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Informationen zum Dokument  BGer 4P.161/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.161/2002 vom 29.10.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.161/2002 /viz
 
Sentenza del 29 ottobre 2002
 
I Corte civile
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Klett e Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinato dalla lic. iur. Nathalie Blaser, studio legale avv. Fabrizio Pessina, via degli Albrici 4, casella postale 1542,
 
6830 Chiasso,
 
contro
 
X.________,
 
opponente,
 
patrocinato dall'avv. Simona Danzi-Lepori, via dei Gorini 2, casella postale 2173, 6901 Lugano,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 31 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
Fatti:
 
A.
 
A.________ ha lavorato alle dipendenze della banca X.________ di Chiasso dal 1° aprile 1970 al 30 settembre 1986 e dal 27 giugno 1994 al 31 ottobre 1997, quale consulente d'investimenti.
 
Nel 1997 sono sorti dei dissapori a causa del rifiuto di A.________ di condividere l'ufficio con un altro collega; a giustificazione del suo atteggiamento egli ha addotto che al momento della seconda assunzione gli era stato garantito di poter lavorare in un ufficio singolo. Tali divergenze sono sfociate prima in una "sospensione dall'obbligo di presenza in banca per motivi di carattere disciplinare" e, successivamente, nella disdetta del rapporto di lavoro notificatagli l'11 agosto 1997 con effetto al 31 ottobre 1997.
 
B.
 
Asserendo la natura abusiva della disdetta, il 16 aprile 1998 A.________ si è rivolto al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo la condanna dell'istituto bancario al pagamento di complessivi fr. 88'000.--, fra cui figurano, fra l'altro, fr. 63'000.-- a titolo d'indennità, fr. 10'000.-- di risarcimento del torto morale e fr. 5'000.-- quale gratifica. La petizione è stata respinta con sentenza del 2 luglio 2001.
 
L'appellazione che ha fatto seguito è stata a sua volta respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello il 31 maggio 2002.
 
C.
 
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma; con entrambi i rimedi egli ha postulato la modifica della pronunzia impugnata nel senso di accogliere la petizione. Nella risposta del 28 agosto 2002 X.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12).
 
Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvii).
 
2.1 A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 127 III 279 consid. 1b pag. 282 e rinvii); ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento del giudizio impugnato sono pertanto irricevibili (DTF 127 II 1 consid. 2c a pag. 5 con rinvii).
 
2.2 In virtù del principio della sussidiarietà assoluta sancito dall'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità federale. L'applicazione arbitraria del diritto federale implica a fortiori una violazione di questo diritto, violazione che, di principio, va fatta valere nell'ambito di un ricorso per riforma, allorquando tale rimedio giuridico è ammissibile (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG a pag. 140). Tale è il caso in concreto.
 
Ritenuto che il valore di causa supera ampiamente il limite posto dall'art. 46 OG, di fr. 8'000.--, l'asserita violazione del diritto privato federale, in particolare dell'art. 336 cpv. 1 lett. c e d CO, può essere esaminata nel quadro del ricorso per riforma, che il ricorrente ha peraltro introdotto parallelamente. Su questo punto il ricorso di diritto pubblico risulta dunque d'acchito irricevibile.
 
2.3 La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito stabilito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. va infine dichiarata inammissibile per carente motivazione. In contrasto con quanto prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorrente non spiega infatti in che modo i giudici ticinesi avrebbero violato tale diritto costituzionale.
 
3.
 
Di per sé ammissibile è il rimprovero mosso all'autorità cantonale di aver apprezzato arbitrariamente le prove, violando così l'art. 9 Cost.
 
A questo proposito giova rammentare che il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost., solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2a a pag. 41 con rinvii).
 
In concreto, le argomentazioni esposte nel gravame non dimostrano l'arbitrarietà degli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato.
 
3.1 In un considerando introduttivo la Corte cantonale ha rilevato che, in applicazione dell'art. 90 CPC/TI, il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze processuali, e che la credibilità di un testimone legato da un rapporto di dipendenza e subordinazione ad una delle parti può essere messa in discussione soltanto se la sua deposizione risulta essere in grave discordanza con i fatti deducibili da altre prove. I giudici ticinesi hanno quindi osservato che nel caso in esame le testimonianze raccolte sono univoche e non contraddicono affatto i documenti agli atti, ragione per cui hanno respinto gli argomenti addotti dal ricorrente per sminuire la portata delle affermazioni dei dirigenti e di un impiegato dell'istituto bancario.
 
Sulla base del contratto e delle deposizioni dei testi B.________, C.________ e D.________, è stato in primo luogo accertato che al ricorrente non è mai stato garantito di poter lavorare da solo in un ufficio. Dalla valutazione delle dichiarazioni di B.________, E.________, F.________, G.________, D.________, H.________ e I.________, è inoltre emerso che, a partire dal primo semestre 1997, presso la banca X.________ di Chiasso è stata introdotta - progressivamente - una nuova concezione di lavoro in team, imposta dalla direzione di Zurigo, che ha condotto i consulenti d'investimento a passare da una gestione individuale della clientela ad un'attività di gruppo, con a capo un responsabile; ciò ha comportato il lavoro in un cosiddetto ufficio-tandem, occupato da due consulenti appartenenti allo stesso team. Infine, richiamandosi alle testimonianze di E.________, L.________, F.________ e I.________, i giudici cantonali hanno stabilito che il ricorrente - contrariamente a tutti gli altri consulenti della sede di Chiasso, i quali, pur avendo inizialmente manifestato perplessità sulla nuova organizzazione del lavoro, si erano poi adeguati - aveva rifiutato di utilizzare gli uffici-tandem, si era installato di propria iniziativa in uno dei salottini destinati alla clientela ed aveva manifestato in modo sproporzionato il suo disappunto nei confronti di superiori e colleghi.
 
3.2 Nell'allegato presentato dinanzi al Tribunale federale il ricorrente rammenta di aver invitato l'autorità cantonale a "valutare con cautela" le deposizioni dei testi legati alla banca e si duole del fatto ch'essa ha attribuito loro credibilità piena, trascurandone altre; a suo modo di vedere i giudici avrebbero dovuto interpretare queste prove in modo più favorevole alla "parte più debole", in particolare egli sostiene ch'essi avrebbero dovuto dare maggior peso alle dichiarazioni di D.________, dalle quali emerge che gli era stato garantito un ufficio singolo.
 
3.3 Orbene, dall'esame degli atti risulta che il teste D.________ - nel 1994 membro della direzione della banca X.________ di Chiasso - si è limitato a confermare di aver mostrato al ricorrente - in occasione della sua riassun- zione - "uno scritto firmato da diversi consulenti della clientela che esprimevano malcontento nel caso in cui fosse stata adottata la strategia di lavoro che prevedesse degli open spaces". Non è certamente insostenibile affermare che una dichiarazione simile, accostata alle altre testimonianze commentate nel giudizio impugnato, non equivale a una garanzia di attribuzione di un ufficio singolo.
 
Per il resto, il ricorrente contesta genericamente di aver avuto un comportamento atto a distruggere la fiducia indispensabile nel rapporto di lavoro e cita ampi stralci di testimonianze che dimostrerebbero le sue qualità professionali e la sua disponibilità alla collaborazione con colleghi e altri dipendenti. Sennonché, come giustamente obietta la controparte, tali qualità non erano oggetto di litigio. Determinante - ai fini del giudizio - è il fatto che il ricorrente abbia rifiutato di condividere l'ufficio con un altro collega e, quindi, di adeguarsi alle direttive imposte dalla direzione generale, manifestando in modo sproporzionato il suo disappunto. Su questi accertamenti il ricorrente non si pronuncia, donde la reiezione del gravame su questo punto.
 
4.
 
Per i motivi che precedono, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto in quanto ammissibile.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 ottobre 2002
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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