BGer H 348/2001 | |||
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BGer H 348/2001 vom 09.09.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 348/01 Ws
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Sentenza del 9 settembre 2002
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudice federale Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
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Parti
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C.________ SA, ricorrente, rappresentata dallo Studio di consulenza fiscale ed aziendale, Maja & Partners SA, Via Lavizzari 18, 6850 Mendrisio,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 17 settembre 2001)
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Fatti:
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A.
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A seguito di un controllo eseguito il 10 gennaio 2001, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, rilevato come il fisco avesse effettuato le stesse riprese a titolo di vantaggi goduti nell'ambito della SA, ha proceduto, mediante decisione 22 marzo 2001, a una tassazione d'ufficio e a una nuova fissazione dei contributi dovuti per l'attività svolta da A.________ e B.________ - dipendenti ed azionisti della C.________ SA, nonché presidente, rispettivamente membro, insieme a D.________, del consiglio di amministrazione -, disponendo che le prestazioni, quantificate in complessivi fr. 80'000.--, loro dispensate dal datore di lavoro negli anni 1996-1999 mediante la messa a disposizione, per scopi privati, di una vettura della ditta, dovevano essere prese in considerazione, ai fini contributivi, nella determinazione dei salari di riferimento.
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B.
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Patrocinata dalla fiduciaria Maja & Partners SA, la C.________ SA ha deferito il provvedimento amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, con pronuncia 17 settembre 2001, ha confermato la decisione della Cassa.
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C.
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Sempre assistita dalla Maja & Partners SA, la C.________ SA interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e l'accertamento che le prestazioni del datore di lavoro effettuate in favore di A.________ e B.________ per complessivi fr. 80'000.-- non vengano considerate per la fissazione dei salari determinanti.
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La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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2.
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2.1 La Corte cantonale ha diffusamente e correttamente esposto i principi giurisprudenziali applicabili e disciplinanti il concetto di salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS. Ha quindi rammentato la competenza delle casse di compensazione e tracciato la delimitazione tra salario determinante, da una parte, e reddito da sostanza, dall'altra, nel caso di prestazioni in favore di dipendenti che, nel contempo, sono pure titolari di diritti di partecipazione a società o comunque sono loro vicini (DTF 103 V 1; VSI 1997 pag. 213 consid. 2a e riferimenti ivi citati; RCC 1989 pag. 313 consid. 3a). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.2 Giova comunque ribadire che, secondo la giurisprudenza, pur spettando in linea di principio alla cassa di compensazione di decidere, in maniera indipendente, se un elemento del reddito debba essere considerato come salario determinante oppure come reddito della sostanza, l'amministrazione deve, per quanto possibile, conformarsi alla valutazione ritenuta in materia di imposta federale. E' per questo che il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito, in via di principio, che le prestazioni, derivanti dall'utile netto di una persona giuridica, versate a salariati, titolari nel contempo di diritti di partecipazione alla società, fanno parte del salario determinante giusta l'art. 5 LAVS se trovano il proprio fondamento nel rapporto di lavoro esistente, mentre non rientrano in questo novero, bensì costituiscono una distribuzione dissimulata di utile esente dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, se vengono dispensate agli stessi soci oppure a persone vicine, senza (adeguata) controprestazione e senza che la società, nelle medesime circostanze, concederebbe tali prestazioni a terzi estranei, non partecipanti all'azienda (DTF 103 V 4 consid. 2b, 10 consid. 4b; RCC 1989 pag. 313 consid. 3b).
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha così avuto modo di stabilire che i pagamenti, da parte della ditta datrice di lavoro, di interessi per un prestito privato contratto da azionisti dipendenti della stessa al fine di acquistare azioni emesse nell'ambito di un aumento di capitale azionario costituiscono salario determinante, dal momento che, in base all'esperienza e agli usi commerciali, le ditte non effettuano simili prestazioni in favore di azionisti che non lavorano nel loro ambito (VSI 1997 pag. 214 consid. 3b). Allo stesso modo, sono state considerate salario determinante le indennità per chilometri, che superano le spese effettive e sono tratte dall'utile netto della società anonima, versate ad azionisti maggioritari (RCC 1989 pag. 312), ritenuto che, secondo la comune esperienza di vita, siffatte prestazioni non sono accordate in forza dei diritti di partecipazione e trovano di conseguenza la propria giustificazione nell'esistenza di un rapporto di lavoro (RCC 1989 pag. 315 consid. 4b). Per contro, l'attribuzione di azioni liberate mediante fondi propri della società anonima (azioni gratuite) ad azionisti che lavorano alle dipendenze della ditta non costituisce reddito determinante soggetto a contribuzione se la quota di partecipazione alle azioni di nuova emissione non avviene in funzione di criteri dipendenti dal rapporto di lavoro (come può essere la durata di quest'ultimo), bensì dipende unicamente dai precedenti rapporti di partecipazione degli interessati al capitale sociale dell'impresa (DTF 122 V 178). In tali condizioni, infatti, il fatto che le azioni siano state rimesse in gran parte a persone che sono allo stesso tempo salariati della società non permette di stabilire una relazione sufficiente con il rapporto di lavoro (DTF 122 V 181 consid. 4c).
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3.
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Oggetto del contendere è, in concreto, la questione di sapere se l'importo ripreso dalla Cassa ad A.________ e B.________, azionisti e consiglieri di amministrazione della società, nonché suoi dipendenti, sia da considerare parte del salario determinante oppure costituisca un reddito della sostanza, non soggetto all'obbligo contributivo ai sensi della LAVS.
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3.1 I primi giudici hanno ritenuto che il rapporto di lavoro costituisce una causa sufficiente per l'utilizzo dell'autovettura aziendale a scopo privato, rilevando che non sarebbe necessario essere detentori di un diritto di partecipazione in un'azienda per poter usufruire di questa possibilità.
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3.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non ritiene di potere condividere la valutazione espressa dall'istanza precedente, e questo per i motivi che seguono.
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Da un lato si osserva come, secondo gli accertamenti operati dagli stessi giudici cantonali, dai quali non sussiste motivo di scostarsi, corrisponda alla prassi e agli usi commerciali concedere l'uso di autoveicoli aziendali a scopi privati anche ad azionisti che non lavorano per la società.
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Orbene, già solo alla luce di tale circostanza, e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento a dipendenza che l'azionista beneficiario sia allo stesso tempo vincolato o meno da un rapporto di lavoro, questa Corte non ritiene di poter concludere che la prestazione effettuata dalla ricorrente in favore dei suoi due azionisti trovi il proprio fondamento in siffatto rapporto. Essa viene infatti fatta prescindere dall'esistenza di un simile legame tra azionista e società.
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Tale conclusione è quindi sorretta anche dalla realtà fattuale in esame, ritenuto che, eccezion fatta per la - peraltro poco chiarita - posizione del dirigente E.________, figlio di A.________, il privilegio della concessione in uso privato di una vettura aziendale è stata, all'interno della società ricorrente, unicamente riservata agli azionisti, e che lo stesso E.________ - il quale, stando perlomeno alle dichiarazioni iniziali della Cassa, utilizzerebbe un veicolo della ditta prevalentemente per scopi aziendali -, indipendentemente dall'effettivo utilizzo fattone, è comunque vincolato da stretti legami di parentela con (almeno) uno degli azionisti di maggioranza. Motivo sufficiente per concludere, in virtù della suesposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.2), che anche la prestazione dispensata in di lui favore, ossia a persona vicina a un socio della società, non sarebbe stata invece concessa, nelle medesime circostanze, a terzi estranei, non partecipanti alla medesima (DTF 103 V 4 consid. 2b; RCC 1989 pag. 313 consid. 3b).
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4.
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In esito alle suesposte considerazioni, si deve ritenere che - indipendentemente dalla valutazione operata dall'autorità fiscale, che comunque, in assenza di ulteriori elementi cognitivi, sembra conciliarsi con quella qui sostenuta - le prestazioni fornite dalla C.________ SA, mediante la consegna di vetture aziendali per uso privato, in favore dei suoi azionisti, A.________ e B.________, non trovano il loro fondamento nel rapporto di lavoro che li lega alla ricorrente e non devono pertanto essere considerate per la determinazione del salario di riferimento ai sensi dell'art. 5 LAVS, soggetto all'obbligo contributivo. Ne consegue pertanto che la pronuncia cantonale impugnata e la decisione amministrativa, sostenendo la tesi contraria in violazione dei principi giurisprudenziali sviluppati in materia, devono essere annullate.
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5.
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Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'amministrazione opponente. Quest'ultima rifonderà inoltre all'insorgente, assistita da persona qualificata, un'indennità di fr. 2'000.-- per le spese ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 in relazione con l'art. 135 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato 17 settembre 2001 e la decisione amministrativa 22 marzo 2001 sono annullati.
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2.
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Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.--, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente.
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3.
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L'anticipo spese di fr. 1'000.-- prestato dalla ricorrente viene retrocesso.
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4.
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La Cassa rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 2'000.-- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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5.
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del procedimento in sede federale.
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6.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché ad A.________ e B.________.
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Lucerna, 9 settembre 2002
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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