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Informationen zum Dokument  BGer I 619/2001  Materielle Begründung
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BGer I 619/2001 vom 24.09.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 619/01
 
Sentenza del 24 settembre 2002
 
Ia Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Schön, Presidente, Borella, Leuzinger, Lustenberger, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
B.________, Portogallo, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 10 agosto 2001)
 
Fatti:
 
A.
 
B.________, cittadino portoghese nato nel 1953, ha lavorato in Svizzera quale scalpellino dal 1990 al 1996, versando i regolari contributi di legge.
 
Il 5 agosto 1997 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, lamentando disturbi alla schiena come pure al ginocchio e alla spalla destri. Nel marzo del 1998 è rimpatriato, dopo che una sua richiesta di proroga del permesso di soggiorno temporaneo per cura era stata respinta dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con decisione del 27 giugno 2000, ha respinto la richiesta per carenza d'invalidità pensionabile.
 
B.
 
B.________, assistito dall'avv. Nicola Delmuè, ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d' AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di una rendita - intera o perlomeno mezza - e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
I giudici commissionali, per pronunzia 10 agosto 2001, hanno parzialmente accolto il gravame, riconoscendo all'assicurato il diritto a una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° aprile 1997 al 28 febbraio 1998, ritenendo per contro che a partire da tale data l'interessato non avrebbe presentato un'incapacità di guadagno superiore al 46,3%. Per il resto, i primi giudici hanno concesso all'assicurato l'assistenza giudiziaria.
 
C.
 
B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Censurando il giudizio commissionale nella misura in cui considererebbe un guadagno ipotetico da invalido troppo elevato, ripropone la richiesta di rendita e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in questa sede.
 
L' UAI, interpellato l'esperto del mercato del lavoro, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto della lite è il tema di sapere se a ragione la pronunzia commissionale abbia negato al ricorrente il diritto a una (mezza) rendita d'invalidità a partire dal 1° marzo 1998. Controverso è in particolare il confronto dei redditi operato dalle precedenti istanze e, di conseguenza, la determinazione del tasso di incapacità di guadagno. Non più contestata è invece la valutazione secondo cui l'insorgente è da ritenere totalmente abile al lavoro in attività sostitutive leggere (quali, ad esempio, operaio di fabbrica, aiuto magazziniere o portiere).
 
2.
 
Il ricorrente è un cittadino portoghese che dopo alcuni anni di attività lucrativa in Svizzera ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede l'erogazione di prestazioni di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In considerazione di questa fattispecie internazionale concernente un cittadino dell'UE si pone la questione di sapere se e in quale misura l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; in seguito: l'Accordo; RU 2002 1529), entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile alla presente procedura di ricorso. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è entrato in vigore successivamente alla emanazione della decisione amministrativa del 27 giugno 2000, ma comunque precedentemente alla trattazione del ricorso di diritto amministrativo.
 
2.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 dell'Accordo e facente parte integrante dello stesso (art. 15 dell'Accordo), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 80a LAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento (RU 2002 688).
 
2.2
 
2.2.1 L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 come pure l'art. 118 del regolamento n. 574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati, mentre l'art. 95 del regolamento n. 1408/71 come pure l'art. 119 del regolamento n. 574/72 stabiliscono le relative norme per i lavoratori autonomi. Giusta gli art. 94 par. 1 e 95 par. 1 del regolamento n. 1408/71, il regolamento non istituisce alcun diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore nello Stato interessato. Un'applicazione retroattiva delle norme di coordinamento, introdotte dall'Accordo in materia di sicurezza sociale, a un periodo precedente l'entrata in vigore dell'Accordo stesso è pertanto esclusa.
 
2.2.2 Per contro le disposizioni transitorie dei regolamenti n. 1408/71 e 574/72 non contengono alcuna indicazione in merito alla questione di sapere se il nuovo diritto, nell'ambito di una procedura giudiziaria di ricorso avente per oggetto una decisione amministrativa emanata precedentemente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sia applicabile - all'occorrenza in presenza di una richiesta in tal senso formulata conformemente all'art. 94 e 95, par. 4 e 5 -, per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo oppure se per questo periodo debba dapprima essere emanata una nuova decisione amministrativa. Anche l'Accordo stesso non risolve tale questione procedurale.
 
Questa come pure le seguenti considerazioni si riferiscono soltanto alla situazione qui di interesse in cui alla decisione amministrativa non ha fatto seguito alcuna procedura di opposizione. Se pertanto vien detto che ci si deve basare sulla data della decisione amministrativa, ciò non implica necessariamente che in casi, nei quali debba essere esperita una procedura di opposizione, sia (sempre) determinante il momento della decisione su opposizione. Non mette conto di esaminare in questa sede come si debba procedere nell'evenienza di una procedura su opposizione - eventualmente a dipendenza che la decisione su opposizione preceda o segua l'entrata in vigore dell'Accordo. Pertanto, con decisione amministrativa, il presente giudizio intende unicamente quegli atti emessi senza procedura di opposizione.
 
2.3 In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, l'organizzazione della procedura è demandata di principio all'ordinamento giuridico interno. Ciò si evince da un lato dal fatto che l'art. 11 dell'Accordo, che si riferisce anche all'applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente a quella di disposizioni equivalenti (Silvia Bucher, Die Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF in Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, San Gallo 2002, pag. 87 segg., cifra marginale 3), a prescindere dall'imposizione di garanzie minime (trattazione dei ricorsi entro un termine ragionevole presso l'autorità competente; possibilità di presentare "appello" all'autorità giudiziaria nazionale competente; per es. Raymond Spira, L'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes par le juge des assurances sociales, in: Accord bilatéraux Suisse-UE [Commentaires], Basilea 2001, pag. 369 segg., pag. 374 segg.), rimette all'ordinamento giuridico interno la regolamentazione della procedura (Klaus-Dieter Borchardt, Grundsätze des Rechtsschutzes gemäss APF, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, San Gallo 2002, pag. 49 segg., pag. 55; Stephan Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 197 segg., pag. 210; Bettina Kahil-Wolff, Im APF nicht geregelte Fragen des Rechtsschutzes, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, San Gallo 2002, pag. 67 segg. [in seguito: Kahil-Wolff, Fragen], pag. 74).
 
D'altra parte questo principio corrisponde alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), secondo la quale la determinazione dei tribunali competenti e l'organizzazione delle procedure giudiziarie, intese a garantire la tutela dei diritti dei cittadini derivanti dal diritto comunitario, in assenza di una relativa regolamentazione comunitaria, sono demandate all'ordinamento giuridico nazionale interno dei singoli Stati membri (per es. sentenza della CGCE del 22 febbraio 2001 nelle cause riunite C-52/99 e C-53/99, Office national des pensions [ONP] contro Gioconda Camarotto e Giuseppina Vignone, Racc. 2001 pag. I-1395 segg. [in seguito: sentenza della CGCE Camarotto e Vignone], punto 21; sentenza della CGCE del 21 gennaio 1999 nella causa C-120/97, Upjohn Ltd contro The Licensing Authority established by the Medicines Act 1968, Racc. 1999 pag. I-223 segg. [in seguito: sentenza della CGCE Upjohn], punto 32). La libertà degli Stati membri è tuttavia, secondo la prassi della CGCE, limitata nella misura in cui le modalità procedurali non possono essere meno favorevoli rispetto a quelle analoghe concernenti il diritto interno (principio dell'equivalenza), né possono configurarsi in modo tale da rendere di fatto impossibile o comunque eccessivamente più difficoltoso l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario (principio dell'effettività) (per es. sentenza della CGCE Camarotto e Vignone, punti 21 e 40; sentenza della CGCE Upjohn, punto 32).
 
Il principio dell'equivalenza vale, in virtù dell'art. 2 dell'Accordo (non discriminazione), senz'altro anche per la Svizzera (cfr. anche Borchardt, op. cit., pag. 55). Anche il principio, sviluppato dalla CGCE, dell'effettività è trasponibile all'Accordo; infatti, con la garanzia della protezione giuridica di cui all'art. 11 dell'Accordo può intendersi solo una protezione giuridica effettiva (cfr. Bucher, op. cit., punto 88 in fine; Kahil-Wolff, Fragen, pag. 75). Una soluzione diversa sarebbe inoltre difficilmente compatibile anche dal profilo della reciprocità, in quanto gli Stati membri dell' UE, nella configurazione della propria procedura, devono osservare la giurisprudenza della CGCE concernente l'effettività non solo nell'ambito applicativo per esempio del regolamento n. 1408/71, bensì dell'intero ordinamento giuridico comunitario, del quale fanno parte anche gli accordi associativi con Stati terzi come l'Accordo (per es. sentenza della CGCE del 15 giugno 1999 nella causa C-321/97, Ulla-Brith Andersson e Susanne Wåkerås-Andersson contro Svenska staten [stato svedese], Racc. 1999 pag. I-3551 segg., punto 26; vedasi, relativamente alla qualifica dell'Accordo quale accordo associativo, Breitenmoser/Isler, op. cit., pag. 200; Bettina Kahil-Wolff, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II pag. 81 segg., pag. 83; Bettina Kahil-Wolff/ Robert Mosters, Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 9 segg., pag. 19). In questo contesto può rimanere aperta la questione di sapere se il principio di effettività faccia parte delle nozioni del diritto comunitario che implica l'applicazione dell'Accordo, per la cui interpretazione si terrà conto, giusta l'art. 16 cpv. 2 dell'Accordo, della giurisprudenza pertinente della CGCE, dal momento che alle autorità svizzere non è in ogni caso vietato di seguire questa giurisprudenza in modo autonomo.
 
2.4 Per quanto precede, fatta riserva per i principi dell'equivalenza e dell'effettività, va esaminato secondo il diritto svizzero se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se il diritto convenzionale - all'occorrenza in presenza di una richiesta in tal senso - siano applicabili, per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, in una procedura giudiziaria di ricorso concernente una decisione amministrativa emanata prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento.
 
La conferma del fatto che la questione qui d'interesse relativa al diritto applicabile in una procedura giudiziaria di ricorso, nel senso suesposto, vada di principio giudicata secondo il diritto nazionale interno, si evince dalla sentenza della CGCE Camarotto e Vignone, resa successivamente alla firma dell'Accordo (cfr. art. 16 cpv. 2 dell'Accordo), che ha avuto luogo il 21 giugno 1999. Questa concerne l'art. 95bis par. 4-6 del regolamento n. 1408/71, il quale, pur non essendo vincolante per la Svizzera (cfr. Allegato II Sezione A cifra 1 adattamento a dell'Accordo), è tuttavia paragonabile all'art. 94 par. 5-7 e all'art. 95 par. 5-7 del regolamento (cfr. in relazione all'art. 94 la sentenza della CGCE del 28 giugno 2001 nella causa C-118/00, Gervais Larsy contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants [Inasti], Racc. 2001 pag. I-5063 segg., punto 48 in unione con punto 29), e, come i par. 4-7 degli art. 94 e 95, fa riferimento alla formulazione di una richiesta. Stando a tale sentenza, il diritto nazionale interno determina, fatta riserva per i principi di equivalenza e di effettività, se una domanda può essere presentata nell'ambito di una procedura giudiziaria di ricorso oppure se essa, malgrado la procedura pendente, debba essere inoltrata all'amministrazione. In questo modo è pure demandato al diritto nazionale di stabilire se il nuovo ordinamento, successivamente alla sua entrata in vigore, debba essere applicato dal tribunale nella procedura ricorsuale oppure se al riguardo debba essere emanata una nuova decisione amministrativa.
 
2.5
 
2.5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 126 V 166 consid. 4b). Dal momento che nella procedura di ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, di principio, ci si fonda sui fatti che si sono verificati fino al momento della emanazione della decisione (DTF 121 V 366 consid. 1b), ossia sulla realizzazione, fino a tale momento, dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che conduce a conseguenze giuridiche, risulta, di norma, determinante solo la situazione giuridica che si è prodotta fino a tale momento.
 
2.5.2 Dal momento che, in caso di modifiche del diritto interno, le norme entrate in vigore successivamente alla emanazione della decisione amministrativa non devono essere prese in considerazione nell'esame giudiziario da parte del tribunale, il principio dell'equivalenza della procedura non si oppone all'applicazione di questa giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni anche all'Accordo e agli atti normativi, ai quali lo stesso fa riferimento, segnatamente ai regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. Scostarsi dalla prassi usuale, quando si tratta del diritto convenzionale, oltre a presupporre una estensione dell'esame giudiziario anche a fatti subentrati successivamente all'emanazione della decisione e a pregiudicare il diritto, di principio esistente, al doppio grado di giurisdizione (DTF 125 V 417 consid. 2c e riferimento), condurrebbe ad una non giustificata disparità di trattamento procedurale tra le vertenze assicurative-sociali euro-internazionali e quelle nazionali (o altrimenti internazionali).
 
2.5.3 Il principio dell'effettività non risulta violato per il solo fatto che ci si fonda sulla situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione amministrativa, con la conseguenza che le richieste di (nuovo) accertamento secondo il nuovo ordinamento devono essere, malgrado l'esistenza di una procedura giudiziaria pendente, presentate all'amministrazione, rispettivamente devono essere trattate da quest'ultima. Ad ogni modo, non si può sostenere che questo modo di procedere renda di fatto impossibile o comunque, in maniera eccessiva, più difficoltoso l'esercizio dei diritti conferiti dalle disposizioni comunitarie, rispettivamente convenzionali, di riferimento, fintanto che - come in concreto - il termine di due anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento, previsto dall'art. 94 par. 6 e dall'art. 95 par. 6 del regolamento n. 1408/71 per formulare la richiesta di cui all'art. 94 par. 4 e 5 e 95 par. 4 e 5, al momento del giudizio non risulta ancora scaduto né minaccia di scadere entro breve e la persona richiedente è stata resa attenta della possibilità di presentare una nuova domanda all'amministrazione per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo oppure una richiesta inoltrata al tribunale anziché all'amministrazione viene trasmessa per competenza a quest'ultima (cfr. in merito agli aspetti da considerare nell'ambito dell'esame della questione dell'effettività i punti 35-41 della sentenza della CGCE Camarotto e Vignone). Per questi casi ci si può pertanto attenere, nel diritto delle assicurazioni sociali, anche con riferimento all'Accordo, alla prassi secondo la quale l'esame giudiziario va circoscritto al periodo precedente la decisione amministrativa, mentre modifiche, del diritto, come pure dei fatti, intervenute in seguito, vanno escluse da tale valutazione. Può invece rimanere irrisolto, in questa sede, il quesito di sapere come si debba procedere in altri casi, per tenere conto del principio dell'effettività e del fatto che non ci si può attendere dalla persona interessata che presenti di sua iniziativa una nuova domanda fintanto che è pendente una procedura ricorsuale relativa alla stessa prestazione (sentenza inedita 5 dicembre 1989 in re D., U 40/89).
 
2.6 Riassumendo si osserva che né il principio dell'equivalenza né quello dell'effettività impongono, con riferimento all'Accordo, di scostarsi, in vertenze come la presente, dalla precedente prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, che, di principio, circoscrive l'esame al periodo precedente l'emanazione della decisione amministrativa e non considera modifiche della situazione di fatto o di diritto intervenute successivamente. Poiché l'Accordo è entrato in vigore solo dopo l'emanazione della decisione amministrativa, esso non trova di conseguenza applicazione nella presente procedura.
 
3.
 
Nei considerandi del querelato giudizio, al quale si rinvia, i primi giudici hanno già esposto quali siano le norme disciplinanti, perlomeno secondo l'ordinamento esistente al momento della resa della decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b), il diritto di un cittadino portoghese residente in Portogallo che fa richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Così, gli stessi hanno rilevato che l'interessato deve essere invalido ai sensi della legislazione svizzera (art. 4, 28 e 29 LAI), deve avere versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI) e, secondo la regolamentazione valida fino al 31 dicembre 2000, abrogata a seguito della novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2001 (modifica LAI del 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2682; FF 1999 pag. 4319 seg. e 4331), essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 vLAI) oppure ai sensi della normativa convenzionale.
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera, è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% e che, giusta il cpv. 1ter di tale disposto, le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate unicamente ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce infine che l'invalidità, essendo un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
 
4.
 
Per fondare il proprio giudizio e pervenire al convincimento che la domanda di rendita formulata dal ricorrente anche per il periodo successivo al 28 febbraio 1998 è ingiustificata, la Commissione di ricorso ha proceduto a un raffronto dei redditi, ritenendo quale guadagno di riferimento da valido l'importo - riconosciuto dalle parti - di fr. 5'423.-- mensili e quale reddito mensile da invalido il dato di fr. 3'882.--, risultante dai rilievi dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica. La pronunzia querelata ha quindi rilevato che anche applicando a quest'ultimo importo la deduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 75), il grado d'invalidità non supererebbe comunque il 46,31%, tasso insufficiente per accordare una rendita.
 
Per parte sua, il ricorrente censura questo operato e osserva che il reddito da invalido andrebbe fissato secondo la prassi adottata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la quale stabilirebbe in fr. 35'000.-- annui il reddito annuo medio conseguibile negli anni 1994-1998 sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Da tale importo, andrebbe quindi applicata una deduzione del 20% per tenere conto delle particolari affezioni del caso, ottenendo così un grado di invalidità del 56,99%.
 
In sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo, l' UAI, interpellata la sezione preposta alla valutazione del grado d'invalidità, ha proceduto a un nuovo confronto dei redditi, correggendo leggermente verso il basso il salario da invalido e fissandolo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per il ricorrente, senza cioè tener conto dei settori industriali che offrono remunerazioni superiori, in fr. 3'770.-- al mese. Questo salario è poi stato ridotto del 15%, come postulato dal ricorrente per tenere conto delle particolarità del caso. Sulla base di questi parametri, l'Ufficio è giunto a rilevare un grado di incapacità di guadagno del 40,92%.
 
5.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi da questa più recente valutazione dell'amministrazione, che non pecca per difetto, avverandosi invece piuttosto prudenziale. La deduzione del 15% dal dato relativo al guadagno da invalido appare infatti più che generosa, non appena si consideri l'età del ricorrente, ma soprattutto se si tiene conto del fatto che il cambiamento di attività esigibile non comporta un declassamento professionale e nemmeno richiede una formazione superiore.
 
Per il resto, anche le basi di calcolo adottate dalle precedenti istanze per determinare il grado di invalidità, segnatamente quelle relative al reddito da invalido, possono essere condivise. Va infatti precisato all'insorgente che l'invocata prassi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che fissava, secondo criteri troppo uniformi, in fr. 35'000.-- il reddito ipotetico da invalido conseguibile sul mercato ticinese in attività leggere, non è più stata avallata dal Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. sentenze del 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98), il quale, ormai in costante giurisprudenza, ritiene applicabili, in difetto di indicazioni economiche effettive, i dati statistici aggiornati pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle gruppo A, valore mediano; cfr. DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa).
 
6.
 
In esito a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e deve essere respinto.
 
Considerato come la procedura in materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è gratuita (art. 134 OG), la domanda ricorsuale volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e, quindi, alla dispensa dall'obbligo di pagare le spese giudiziarie, è priva di oggetto.
 
7.
 
Dal momento che la decisione amministrativa è stata emessa precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, questa nuova regolamentazione non può essere considerata nel presente ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 2). Il ricorrente viene reso attento sul fatto che, per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, può presentare all'amministrazione una nuova richiesta (art. 94 par. 4 del regolamento n. 1408/71). Se egli formula la domanda entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (ossia entro fine maggio 2004), un eventuale diritto verrà accertato con effetto retroattivo al momento dell'entrata in vigore dello stesso, senza che all'assicurato possano essere opposte le disposizioni del diritto interno concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti (art. 94 par. 6 del regolamento n. 1408/71).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d' AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 settembre 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere:
 
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