BGer 1P.486/2002 | |||
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BGer 1P.486/2002 vom 08.10.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.486/2002 /col
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Sentenza dell'8 ottobre 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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A.________,
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B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Municipio di X.________,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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obbligo di partecipare alle sedute del municipio (sanzioni disciplinari)
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ricorso (di diritto pubblico) contro la sentenza del 12 agosto 2002 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
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Fatti:
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A.
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Nell'autunno 2000 A.________ e B.________, municipali di X.________, hanno ripetutamente disertato le sedute del Municipio, composto di cinque membri, in seguito a profondi contrasti con i colleghi. Dopo reiterate diffide della Sezione enti locali del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, essi hanno ripreso a parteciparvi.
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Con decisione del 28 marzo 2001 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, agente quale Autorità di vigilanza sui comuni, ha stigmatizzato il comportamento dei due municipali, rinunciando tuttavia a infliggere sanzioni disciplinari, di cui prospettava l'adozione. Gli interessati hanno in seguito ripreso a disertare le sedute municipali e prodotto, su richiesta del Dipartimento, due certificati medici. Il 23 agosto 2001 l'Esecutivo cantonale ha nuovamente ricordato loro l'obbligo di partecipare alle sedute e, visto che le assenze perduravano li ha invitati, il 18 dicembre 2001, a giustificare, producendo se del caso certificati medici, i motivi che impedirebbero la partecipazione alle sedute. I municipali hanno nuovamente addotto il clima di tensione esistente in seno all'Esecutivo comunale.
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B.
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Mediante risoluzione del 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha inflitto ai due municipali una multa di fr. 3'000.-- ciascuno e ordinato la pubblicazione del provvedimento all'albo comunale. Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 12 agosto 2002, ha parzialmente accolto un ricorso degli interessati nel senso che ha ridotto la multa a fr. 2'000.-- e annullato l'ordine di pubblicarla.
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C.
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Contro questa decisione A.________ e B.________ presentano un "ricorso" al Tribunale federale. Chiedono di annullare il giudizio impugnato. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei rimedi sottopostigli (DTF 128 I 46 consid. 1a).
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Il ricorso - di diritto pubblico visto che si tratta dell'applicazione del diritto cantonale - interposto tempestivamente contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di sanzioni disciplinari, è, di massima, ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione dei ricorrenti è palese (art. 88 OG).
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2.
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Il Tribunale amministrativo ha rilevato che, secondo l'art. 96 cpv. 1 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC), la partecipazione alle sedute municipali è obbligatoria. Ha osservato che quest'obbligo costituisce un dovere fondamentale della carica e serve ad assicurare il buon funzionamento del collegio oltre a costituire una risposta concreta al mandato ricevuto dagli elettori; esso ha stabilito che eccezioni a quest'obbligo sono ammesse soltanto per periodi limitati e per motivi gravi, di salute o professionali. Secondo i Giudici cantonali il dissenso espresso disertando le sedute è considerato dalla LOC alla stregua di un metodo di opposizione illegittimo, visto che il diritto d'opposizione dev'essere esercitato democraticamente in seno al consesso d'appartenenza; hanno rilevato poi che, secondo l'art. 197 LOC, il Consiglio di Stato può infliggere ai membri del Municipio, colpevoli d'inosservanza delle disposizioni legali o degli ordini dell'Autorità di vigilanza, sanzioni disciplinari.
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La Corte cantonale ha accertato che i ricorrenti, incuranti delle ripetute diffide dell'Autorità cantonale, hanno disertato in modo sistematico le sedute del Municipio, violando così ripetutamente l'obbligo dell'art. 96 LOC. Il certificato medico del 5 aprile 2001 prodotto da A.________ attestava ch'egli non aveva "potuto partecipare per motivi di salute alle riunioni municipali da metà marzo in avanti", mentre quello del 4 aprile 2001 attestava che l'altro ricorrente doveva "purtroppo abbandonare gli impegni come municipale". Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che i motivi di salute addotti a sostegno delle assenze, non erano suffragati da certificati medici "attendibili" e non costituivano una valida giustificazione, né i ricorrenti, malgrado le sollecitazioni, avevano provveduto ad aggiornare i certificati prodotti l'anno precedente. I Giudici cantonali hanno stabilito che i ricorrenti, dopo la risoluzione governativa dell'agosto 2001, non potevano più ritenere che i motivi di salute costituissero una valida giustificazione, e rilevato che il loro atteggiamento ostruzionistico era dettato da mere motivazioni politiche. La Corte cantonale, ammessa una colpa grave dei ricorrenti, ha nondimeno ridotto l'importo della multa: e ciò non per causa della loro salute cagionevole, ma per lo scopo di riappacificazione perseguito dall'Autorità di vigilanza in un comune contrassegnato da una situazione di aperto conflitto fra gli opposti schieramenti politici; essa ha prescisso in tale ottica dal pubblicare la sanzione all'albo comunale, ma comunque confermato la diffida della destituzione in caso di ulteriore violazione dell'art. 96 LOC.
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2.1 I ricorrenti, precisato che dinanzi al Tribunale amministrativo non avevano contestato l'obbligo di partecipare alle sedute né le assenze, si limitano ad addurre che non dovrebbe essere provato il "diritto fondamentale" del cittadino alla tutela della sua salute, che non richiederebbe alcuna certificazione medica. Sostengono che il loro Comune non sarebbe retto secondo criteri democratici e che il clima instauratovi costituirebbe un costante pericolo di natura fisica, morale e giuridica, cui nessun individuo ragionevole desidererebbe sottoporsi; non potrebbero pertanto essere obbligati a partecipare alle sedute municipali rischiando la propria salute.
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2.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c).
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L'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, limitandosi ad accennare al fatto che nel loro Comune sussisterebbe un clima di linciaggio e di intimidazione verso i rappresentanti della minoranza, e che il diritto alla salute non necessiterebbe di alcun mezzo di prova, i ricorrenti non dimostrano perché la decisione impugnata sarebbe addirittura insostenibile, e quindi arbitraria. Per motivare la censura di arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti, si fondi su una svista manifesta, violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b, 125 II 10 consid. 3a).
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2.3 I ricorrenti non dimostrano che la tesi della Corte cantonale, secondo cui le loro assenze sono dettate da motivi politici (e quindi non giustificabili) sarebbe arbitraria (cfr. Eros Ratti, Il Comune, vol. II, Losone 1988, pag. 822 in alto). Limitandosi ad accennare a un "diritto" alla salute, essi non dimostrano, d'altra parte, la sussistenza dell'invocato pericolo, né provano che l'argomento, secondo cui i certificati medici non aggiornati non costituivano una giustificazione plausibile, sarebbe addirittura insostenibile.
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2.4 In diritto i ricorrenti si limitano ad addurre che non sarebbe stata svolta nessuna inchiesta. La critica è manifestamente infondata.
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L'art. 197 cpv. 3 LOC prevede che le sanzioni disciplinari devono essere motivate e precedute da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi. Ora, il Consiglio di Stato, prima di adottare i contestati provvedimenti, ha chiaramente esperito un'istruttoria, come risulta dalla decisione governativa del 17 aprile 2002. Nella stessa, e nella decisione impugnata, si rileva che i ricorrenti sono stati diffidati più volte a partecipare alle sedute, ed è stata preannunciata loro l'adozione di provvedimenti giusta l'art. 197 LOC in caso di reiterazione: essi hanno avuto la possibilità di giustificarsi, inoltrando, il 3 aprile 2001, una presa di posizione; hanno altresì potuto esprimersi, con scritto del 5 maggio 2001, sulla prospettata, eventuale adozione di misure disciplinari. Contro un ulteriore invito governativo a partecipare alle sedute i municipali sono insorti al Tribunale amministrativo che, con decisione del 26 ottobre 2001, ha dichiarato irricevibile il ricorso. Perdurando le assenze, essi sono stati nuovamente invitati a esprimersi al riguardo, ciò che è avvenuto con le loro prese di posizione del 15 gennaio e del 4 marzo 2002. Nella risoluzione governativa del 17 aprile 2002, compiutamente motivata, è stato ritenuto che i citati certificati non attestavano l'attuale situazione di salute degli insorgenti e che questi, invitati a chiarire la loro posizione anche da questo profilo, non vi hanno dato seguito, per cui le assenze erano ingiustificate. Né i ricorrenti fanno valere, a ragione, che il Tribunale amministrativo non poteva decidere sulla base degli atti, visto ch'essi nemmeno avevano postulato l'assunzione di determinate prove.
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3.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. In via eccezionale non si prelevano spese (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Non si preleva tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 ottobre 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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