amministratore unico della società, infatti, l'interessato si è assunto anche gli oneri che tale funzione comporta. Sostenendo il contrario, C.________ dimostra di non avere corretta nozione dell'istituto di cui all'art. 52 LAVS.
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Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui anche quello di pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte.
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Premesso che C.________ ha cessato di agire quale amministratore unico il 14 febbraio 1996, resta da rilevare che rientrava comunque nei suoi compiti vigilare affinché gli oneri sociali fino al mese di gennaio 1996, esigibili il 31 gennaio 1996, venissero pagati entro il 10 febbraio 1996 (cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS nella versione determinante, in vigore sino al 31 dicembre 2000), a maggior ragione se si considera che la Cassa opponente aveva in precedenza ripetutamente diffidato e precettato la T.________ SA. Se ne deve pertanto dedurre che l'amministratore unico poteva e doveva senz'altro essere a conoscenza del perdurante stato di illiquidità e dei problemi di ordine finanziario della società - situazione che lo ha poi indotto, troppo tardi, a inoltrare le dimissioni. L'inattività del ricorrente denota una grave mancanza del dovere di diligenza necessario alla corretta gestione degli affari sociali, ritenuto che non basta, al riguardo, la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari ("diligentia quam in suis"; DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimento).
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Ne consegue che l'interessato è responsabile nei confronti della Cassa per i contributi sociali rimasti impagati, riferiti al periodo agosto 1995 - gennaio 1996.
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4.3 Da parte sua, V.________ censura l'operato del primo giudice per averlo ritenuto organo di fatto della T.________ SA e quindi responsabile del danno occorso alla Cassa.
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Secondo giurisprudenza, sono considerati organi di una persona giuridica in primo luogo le persone formalmente iscritte come tali a registro di commercio, quali il consiglio di amministrazione (rispettivamente l'amministratore unico) e gli organi di controllo. A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 pag. 402 seg.).
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Decisivo per la qualifica di organo d'una società per persone che non fanno parte del consiglio di amministrazione è la circostanza che esse esercitino effettivamente la funzione medesima, prendendo decisioni che competono agli organi formali o assumendo la gestione della ditta ed influenzandone così in modo determinante la formazione della volontà (DTF 114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 37, n. 17).
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Gli argomenti addotti dal ricorrente - secondo cui egli non avrebbe mai partecipato attivamente alla gestione della fallita e tanto meno ne avrebbe influenzato la volontà, l'unico responsabile degli eventuali mancati pagamenti dei contributi essendo da considerare B.________ - sono in contrasto con le tavole processuali. Infatti, non solo dal verbale d'interrogatorio davanti al Ministero Pubblico risulta, per stessa ammissione del ricorrente, che egli era l'azionista di maggioranza della T.________ SA e che dopo il decesso di D.________ aveva dato disposizioni affinché sua moglie C.________, coadiuvata da un'impiegata della A.________ SA, di cui era pure amministratore unico, continuasse il lavoro del defunto. Dagli stessi atti emerge pure che il ricorrente aveva firmato la dichiarazione di remunerazione a favore dell'amministratore unico Brügger - intervento, questo, che mal si concilia con la posizione di semplice azionista, anche se di maggioranza. Ma vi è di più. A conferma della validità della tesi del giudice di prime cure vi è pure la dichiarazione, rilasciata dalla moglie dell'interessato in sede penale, la quale ha dato atto di aver lavorato presso la fallita sotto le direttive del marito.
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Alla luce di queste circostanze, a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto V.________ in grado di influenzare in modo determinante la volontà della società fallita. Pure correttamente, la pronuncia cantonale, rammentando come la Cassa abbia dovuto diffidare e precettare la società già a partire dal 1994 e come la cronica situazione di illiquidità della stessa non potesse giustificare il differimento dei versamenti contributivi, ha escluso l'esistenza di un motivo di giustificazione o di discolpa.
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5.
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Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico di C.________ nella misura di fr. 4'500.- e di V.________ per fr. 8'000.- (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti.
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2.
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Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 12'500.-, sono poste a carico di C.________ per fr. 4'500.- e di V.________ per fr. 8'000.- e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a B.________.
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Lucerna, 23 agosto 2002
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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