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Informationen zum Dokument  BGer 6P.102/2002  Materielle Begründung
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BGer 6P.102/2002 vom 21.11.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.102/2002
 
6S.310/2002/bom
 
Sentenza del 21 novembre 2002
 
Corte di cassazione penale
 
Giudici federali Schubarth, presidente, Schneider,
 
Wiprächtiger, Kolly e Ramelli, supplente,
 
cancelliere Ponti.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, via Greina 2,
 
casella postale 2250, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
 
6901 Lugano,
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di
 
cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16,
 
6901 Lugano.
 
Art. 9, 29 cpv. 1 et 2 Cost. e art. 6 cifra 1 CEDU (procedura penale; arbitrio, diniego di giustizia, violazione del diritto di essere sentito); infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; commisurazione della pena; espulsione
 
(ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza del 21 giugno 2002 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
 
Fatti:
 
A.
 
Il 24 aprile 2002, la Corte delle assise correzionali del cantone Ticino riconosceva A.________ autore colpevole di :
 
- infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), per avere, nel periodo da gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, venduto complessivamente 700 grammi di eroina a terzi, a Melide, Maroggia, Bissone, Lugano, Bioggio, Breganzona, Pfäffikon, Richterswil e in altre località;
 
- ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), per essere entrato illegalmente in Svizzera, privo di valido documento di legittimazione e del necessario visto, dai valichi di Ponte Chiasso e di Brogeda, in svariate occasioni, nel periodo da gennaio 1999 a metà ottobre 2001, nonché per avervi soggiornato illegalmente, a Zurigo, a Rapperswil e in altre località, nel periodo da metà ottobre 2001 al 7 gennaio 2002.
 
Per questi fatti, la Corte delle assise correzionali lo condannava ad una pena di due anni e tre mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni, nonché al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese processuali. Ordinava inoltre la confisca del telefono cellulare, delle carte di credito e della documentazione cartacea a lui sequestrata al momento dell'arresto.
 
B.
 
Il 21 giugno 2002, adita da A.________, la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) del Tribunale d'appello respingeva il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
 
C.
 
Con tempestivi gravami di diritto pubblico e per cassazione, A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CCRP. Egli ne chiede l'annullamento e insta, altresì, per essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
D.
 
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
 
1.1 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio negli accertamenti dei fatti, il diniego di giustizia e la violazione del diritto di essere sentito, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
 
I. Ricorso di diritto pubblico (6P.102/2002)
 
2.
 
Il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). Il ricorrente è senz'altro legittimato (art. 88 OG).
 
3.
 
Il ricorrente lamenta in primo luogo un diniego di giustizia, per il fatto che la CCRP avrebbe disatteso l'art. 73 cpv. 2 della Costituzione ticinese, del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; Raccolta cantonale delle leggi n. 1.1.1.1), che vieta ai tribunali di applicare leggi cantonali contrarie alla costituzione medesima. A suo dire, l'art. 288 CPP/TI, che limita il potere cognitivo della CCRP nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, sarebbe infatti contrario all'art. 76 della Costituzione, che prevede l'istituzione di un tribunale penale di prima istanza e di uno di seconda istanza. Tale norma lascerebbe supporre che le due autorità penali siano entrambe dotate di pieno potere d'esame, in fatto e in diritto, tanto più che, contrariamente alle norme previste nella vecchia Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 (v. in particolare gli art. 39 cpv. 2 e 43 cpv. 5 vCost./TI), non sarebbe più espressamente prevista una delega legislativa per stabilire le attribuzioni e le competenze della CCRP.
 
3.1 Nella sentenza DTF 124 I 92 il Tribunale federale aveva già sancito che la procedura penale ticinese, pur non conoscendo l'istituto dell'appello, non violava né la CEDU, e più precisamente l'art. 2 cpv. 1 del suo Protocollo n. 7, né l'art. 14 cpv. 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2). Sulla scorta di numerose indicazioni dottrinali, si é ritenuto che un procedimento dinanzi a un tribunale di seconda istanza come la CCRP - che procede a un riesame completo delle questioni di diritto e a un riesame dei fatti e delle prove dal solo profilo dell'arbitrio - è compatibile con questi trattati di valore costituzionale (DTF 124 I 92 consid. 2; Giorgio Malinverni, Les Pactes et la protection des droits de l'homme dans le cadre européen, in: Walter Kälin/Giorgio Malinverni/Manfred Nowak, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, 2a ed., Basilea, 1997, pag. 53, 59 e 98; e cfr. anche pag. 376 e 526).
 
3.2 Il ricorrente pretende però che questa giurisprudenza sia stata superata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della nuova Costituzione ticinese. Egli assevera che la norma di cui all'art. 288 CPP/TI, che limita il potere cognitivo della CCRP, non é più compatibile con l'art. 76 Cost./TI, poiché quest'ultimo non prevede nel suo testo delle limitazioni in tal senso, né delega ad altre leggi la facoltà di definire attribuzioni o competenze dei Tribunali penali.
 
A torto. Il ricorrente misconosce infatti che l'art. 80 Cost./TI, sulla falsariga degli art. 39 cpv. 2 e 43 cpv. 5 dell'abrogata Costituzione del 4 luglio 1830, conferisce alla legge il compito di stabilire l'organizzazione giudiziaria, le competenze, e le procedure valide per le varie giurisdizioni, siano esse civili, penali, o amministrative. Come già sotto l'egida della vecchia Costituzione, sono quindi la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (RL n. 3.1.1.1) e soprattutto il CPP/TI che fissano le attribuzioni, le competenze e la latitudine di giudizio dei tribunali penali di prima e seconda istanza; ne deriva che la regolamentazione prevista all'art. 288 CPP/TI, fondata sulla delega legislativa dell'art. 80 Cost./TI, non viola alcun precetto costituzionale cantonale. La formulazione dell'art. 76 Cost./TI mira d'altronde solo a garantire il doppio grado di giurisdizione nel senso che, accanto ai tribunali penali di prima istanza, debbono esistere anche istanze di ricorso; per il resto la norma costituzionale lascia al legislatore la più grande libertà d'azione (v. Messaggio per la revisione totale della Costituzione ticinese del 20 dicembre 1994, pubblicato nell'edizione speciale RDAT del gennaio 1995, ad art. 76-77-78, pag. 116 in alto). Né può il ricorrente dedurre il diritto al riesame libero dei fatti da parte dell'autorità cantonale da ciò che ".. il comune cittadino può avere oggettivamente compreso leggendo l'art. 76 Cost/TI": un simile criterio di interpretazione delle norme costituzionali - analogo alla teoria dell'affidamento del diritto privato - non esiste difatti. La prima censura ricorsuale si avvera pertanto manifestamente infondata.
 
4.
 
Il ricorrente ravvisa in seguito un diniego di giustizia e un arbitrio nel fatto di essere stato condannato per ripetuta infrazione alla LDDS, segnatamente per essere entrato illegalmente in Svizzera privo di un valido documento di legittimazione e del necessario visto, e per avervi soggiornato illegalmente. Egli fa infatti valere che, giusta l'art. 4 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza federale concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri del 14 gennaio 1998 (OENS; RS 142.211), determinate categorie di persone, fra le quali lui rientra, non necessitano di un visto per entrare in Svizzera.
 
Questa censura, inerente l'applicazione del diritto federale, è però inammissibile nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico e va proposta - come peraltro il ricorrente ha fatto - nel parallelo ricorso per cassazione (v. consid. 1.1 sopra).
 
5.
 
Il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola insufficiente, dato che le sue doglianze sarebbero state sommariamente trattate dalla Corte cantonale, ai sensi dell'art. 291 cpv. 1 CPP/TI; così facendo, la CCRP ha impedito che egli beneficiasse di uno scambio di scritti tra le parti interessate.
 
5.1 Secondo costante giurisprudenza la natura e i limiti dell'obbligo di motivare le decisioni, che costituisce una componente del diritto di essere sentito (DTF 124 II 146 consid. 2a), sono determinati in primo luogo dalla legislazione cantonale. A prescindere dalle disposizioni cantonali in materia, peraltro qui non invocate, l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni si fonda direttamente sull'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 126 I 97 consid. 2b; per la giurisprudenza dedotta dall'art. 4 vCost.: DTF 123 I 31 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c e rinvii). Lo scopo perseguito è di permettere ai destinatari di comprendere le decisioni a loro comunicate e di esercitare i loro diritti con cognizione di causa. Secondo giurisprudenza costante è sufficiente che il giudice esponga, per lo meno brevemente, i motivi che lo hanno ispirato e sui quali si fonda la decisione litigiosa, affinché l'interessato possa rendersi conto della portata di quest'ultima e possa impugnarla a ragion veduta. Non incombe al giudice di discutere e di esporre tutti i fatti, mezzi di prova e censure sollevati dalle parti; al contrario egli può limitarsi a quelli, che senza arbitrio, appaiono determinanti (DTF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a).
 
L'art. 6 n. 1 CEDU concede a ogni persona il diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che tale norma, per quanto concerne le garanzie procedurali - quali il diritto di essere sentito e il principio del fair trial - non ha una portata più ampia dell'art. 4 vCost. (DTF 116 Ia 295 consid. 5a; 114 Ia 179 consid. a). Ne discende che, in concreto, è sufficiente esaminare la fattispecie dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
 
5.2 La decisione in esame soddisfa le esigenze sopra richiamate, tenuto anche conto del potere cognitivo in parte limitato all'arbitrio della seconda istanza cantonale. Essa indica - in maniera sufficientemente chiara, ancorché succinta - i motivi sostanziali per cui le doglianze ricorsuali risultavano infondate nel loro complesso, ossia che la pena irrogata nei confronti del ricorrente è senz'altro commisurata alle infrazioni commesse, sia per la quantità di eroina spacciata sia per la reiterazione del delinquere e il suo basso movente di lucro (v. consid. 11a e 11b della sentenza impugnata, pag. 7). La CCRP ha pure spiegato per quali motivi poteva esimersi dall'intervenire nell'apprezzamento operato dalla Corte delle Assise correzionali in merito alla durata dell'espulsione, pur osservando - è vero - che su questo specifico argomento la motivazione data dai primi giudici era appena sufficiente (v. consid. 12c, pagg. 8/9 della sentenza impugnata). Dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. l'autorità giudicante non è tenuta, in simili circostanze, ad esprimersi esplicitamente su ogni affermazione o censura sollevata dalla parte ricorrente (DTF 123 I 31 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 112 Ia 107 consid. 2b). Si osserva infine che la CCRP, pur richiamando nel dispositivo della decisione l'art. 291 cpv. 1 CPP/TI, non si è limitata a dichiarare il ricorso presentato "manifestamente inammissibile o manifestamente infondato", ma ha esaminato le censure proposte, respingendole con argomentazioni esaurienti; essa ha invero menzionato questa disposizione procedurale soltanto per giustificare di aver rinunciato alla notificazione. La motivazione ha consentito all'insorgente di rendersi conto della portata della decisione e di impugnarla con cognizione di causa; questa conclusione è del resto attestata dall'ampiezza (20 pagine il ricorso di diritto pubblico e 17 quello per cassazione) e dal contenuto delle memorie ricorsuali.
 
6.
 
Da ultimo, l'insorgente censura la sentenza impugnata in quanto arbitraria. I giudici ticinesi avrebbero infatti, da una parte accertato a torto che egli non avrebbe alcuna possibilità di ottenere un permesso di lavoro in Svizzera e, dall'altra, misconosciuto che egli ha spacciato eroina sia in Ticino sia in provincia di Como, per cui sarebbe contraddittorio sostenere che egli correrebbe rischio di recidiva in Svizzera ma potrebbe trovare un lavoro onesto in Italia.
 
6.1 Secondo giurisprudenza costante, nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un accertamento dei fatti o una valutazione delle prove arbitrarie, non basta che il ricorrente contesti semplicemente la decisione impugnata o che vi contrapponga una propria versione o valutazione, quand'anche essa sia sostenibile o addirittura preferibile; egli deve dimostrare perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da lui criticate sono manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondano su di una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Non è sufficiente che la motivazione della decisione impugnata sia insostenibile, pure il risultato deve essere arbitrario (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 I 71 consid. 1c; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 208 consid. 4; 118 Ia 28 consid. 1b e rinvii).
 
Quando, come in concreto, la cognizione con la quale ha giudicato l'ultima istanza cantonale è pari a quella di cui dispone il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di tale istanza, ad eccezione di quella dell'autorità precedente, può essere oggetto del gravame (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Anche se la decisione dell'autorità cantonale inferiore non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità inferiore ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; 111 Ia 353 consid. 1b in fine; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140).
 
6.2 Il ricorrente sostiene che, omettendo di valutare l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra Svizzera ed Unione europea, le autorità penali ticinesi avrebbero a torto escluso la possibilità per lui - in quanto marito di una cittadina italiana e europea - di trovare lavoro in Svizzera. La censura è inconferente. A prescindere dall'applicazione degli Accordi bilaterali, l'argomentazione dell'insorgente si fonda infatti su delle mere ipotesi, non ancora realizzate e fors'anche che non si realizzeranno mai, quali il trasferimento in Svizzera del coniuge per lavoro o soggiorno e l'eventuale domanda di ricongiungimento familiare. A giusta ragione, le autorità cantonali ticinesi non hanno tenuto conto di queste ipotesi, e hanno invece valutato le possibilità di reinserimento nell'attività lavorativa del ricorrente sulla scorta delle circostanze di fatto attuali. Anche il discorso relativo alla prognosi non ha fondamento, già per il solo fatto che la Corte di assise, vista l'entità della pena inflitta, non si era neppure posta il problema di esaminare la prognosi né giusta l'art. 41 CP né per la pena accessoria dell'espulsione. Né risulta contraddittorio, e quindi arbitrario, considerare che il ricorrente correrebbe il rischio di recidiva in Svizzera ma potrebbe trovare un lavoro onesto in Italia : le autorità cantonali hanno fondato questa differenza sul fatto che in Italia egli ha uno statuto regolare, che gli permette di soggiornare e lavorare, mentre è escluso che possa ottenere un permesso di lavoro in Svizzera. Giova inoltre osservare che se effettivamente parte dello spaccio di eroina è avvenuto su suolo italiano, questa attività consisteva pur sempre nel rifornire dei clienti ticinesi, conosciuti nel nostro paese, che si recavano appositamente oltre frontiera, e che pertanto vi è anche in questo caso una diretta relazione tra l'attività delittuosa del ricorrente e la necessità di tutela dell'ordine pubblico svizzero.
 
In definitiva, anche la censura di arbitrarietà della sentenza impugnata si avvera infondata e va di conseguenza respinta.
 
II. Ricorso per cassazione (6S.310/2002)
 
7.
 
Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 118 IV 122 consid. 1; Corboz, Le pourvoi en nullité, SJ 1991, pagg. 92 e 93). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Inoltre, il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale (art. 268 PP). Le censure formulate contro gli argomenti sviluppati nella decisione di prima istanza saranno trattate solamente nella misura in cui la CCRP li riprende (DTF 106 IV 338 consid. 1).
 
8.
 
Nella fattispecie, le censure relative alla violazione degli art. 23 LDDS e 4 cpv. 2 lett. c OENS (entrata illegale in Svizzera) sono nuove; queste non erano infatti state menzionate nel ricorso per cassazione del 4 giugno 2002 proposto dinanzi alla CCRP.
 
Come testé illustrato, di principio e sotto pena di inammissibilità il gravame per cassazione non deve contenere impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b). Tuttavia, se l'autorità cantonale doveva o poteva, secondo il diritto processuale cantonale, esaminare d'ufficio anche questioni di diritto che non le erano state sottoposte esplicitamente, esse possono essere fatte valere per la prima volta in sede federale. Se, invece, l'autorità cantonale doveva limitarsi esclusivamente all'esame delle censure sollevate dalle parti e se tali censure non sono state invocate regolarmente in sede cantonale, difetta l'esaurimento delle istanze e il ricorso per cassazione è inammissibile (DTF 123 IV 42 consid. 2a; 122 IV 56 consid. 3b, 285 consid. 1c e d; 121 IV 340 consid. 1a; v. anche Martin Schubarth, Nichtigkeitbeschwerde 2001, Berna 2001, pag. 52; Corboz, op. cit., pagg. 57 e segg., pag. 67).
 
Giusta l'art. 288 lett. a CPP/TI, il ricorso per cassazione cantonale è ammesso per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza; il ricorrente è tenuto ad indicare con precisione i motivi e le norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP/TI). Se la Corte di cassazione e revisione penale non è vincolata dalle motivazioni delle parti, essa non può tuttavia andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente (art. 295 cpv. 1 e 2 CPP/TI); sono quindi le conclusioni del ricorrente che determinano in primo luogo l'oggetto e l'ampiezza della questione di diritto sottoposta all'esame dell'ultima istanza ticinese. Nel suo ricorso alla CCRP l'insorgente, peraltro assistito da un avvocato, non ha minimamente rimesso in questione il giudizio della Corte di assise in merito all'infrazione alla LDDS, che costituiva uno dei due capi di imputazione, limitandosi a contestare la commisurazione della pena giusta l'art. 63 CP e a chiederne la sospensione condizionale. Ora, il principio della buona fede gli imponeva di sollevare le censure relative alla violazione della LDDS già nelle istanze cantonali (v. sentenza del Tribunale federale 6S.771/1998, del 20 gennaio 1999, consid. 2 "in fine"; DTF 122 IV 285 consid. 1f). Ne scende quindi che, difettando il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali, queste impugnazioni sono inammissibili in questa sede.
 
9.
 
Il ricorrente lamenta poi una violazione dell'art. 63 CP; egli sostiene che nell'ambito della commisurazione della pena, le autorità penali cantonali non avrebbero a sufficienza considerato il fatto di non aver potuto far valere il mantenimento e il ripristino dell'unione coniugale e di poter quindi presentare una situazione familiare a lui più favorevole.
 
9.1 Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpa del reo. Tale disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. La giurisprudenza ha tuttavia interpretato questa disposizione in DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a a cui si rinvia. In questa sede basta rilevare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 123 IV 150 consid. 2a e rinvii).
 
9.2 Nella fattispecie, la pena irrogata - due anni e tre mesi di detenzione - non da adito a critica e si situa all'interno dell'ampio quadro legale previsto per i casi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup). La CCRP, alle cui pertinenti considerazioni (sentenza impugnata, pagg. 6-7) si può senz'altro rinviare (art. 36a OG), ha esaminato e valutato correttamente gli elementi oggettivi e soggettivi determinanti ai fini di una giusta commisurazione della pena. In tal senso, riferendosi alla sentenza dei primi giudici, essa ha preso in considerazione la colpa grave del ricorrente, la non indifferente quantità di eroina messa in circolazione prima dell'arresto, e ha concluso che il ricorrente appariva come un vero trafficante spinto solo da fini di lucro. Essa ha inoltre osservato che la posizione del ricorrente si distingue da quella di altri trafficanti di etnia albanese, per il fatto che costui, sposato da tempo con una cittadina italiana e regolarmente residente in Italia, non viveva da clandestino e poteva meglio di altri valutare le sue scelte. L'ultima istanza cantonale ha altresì rilevato che la Corte d'assise ha ponderato anche gli elementi a favore dell'imputato, quale la sua collaborazione con gli organi inquirenti, la situazione personale, familiare e sociale ed in modo particolare la sua difficile infanzia. Come puntualmente osservato dalla CCRP, non risulta invece che la Corte giudicante in prima istanza abbia valutato negativamente i mancati contatti con la moglie dopo l'arresto, con la quale i rapporti, per ammissione stessa dell'imputato, si erano comunque guastati da tempo; a questo proposito la Corte di assise si è limitata a constatare i fatti così come spontaneamente ammessi dall'insorgente e a prendere atto della sua volontà di ricongiungersi con lei a Como. Nel suo gravame quest'ultimo non indica d'altronde alcun elemento suscettibile di giustificare una modifica della pena inflitta, che i giudici cantonali avrebbero tralasciato di prendere in considerazione oppure avrebbero considerato a torto; egli si limita a sviluppare argomenti a suo favore che incombe esclusivamente al giudice di merito di ponderare in modo sovrano e ripropone quanto già disatteso in modo pertinente dalla CCRP. Le censure espresse dal ricorrente su questo punto sono pertanto irricevibili.
 
10.
 
Per quanto concerne l'espulsione, la cui durata è criticata dal ricorrente, conviene ricordare che essa è prevista per un minimo di 3 a un massimo di 15 anni (art. 55 cpv. 1 CP prima proposizione), o eventualmente, in caso di recidiva, a vita (art. 55 CP seconda proposizione). L'espulsione, da un lato, è una pena accessoria volta a reprimere un'infrazione, e, dall'altro, una misura destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1; 114 Ib 1 consid. 3A e riferimenti). Il carattere preponderante è tuttavia quello di una misura di sicurezza (DTF 117 IV 229 consid. 1c). Per decidere se pronunciare l'espulsione e la sua durata va considerata questa duplice natura: il giudice deve quindi tenere conto sia dei criteri inerenti alla commisurazione della pena sia della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1; 117 IV 112 consid. 3a). Anche in questo caso, il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento; egli viola il diritto federale unicamente qualora ecceda tale potere, ad esempio fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure abusi di detto potere, pronunciando una misura eccessivamente severa o lieve (DTF 104 IV 22 consid. 1b). In linea di principio, inoltre, tra la durata della pena principale e quella dell'espulsione deve esistere una certa corrispondenza. Qualora il giudice di merito pronunci un'espulsione di lunga durata accanto a una pena principale lieve, o viceversa, un'espulsione di corta durata a fianco di una grave pena principale, egli deve motivare specificatamente la propria decisione su questo punto (DTF 123 IV 107 consid. 3).
 
10.1 In concreto, come già rilevato in sede cantonale, l'espulsione di 10 anni dal territorio svizzero è giustificata sia perché il ricorrente non ha - pacificamente - nessun legame con la Svizzera, sia per la gravità delle sue infrazioni e della sua mancanza di scrupoli, tali da costituire una minaccia all'ordine pubblico del nostro paese. La CCRP ha invero riconosciuto che le motivazioni date dai primi giudici erano stringate, soprattutto per quel che concerne il rapporto tra la durata della pena principale e quella della pena accessoria; ha però aggiunto che tenuto conto della gravità della colpa del ricorrente e della conseguente entità della pena principale, la durata della pena accessoria era tutto sommato proporzionata con quella principale, facendo anche un distinguo con il caso esposto in DTF 123 IV 107, di minor gravità rispetto a quello in esame. Le argomentazioni esposte dal ricorrente a sostegno della tesi di una violazione dell'art. 55 CP sono d'altronde del tutto infondate: già si è detto nell'ambito della trattazione del parallelo ricorso di diritto pubblico (v. considerando 6.2. sopra), che i richiami all'applicazione dei trattati bilaterali tra Svizzera ed Unione europea sono vani e che neppure il fatto che parte dell'attività delittuosa dell'insorgente si è svolta in Italia può modificare la prognosi sostanzialmente negativa formulata nei suoi confronti in relazione ad una possibilità di rientrare in Svizzera. Visti questi motivi, non vi è quindi ragione di ritenere che l'autorità cantonale abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento e pertanto violato il diritto federale.
 
10.2 Per tutto quanto precedentemente esposto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, appare infondato e va pertanto disatteso.
 
III. Sulle spese
 
11.
 
Visto l'esito dei ricorsi, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG e 278 cpv. 1 PP). Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). In concreto, essendo i gravami manifestamente infondati nella misura della loro ammissibilità, ossia fin dall'inizio privi di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali sia per quanto riguarda la nomina di un patrocinatore e l'assunzione dei relativi onorari. Nel fissare la tassa di giustizia si terrà tuttavia conto della situazione finanziaria e personale del ricorrente (art.153a OG).
 
Per questi motivi, visti gli art. 36a OG e 275bis PP, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui sono ammissibili, il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per cassazione sono respinti.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 novembre 2002
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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