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Informationen zum Dokument  BGer I 524/2002  Materielle Begründung
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BGer I 524/2002 vom 25.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 524/02
 
Sentenza del 25 novembre 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen e Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
C.________, Italia, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 10 giugno 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
C.________, cittadino italiano, nato nel 1942, ha lavorato in Svizzera nel periodo 1960-1967. Lamentando patologie diverse, il 9 novembre 1998 egli ha presentato, tramite l'INPS di T.________, una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
 
Con decisione 9 agosto 2001 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero gli ha riconosciuto dal 1° novembre 1997 al 31 dicembre 1998 una mezza e dal 1° gennaio 1999 una rendita intera d'invalidità. Il provvedimento indicava essere la prestazione stata calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 5 anni e 8 mesi.
 
B.
 
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, adita da C.________ che contestava sia la data d'inizio della rendita intera sia la durata del suo periodo contributivo, ne ha accolto parzialmente il gravame con giudizio 10 giugno 2002. Essa ha riformato la decisione amministrativa ponendo l'insorgente al beneficio della rendita intera d'invalidità già a decorrere dal 1° novembre 1997 e aumentando la durata contributiva ritenuta per il calcolo della prestazione a 5 anni e 9 mesi.
 
C.
 
C.________ deferisce il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte contestando nuovamente la durata contributiva.
 
Mentre l'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto della presente lite è unicamente la durata contributiva alla base della decisione di erogazione della rendita.
 
2.
 
2.1 La pronuncia commissionale impugnata ha già compiutamente esposto le norme applicabili alla fattispecie e i principi giurisprudenziali che disciplinano il computo contributivo per gli anni 1948-1968. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza rammentare che l'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS stabilisce che il conto individuale dell'assicurato deve comprendere non solo la registrazione dell'anno di contribuzione, ma anche la durata contributiva in mesi e che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, le registrazioni sui conti individuali non riportando tali indicazioni, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con esattezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (DTF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II 64 pag. 239). Se la somma dei periodi non dà un numero intero di mesi, la frazione di mese residua viene arrotondata e, meglio, contata come mese intero (DTF 107 V 14 consid. 3a).
 
2.2 Secondo l'art. 141 cpv. 1 OAVS, l'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione, che tiene per lui un conto individuale, un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. Inoltre, giusta l'art. 141 cpv. 1bis OAVS, l'interessato può chiedere estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Per gli assicurati all'estero la domanda deve essere indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione.
 
Conformemente all'art. 141 cpv. 2 OAVS, l'esattezza di una registrazione può essere contestata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto. L'amministrazione si pronuncia mediante una decisione che può essere impugnata con ricorso, conformemente agli articoli 84 e seguenti LAVS. Se nessun estratto del conto viene richiesto, se la sua esattezza non viene contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere domandata al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (art. 141 cpv. 3 OAVS).
 
2.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui venga documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso di tipo B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa (sentenza inedita del 24 luglio 1985 in re K., H 94/84), con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. artt. 28 e 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998 in re P., H 90/97).
 
3.
 
3.1 Nella fattispecie è incontestato che l'amministrazione ha applicato correttamente le tavole per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968.
 
Nel suo giudizio, la Commissione di ricorso ha inoltre dettagliatamente esposto i motivi per i quali le prove offerte per ottenere la rettificazione a posteriori delle registrazioni fatte nel conto individuale non hanno condotto a un diverso esito. Essa ha in particolare osservato che le indagini effettuate, sulla scorta delle indicazioni fornite dal ricorrente, presso i comuni ove l'interessato avrebbe risieduto non avevano dato risultati positivi. In effetti, la ricerca fatta presso l'Ufficio controllo abitanti di A.________ ha evidenziato che il ricorrente aveva depositato i documenti il 19 febbraio 1963 ed era ripartito già il 2 luglio successivo e che inoltre era al beneficio, contrariamente a quanto continua a sostenere anche nel presente ricorso, di un permesso stagionale di tipo A. Nulla è poi emerso dalle indagini svolte presso il Comune di S.________, al quale la richiesta era stata sottoposta ben due volte. Esistono certo indizi che non escludono un soggiorno superiore a quanto ritenuto in questo comune, come per esempio il certificato rilasciato nel 1960 dalla Cassa malati. Essi non sono tuttavia sufficienti per provare, come rilevato dai primi giudici, l'effettiva residenza continuata nel comune.
 
In simili condizioni l'autorità giudiziaria commissionale non poteva far altro che ritenere che il ricorrente, almeno fino al luglio 1963, fosse al beneficio di un permesso per stagionali, con la conseguenza che la durata contributiva non poteva essere stabilita in altro modo se non applicando le tavole di conversione, come è stato fatto, e riconoscendogli, in base alle tavole 35 e 37, 4 mesi contributivi nel 1960, 9 mesi nel 1961, 7 mesi nel 1962 e 5 mesi nel 1963.
 
Nemmeno le indagini relative al periodo successivo, quello relativo al rientro in Svizzera nel febbraio 1964 nella regione di B.________, segnatamente a D.________ e a K.________, hanno permesso di accertare una residenza ininterrotta del ricorrente. L'unico accertamento ad aver dato esito positivo è stato quello presso la ditta M.________ AG, la quale ha confermato che il ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze dal 18 maggio 1965 al 31 maggio 1967. Ciò ha consentito di riconoscere una durata contributiva di 11 mesi nel 1964, di 12 nel 1965 e 1966 e di 9 nel 1967.
 
Nel complesso, la durata contributiva ammonta quindi in concreto a 5 anni e 9 mesi, come stabilito dai primi giudici.
 
3.2 Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ribadisce la propria versione dei fatti, senza tuttavia produrre documenti nuovi, che non siano quindi già stati considerati dalle istanze inferiori. Già si è detto del certificato della Cassa malati. Medesimo discorso vale pure per gli altri documenti, segnatamente per la lettera 22 giugno 1967 dell'Ufficio del lavoro del Canton B.________, come pure per la ricevuta di deposito dei documenti del Comune di A.________. Nuovo non è neppure il duplicato del certificato d'assicurazione. In effetti, le tre casse di compensazione che vi figurano menzionate sono proprio quelle che risultano dall'estratto del conto individuale, che è servito per stabilire la durata contributiva del ricorrente.
 
3.3 Certo, il sistema di registrazione vigente nel periodo 1948-1968 non era dei più precisi. Proprio per questa ragione si sono resi necessari i correttivi mediante l'applicazione di tavole schematiche, atte a permettere di stabilire, a parità di condizioni, la presumibile durata di contribuzione.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può tuttavia far altro che ribadire, come già spiegato dalla Commissione di ricorso nell'impugnato giudizio, che in concreto mancano proprio quelle prove inconfutabili che avrebbero permesso di rettificare la ricostruzione effettuata dall'amministrazione mediante l'applicazione delle tavole.
 
In simili condizioni, questa Corte deve confermare, pur nel suo schematismo, la ricostruzione dei periodi di contribuzione secondo le tavole, come d'altronde avviene in numerosi altri casi analoghi.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 novembre 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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