BGer 1P.455/2002 | |||
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BGer 1P.455/2002 vom 07.10.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.455/2002 /bom
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Sentenza del 7 ottobre 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Reeb e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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T.________,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di moderazione del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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onorario del patrocinatore d'ufficio
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 1° luglio 2002 del Consiglio di moderazione)
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Fatti:
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A.
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Il 26 gennaio 1995 T.________ è stata designata dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone Ticino difensore d'ufficio di P.________ nell'ambito di un procedimento penale aperto contro di lui per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Il 20 gennaio 1999, dopo che il patrocinato aveva scelto un difensore di fiducia, essa ha inviato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) due note professionali, indicando di aver dedicato alla pratica 21 ore e 45 minuti tra l'8 febbraio 1995 e il 29 luglio 1997 (fr. 3'288.40 in totale, di cui fr. 299.20 di spese), rispettivamente di 5 ore e 10 minuti dal 18 al 20 gennaio 1999 (fr. 742.60 in totale di cui 27.80 di spese). Con decreto del 21 gennaio 1999 il GIAR, riservato il riesame della tassazione nel caso in cui lo Stato dovesse essere chiamato al pagamento, ha approvato integralmente le parcelle per complessivi fr. 4'031.--, posti a carico del cliente, riservata la garanzia dello Stato.
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B.
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Con decisione del 21 gennaio 2002 il GIAR ha accertato che il patrocinato risiedeva all'estero e che non era possibile alcun incasso; ha quindi attivato la garanzia dello Stato e tassato le due note professionali in complessivi fr. 2'520.20 di onorario e fr. 207.80 di spese, più l'IVA. Questa decisione è stata impugnata dall'interessata al Consiglio di moderazione del Cantone Ticino che, con giudizio del 1° luglio 2002, ha respinto il ricorso.
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C.
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Avverso questo giudizio la legale presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame e di porla al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di moderazione per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a).
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1.2 Il ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di moderazione di note professionali dell'avvocato, è, di massima, ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG (cfr. art. 39 della legge ticinese sull'avvocatura, del 15 marzo 1983; LAvv). La legittimazione della ricorrente è palese (art. 88 OG).
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1.3 Salvo eccezioni non realizzate in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre la domanda di annullamento della sentenza impugnata, segnatamente il postulato rinvio ai sensi dei considerandi esposti nel gravame, sono irricevibili (DTF 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a e rinvii).
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1.4 La ricorrente rimprovera innanzitutto al Consiglio di moderazione di averla indicata, nel giudizio impugnato, con il solo titolo di avvocato, e non anche con quello universitario di dottore; essa fa valere, al riguardo, una violazione degli art. 5, 9 e 27 Cost., oltre che dell'art. 8 CEDU. La censura, e l'invocazione delle norme a suo sostegno, non reggono: la portata che la ricorrente attribuisce alla criticata omissione è del tutto errata. Il Consiglio di moderazione non le ha affatto levato il titolo di dottore, e quella impugnata non è - assolutamente - una "decisione sull'abolizione di titoli": tale questione non era manifestamente in discussione, né l'istanza cantonale ha speso alcuna parola in proposito. Semplicemente, il Consiglio di moderazione non ha aggiunto al titolo di avvocato della ricorrente anche quello di dottore: si tratta di una forma redazionale che, nel contesto litigioso, non significava nulla contro la ricorrente e tanto meno aveva l'effetto di toglierle il titolo. La censura sfiora la temerarietà.
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2.
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2.1 Dal profilo formale la ricorrente fa valere, in via sussidiaria, una violazione del diritto di essere sentito secondo l'art. 4 vCost. (attualmente art. 29 cpv. 2 Cost.) e in tale ambito rimprovera al Consiglio di moderazione di non aver ritenuto opportuno udire le parti nel quadro di un confronto. La critica non regge. Innanzitutto, la ricorrente neppure sostiene d'aver formulato una siffatta richiesta; inoltre, essa non indica alcuna norma di legge che imporrebbe il postulato modo di procedere, né espone per quale motivo una sua audizione sarebbe stata necessaria. L'art. 36 LAvv prevede, semplicemente, che la procedura è aperta su istanza scritta (cpv. 1) e che entrambe le parti debbono potersi esprimere sufficientemente con uno scambio di allegati scritti (cpv. 2). Ora, la ricorrente, avvocato, non fa valere di esserle stato impedito di esprimersi compiutamente per scritto. Visto ch'essa non invoca nessuna norma del diritto cantonale, che disciplina in primo luogo la portata del diritto di essere sentito (DTF 125 I 417 consid. 7a pag. 430), valgono le esigenze minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., le quali non implicano, di massima, il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità chiamata a statuire (DTF 125 I 209 consid. 9b pag. 219, 122 II 4 64 consid. 4c, 108 Ia 188 consid. 2a). Questa regola si applica, in particolare, per il difensore d'ufficio nell'ambito della procedura di tassazione della nota d'onorario (sentenze dell'11 dicembre 2000 in re S., consid. 3b, causa 1P.564/2000, e del 27 agosto 1999 in re J., consid. 1b; Karl Spühler, Zur verfassungsmässigen Stellung des amtlichen Verteidigers, in: Giurisdizione costituzionale e Giurisdizione amministrativa, Raccolta di studi pubblicati sotto l'egida della Ia Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero, Zurigo 1992, pag. 251 segg., in particolare pag. 260).
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2.2 La ricorrente rimprovera pure al Consiglio di moderazione di non avere assunto ulteriore documentazione, né gli atti da lei richiamati. Essa non dimostra tuttavia perché l'Autorità cantonale, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4a, 119 Ib 492 consid. 5b/bb pag. 505; sentenza del 21 maggio 1997 in re M., consid. 6b, apparsa in Rep 1998 131 97), e visti gli argomenti esposti nel giudizio impugnato, avrebbe violato la Costituzione nel ritenere tali atti irrilevanti: e ciò tanto più ch'essa, anche nel presente gravame, non spiega cosa questi avrebbero dovuto provare.
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2.3 La ricorrente ravvisa un'ulteriore violazione del diritto di essere sentito nella circostanza che l'ultima Autorità cantonale non avrebbe esaminato tutte le sue censure, in particolare quella della garanzia dello Stato e quella dell'esatto importo contestato al suo patrocinato. Quest'ultima critica è manifestamente infondata: il Consiglio di moderazione ha in effetti ritenuto che l'ammontare del debito accumulato in Svizzera dall'accusato per il mancato versamento di contributi alimentari non ha inciso apprezzabilmente sulla difesa penale, né la ricorrente dimostra perché questa conclusione sarebbe arbitraria. Neppure la censura di carenza di motivazione regge. Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: l'esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Ora, il giudizio impugnato, che si esprime sull'applicazione di tutte le norme pertinenti e sugli elementi decisivi della contestata tassazione, adempie manifestamente tali esigenze. Contrariamente all'assunto ricorsuale, il Consiglio di moderazione si è espresso anche sulle spese: al riguardo, ha rilevato che la riduzione praticata dal GIAR corrisponde all'entità dei costi causati da una conduzione ragionevolmente speditiva del mandato, fattispecie trattata nel considerando precedente, sicché essa meritava conferma.
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3.
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Nel merito, il Consiglio di moderazione ha indicato che, secondo l'art. 51 cpv. 1 CPP/TI, ogni avvocato iscritto all'albo è obbligato ad assumere le difese d'ufficio: in tal caso, le spese della difesa sono garantite dallo Stato a norma di tariffa, ma rimangono a carico dell'accusato, tranne in caso di proscioglimento (cpv. 3), la retribuzione del difensore essendo stabilita, conformemente alla tariffa, dal GIAR (cpv. 4). Il Consiglio di moderazione ha quindi ritenuto applicabile la nuova versione dell'art. 51 CPP/TI: questa norma non prevede più, contrariamente al previgente art. 55 cpv. 3, l'anticipazione delle spese del difensore da parte dello Stato, il cui intervento, ora, è puramente sussidiario. Pertanto, il patrocinatore d'ufficio sarebbe tenuto, prima di far capo alla garanzia dello Stato, a chiedere al proprio assistito il versamento di acconti, lo Stato intervenendo solo quando l'incasso risultasse infruttuoso (Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 all'art. 51).
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Il Consiglio di moderazione ha poi rilevato che l'art. 52 CPP/TI ha introdotto il beneficio del gratuito patrocinio, accordato dal GIAR all'accusato che giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa (cpv. 1 e 2); esso ha aggiunto che la retribuzione del difensore è stabilita dal GIAR, in conformità della tariffa (cpv. 3), ritenuto che le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato. Ha rilevato inoltre, richiamando la dottrina (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 4 in fine all'art. 51), che l'onorario del difensore si limita tuttavia, trattandosi di assistenza giudiziaria, al 70% di quello previsto dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (TOA). Ciò in applicazione, per analogia, dell'art. 36 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria, del 14 dicembre 1965 (LTG), secondo cui, nel caso di assistenza giudiziaria (giusta gli art. 155 e segg. CPC/TI), l'onorario dovuto dallo Stato al patrocinatore d'ufficio è pari al 70% dell'onorario previsto dalla citata tariffa. L'Autorità cantonale ha ricordato che, per evitare abusi da parte di patrocinatori, che potrebbero evitare di chiedere l'assistenza giudiziaria per attivare la garanzia dello Stato e ottenere la copertura dell'onorario a tariffa intera, anche il patrocinatore d'ufficio deve chiedere al proprio assistito adeguati acconti e, se del caso, postulare l'assistenza giudiziaria: se, nonostante l'indigenza del cliente, egli omette di chiederla, sollecitando la garanzia dello Stato secondo l'art. 51 cpv. 3 CPP/TI, il suo onorario sarà limitato al 70% di quello previsto dalla tariffa.
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3.1 L'ultima Autorità cantonale ha ritenuto che la designazione della ricorrente come difensore d'ufficio ha avuto luogo il 26 gennaio 1995 (giusta l'art. 54 cpv. 1 vCPP/TI) e che, all'epoca, l'art. 55 cpv. 3 vCPP/TI prevedeva che lo Stato anticipava le relative spese. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, dei nuovi art. 51 e 52 CPP/TI, il difensore d'ufficio è tenuto a chiedere acconti al patrocinato e a postulare senza indugio l'assistenza in caso di ristrettezze economiche del prevenuto. Secondo il Consiglio di moderazione la ricorrente sapeva che il suo assistito affermava di trovarsi in difficoltà finanziarie, a partire per lo meno dal 10 maggio 1995.
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La ricorrente sostiene invero che l'indigenza del suo patrocinato non sarebbe provata, e nega che le si possa rimproverare di non aver chiesto acconti al cliente. Il Consiglio di moderazione ha ritenuto che qualora il patrocinato, che non si trovasse nel bisogno, non avesse avuto motivo di chiedere l'assistenza giudiziaria, la garanzia dello Stato coprirebbe l'onorario a tariffa piena, sempre che il difensore d'ufficio giustifichi di non avere potuto ottenere congrui anticipi dall'assistito. Ha tuttavia rilevato che tale ipotesi non si verificava, visto che la ricorrente aveva sollecitato il cliente a produrre la documentazione necessaria ad attestare la sua impossibilità a far fronte alle spese di difesa e ch'ella nemmeno ha sostenuto che il patrocinato avesse mezzi sufficienti per onorare le sue prestazioni; ne ha dedotto che una remunerazione superiore al 70% della tariffa non poteva entrare in linea di conto.
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3.2 La ricorrente fa valere inoltre che, non ritenendo l'insussistenza di un mandato perché il cliente non avrebbe firmato alcuna procura nei suoi confronti, l'ultima Autorità cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria. L'assunto è ininfluente, visto ch'ella medesima precisa che, conseguentemente alla nomina di un difensore di fiducia, il suo patrocinato le ha revocato il mandato nel 1999. La ricorrente fa poi valere che, con l'accertamento della residenza all'estero del prevenuto, la revoca del mandato e l'impossibilità dell'incasso sarebbero stati adempiuti, e conosciuti dal GIAR già nel 1999, i presupposti per chiedere la garanzia dello Stato. Al suo dire, il Consiglio di moderazione avrebbe ritenuto che il GIAR nel 1999 avrebbe approvato le note d'onorario, per cui esso non poteva ritenere ch'egli ha attivato la garanzia dello Stato soltanto con la decisione del 2002. La censura non regge.
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Il Consiglio di moderazione ha rilevato che il decreto del 1999 destava perplessità, visto che la legge non vincola all'approvazione del GIAR la nota d'onorario che un difensore d'ufficio emana nei confronti del patrocinato, unico organo competente in tal caso a verificare il rispetto della tariffa essendo il Consiglio di moderazione: ciò poiché la fattura dev'essere trattata, in tali circostanze, come quella emessa da un patrocinatore di fiducia. La situazione cambia, ha stabilito il Consiglio di moderazione, nel momento in cui il difensore d'ufficio invoca la garanzia dell'ente pubblico (o l'assistenza giudiziaria); solo allora il GIAR acquisisce la competenza di verificare la conformità della nota professionale alla tariffa.
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La ricorrente non censura del tutto questa tesi, né tenta di dimostrarne l'arbitrarietà (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a pag. 70). Ora, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c). Del resto, non tenendo conto del decreto del 1999, per i motivi esposti, ma soltanto di quello del 2002, l'ultima Autorità cantonale non ha affatto pronunciato, contrariamente all'assunto ricorsuale, una decisione contraddittoria. Limitandosi ad addurre che il GIAR, nel 1999, non avrebbe potuto riservarsi di riesaminare, tre anni dopo, le note di onorario, riducendole, la ricorrente non dimostra perché la tesi di ritenere non valide l'approvazione e la riserva pronunciate nel 1999 dal GIAR sarebbe arbitraria.
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3.3 Il Consiglio di moderazione ha ritenuto che il GIAR, il prevenuto non avendo documentato la propria indigenza né il legale avendolo chiesto, non gli ha mai accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (consid. 4). Ha rilevato che in tale fattispecie il difensore d'ufficio non può pretendere più di quanto avrebbe ottenuto se l'assistito avesse fornito i documenti richiesti: al momento in cui il legale sollecita la garanzia dello Stato, egli non può pretendere quindi un onorario superiore al 70% di quello previsto dalla TOA: egli è così trattato come se al suo patrocinato fosse stata accordata l'assistenza giudiziaria. La ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di tale argomento.
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Certo, ella sostiene che l'Autorità cantonale non ha ritenuto che si trattava di un caso di assistenza giudiziaria e ne deduce che, pertanto, la riduzione del 30% non sarebbe giustificata. Essa disattende tuttavia che il Consiglio di moderazione, richiamando la propria prassi, ha fatto riferimento alla fattispecie dell'assistenza giudiziaria solo per analogia, ritenendo che non si poteva imputare alla ricorrente il disinteresse del cliente a documentare la propria indigenza. La ricorrente non dimostra perché tale conclusione sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Ella sostiene invero che, non sussistendo indizi per ritenere che il suo patrocinato non avesse beni in Italia, e visto un credito ch'egli vantava verso terzi, non si sarebbe in presenza di un caso di assistenza giudiziaria, per cui il suo onorario non poteva essere ridotto. L'assunto non regge, visto che nella sentenza impugnata è stato rilevato ch'ella nemmeno aveva sostenuto che il patrocinato aveva mezzi sufficienti per onorare le sue prestazioni. L'Autorità cantonale ha altresì considerato che il fatto che il prevenuto vantasse pretese nei confronti di terzi non basta per ritenere ch'egli abbia mezzi sufficienti per rimunerare il difensore d'ufficio, tanto meno quando, come in concreto, egli abbia ceduto le pretese allo Stato. Anche al riguardo la ricorrente non dimostra perché tale tesi sarebbe arbitraria.
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4.
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In via sussidiaria, la ricorrente contesta la riduzione del 30% dell'onorario effettuata in via forfettaria. Lamenta al riguardo che il GIAR non l'avrebbe motivata, riferendosi semplicemente a una ben nota "formula generale". La ricorrente non può contestare tuttavia la decisione del GIAR, ma solo quella del Consiglio di moderazione (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/bb). In questa decisione sono stati illustrati, e compiutamente, tutti i fattori posti a fondamento della contestata tassazione. La ricorrente disattende inoltre che nella decisione impugnata, richiamando la dottrina (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n 4 in fine e n. 5 in fine all'art. 51), si precisa che il limite del 70% dell'onorario è stabilito dall'art. 36 LTG, di cui essa non fa valere l'arbitrarietà né l'incostituzionalità (sulla costituzionalità, di massima, di questa regolamentazione, cfr. Spühler, loc. cit., pag. 259; cfr. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2a). L'Autorità cantonale ha poi rilevato che decisivo non è il tempo profuso dal singolo patrocinatore ma quello che, oggettivamente, sarebbe occorso a un avvocato solerte per trattare adeguatamente una pratica analoga, ritenendo che in concreto alcuni interventi della ricorrente, in particolare riguardo ai trenta contatti telefonici con l'assistito e al "controllo incarto", erano oggettivamente eccessivi. Ora, la ricorrente, non confrontandosi con questi argomenti, posti a fondamento del giudizio impugnato, non dimostra perché sarebbero arbitrari.
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5.
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Ne segue che il ricorso, in gran parte di natura meramente appellatoria, dev'essere respinto in quanto ammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta poiché il gravame non aveva, fin dall'inizio, possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Vista la situazione finanziaria della ricorrente si giustifica nondimeno di rinunciare a prelevare una tassa di giustizia.
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Non si preleva tassa di giustizia.
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4.
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Comunicazione alla ricorrente e al Consiglio di moderazione del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 ottobre 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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