BGer H 208/2001 | |||
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BGer H 208/2001 vom 16.09.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 208/01
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Sentenza del 16 settembre 2002
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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S.________, 6930 Bedano, ricorrente, rappresentato dall'avv. Aldo Ferrini, Piazza Cioccaro 4, 6901 Lugano,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 23 maggio 2001)
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Fatti:
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A.
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Mediante decisione di risarcimento danni, emanata il 18 gennaio 1999 in relazione al fallimento della ditta F.________SA, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino riteneva responsabile l'amministratore unico S.________ del mancato pagamento dell'importo di fr. 7'606.05, riferito a contributi paritetici per il periodo 1° gennaio 1996/31 maggio 1997.
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Il primo invio non essendo stato ritirato dall'interessato, il 1° marzo 1999 la Cassa provvedeva a trasmettere, sempre per raccomandata, una seconda decisione che anche questa volta non veniva presa in consegna.
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Con atto 21 aprile 1999 la Cassa chiedeva infine alla cancelleria comunale di B.________ di intimare la decisione a mezzo di usciere comunale. Anche questo ulteriore tentativo non rendeva però possibile la notifica del provvedimento a S.________.
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Mediante petizione 2 agosto 1999 la Cassa chiedeva al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la conferma della condanna di S.________ al risarcimento di fr. 7'606.05, ritenuto che la pregressa decisione era cresciuta in giudicato per mancata opposizione dell'interessato.
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Nella risposta 18 agosto 1999 S.________ contestava di dovere l'importo richiestogli, la sua funzione all'interno della ditta limitandosi in sostanza a fungere da semplice prestanome di tale R.________.
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Con giudizio 1° settembre 2000 l'autorità giudiziaria cantonale riteneva irricevibile la petizione della Cassa e dichiarava cresciuta in giudicato la decisione di risarcimento danni emanata nei confronti dell'interessato.
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A seguito del ricorso di diritto amministrativo interposto da S.________, il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza 13 febbraio 2001, annullava il giudizio e rinviava l'incarto all'istanza inferiore per nuova determinazione, atteso che erano state ravvisate carenze nella notifica della decisione amministrativa e che pertanto l'opposizione presentata dall'interessato doveva essere ritenuta tempestiva.
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Chiamato ad esprimersi dall'autorità cantonale, S.________ con memoria 26 marzo 2001 ribadiva quanto già asserito nell'atto 18 agosto 1999, ossia di essere stato amministratore della fallita a titolo di compiacenza, senza perciò percepire alcuna remunerazione, di non aver inoltre mai esercitato una qualsiasi mansione amministrativa o gestionale nella ditta, di non aver mai assunto personale né di aver, infine, mai ricevuto da parte della Cassa richiami di pagamento per i contributi scoperti.
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Con risposta 13 aprile 2001 la Cassa contestava tali argomentazioni, evidenziando che l'interessato, fungendo da prestanome, si era assunto le gravose conseguenze connesse a tale funzione.
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B.
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Per pronuncia 23 maggio 2001, l'autorità giudiziaria cantonale ha accolto la petizione e condannato S.________ a risarcire alla Cassa l'importo di fr. 7'606.05 per il mancato pagamento - da parte della fallita F.________SA - dei contributi sociali.
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C.
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S.________, patrocinato dall'avv. Aldo Ferrini di Lugano, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando l'annullamento del giudizio cantonale. Fa valere la perenzione delle pretese dell'amministrazione. Inoltre, a mente del ricorrente, la petizione 2 agosto 1999 della Cassa sarebbe irrita poiché a quel momento mancava il presupposto della previa opposizione dell'interessato.
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La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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2.
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Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, quest'ultima categoria di contributi è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 68 consid. 2a, 80 consid. 1b e riferimenti). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
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3.
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Il ricorrente solleva in sostanza, e per la prima volta davanti a questa Corte, la sola questione della tardività della petizione della Cassa, censurando l'operato dell'istanza cantonale per avere ritenuto valida l'azione 2 agosto 1999 senza averla preventivamente sottoposta ad un esame approfondito, o perlomeno senza averne dato particolare notizia al convenuto. Rileva inoltre come l'amministrazione si sia determinata ancor prima di conoscere le eventuali censure da lui presentate.
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L'argomentazione del ricorrente sulla perenzione si dimostra speciosa, considerato che la Cassa aveva statuito con la sua decisione 18 gennaio 1999 nell'ossequio del termine di perenzione di un anno di cui all'art. 82 cpv. 1 OAVS e che l'azione da lei promossa il 2 agosto 1999 risulta in sostanza precedere la formale opposizione dell'interessato soltanto per il fatto che questa Corte aveva, con la sentenza 13 febbraio 2001, fatto risalire al periodo tra il 6 e il 18 agosto 1999 il momento della notifica della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 e rilevato, di conseguenza, la tempestività dell'opposizione formulata il 18 agosto 1999.
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Fare valere per la prima volta davanti a questa Corte una pretesa violazione delle norme di procedura è al limite del temerario oltre che manifestamente lesivo del principio della buona fede processuale, quando si pensi che il potere di cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni in concreto è limitato dall'art. 105 cpv. 2 OG e che la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ristretta. Inoltre, le parti non possono invocare davanti alla Corte federale fatti o mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto e dovuto, in virtù del dovere di collaborare all'istruzione della causa, essere addotti già in prima istanza. Simili allegazioni tardive non permettono di qualificare i fatti accertati dai primi giudici come incompleti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).
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A prescindere dal fatto che il ricorrente ha comunque potuto far valere le proprie ragioni di merito senza qualsivoglia limitazione, tutte le difficoltà d'ordine procedurale sono in sostanza riconducibili alle difficoltà di notifica della decisione amministrativa e alle prolungate assenze all'estero dell'interessato, certamente non imputabili alla Cassa.
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La vicenda processuale a livello di prima sede si è sempre incentrata solo sugli aspetti di merito, con posizioni chiaramente espresse da entrambe le parti. L'interessato ha pertanto potuto sempre validamente esprimersi sul tema della responsabilità del datore di lavoro secondo l'art. 52 LAVS.
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4.
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Nei considerandi del querelato giudizio, il primo giudice ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, anche gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A questa esposizione può quindi essere fatto riferimento. In via abbondanziale può ancora essere rilevato che il ricorrente con "risposta di causa" 26 marzo 2001 aveva sollevato unicamente motivi di giustificazione e discolpa, senza eccepire alcunché sulla validità della petizione 2 agosto 1999 della Cassa.
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Accettando il mandato di amministratore unico S.________ si era assunto gli oneri connessi con tale funzione, come già peraltro correttamente ricordato dalla Corte cantonale, atteso che l'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione all'operato di colui che gestisce gli affari importanti della ditta. Il ricorrente non poteva e non doveva né disinteressarsi del pagamento dei contributi sociali né tanto meno fidarsi in modo totale e acritico di tale R.________. Ne consegue che egli dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa.
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Dato quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo, in quanto ricevibile, non può che essere respinto.
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5.
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La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa. Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 settembre 2002
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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