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Informationen zum Dokument  BGer B 23/2000  Materielle Begründung
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BGer B 23/2000 vom 01.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
B 23/00
 
Sentenza del 1° ottobre 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
R.________, ricorrente,
 
contro
 
Fondazione di previdenza del personale della Federazione svizzera X.________, 8036 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Carlo Maccanetti, Via Gallinazza 6, 6601 Locarno
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 19 gennaio 2000)
 
Fatti:
 
A.
 
Con giudizio del 12 luglio 1996, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino accoglieva parzialmente la petizione proposta da R.________, sindacalista presso la Federazione svizzera X.________ a far tempo dal 1982, con funzione di segretario regionale per il Ticino, condannando la convenuta Fondazione di previdenza del personale della Federazione medesima a versare all'interessato, con effetto dal 1° luglio 1994, le prestazioni di invalidità spettantigli giusta gli statuti nella sua qualità di dipendente non rieletto senza colpa.
 
Adita dalla Fondazione di previdenza, per sentenza del 9 luglio 1998 questa Corte ne accoglieva il ricorso di diritto amministrativo e rinviava gli atti all'autorità giudiziaria cantonale per procedere a ulteriori accertamenti sul punto dell'esistenza di un'eventuale responsabilità dell'assicurato suscettibile di legittimare la Federazione a non rinnovare il rapporto di lavoro e pronunciarsi in seguito di nuovo sul diritto alle chieste prestazioni di invalidità.
 
B.
 
Statuendo su rinvio il 19 gennaio 2000, i giudici cantonali hanno respinto la petizione, ritenendo che sulla base delle risultanze emerse dall'istruttoria complementare R.________ poteva essere considerato come corresponsabile della non rielezione, in quanto aveva deliberatamente contravvenuto a direttive impartitegli dal Comitato centrale della Federazione.
 
C.
 
R.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo la condanna della Fondazione di previdenza del personale della Federazione al versamento delle prestazioni di invalidità riconosciutegli mediante l'originario giudizio cantonale del 12 luglio 1996.
 
Mentre la Fondazione di previdenza, tramite l'avv. Carlo Maccanetti, postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Come già esposto nella precedente sentenza di questa Corte del 9 luglio 1998, la lite verte sul tema del diritto di R.________ a una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 del regolamento della Fondazione di previdenza opponente, secondo cui se un assicurato lascia la cassa poiché, senza esserne responsabile, non è stato rieletto dalle autorità competenti della Federazione, ha diritto a una rendita di invalidità dopo almeno sei anni di servizio.
 
2.
 
Nell'ambito del complemento di istruttoria promosso in seguito alla citata sentenza di rinvio di questa Corte, i giudici cantonali hanno in sostanza potuto accertare che il 14 gennaio 1994 il segretariato centrale della Federazione, in seguito alla pubblicazione dello stesso giorno, su una rivista della Federazione, di un articolo del ricorrente assai critico nei confronti della ditta Y.________ nel quale egli invitava i dipendenti a partecipare a un'assemblea che si sarebbe tenuta in febbraio, aveva intimato telefonicamente a R.________ di astenersi da qualsiasi ulteriore pubblicazione. Tali direttive venivano in seguito confermate dal segretario centrale della Federazione con scritto del 17 gennaio e fax del 20 gennaio 1994, nel quale si diffidava esplicitamente l'interessato pure dall'effettuare ulteriori inviti. Ciò nonostante, il giorno seguente, 21 gennaio, il ricorrente distribuiva una circolare ai dipendenti della Y.________ in cui nuovamente criticava con termini severi la loro ditta datrice di lavoro, ribadendo l'invito a presenziare alla nota assemblea.
 
Secondo i primi giudici la distribuzione di questa circolare, contenente segnatamente un ulteriore invito a partecipare all'assemblea del febbraio, costituiva, alla luce delle circostanze concrete, una trasgressione delle chiare istruzioni impartite al ricorrente il giorno precedente e ribadenti i divieti e le limitazioni già espresse dal datore di lavoro il 14 gennaio oralmente e il 17 gennaio per iscritto. In simili condizioni, l'interessato non poteva sostenere, sempre a mente dei primi giudici, di essere privo di responsabilità in relazione alla mancata rielezione.
 
Orbene, questa Corte non vede nessuna ragione per scostarsi da questa opinione, atteso che con il suo comportamento l'interessato ha in modo evidente contravvenuto al disposto dell'art. 321d cpv. 2 CO, il quale impone ad ogni lavoratore di osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date. Con il ricorso di diritto amministrativo R.________ non fa valere elementi di giudizio idonei a sovvertire le considerazioni della precedente istanza.
 
3.
 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato è meritevole di tutela.
 
4.
 
Alla Fondazione di previdenza intimata non spettano ripetibili, nessuna indennità essendo di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 117 V 349 consid. 8).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 1° ottobre 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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