BGer 1P.751/2003 | |||
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BGer 1P.751/2003 vom 22.12.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.751/2003 /bom
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Sentenza del 22 dicembre 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. X.________,
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contro
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avv. Y.________,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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nomina di un patrocinatore d'ufficio,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 7 novembre 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto:
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che il 10 settembre 2003 A.________ ha chiesto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) di nominare l'avv. X.________, già suo difensore di fiducia, quale patrocinatore d'ufficio in un procedimento penale aperto nei suoi confronti;
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che, con decisione del 12 settembre 2003, il GIAR ha designato quale patrocinatore d'ufficio l'avv. Y.________;
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che l'istante ha impugnato questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) chiedendo di annullarla e di nominare il legale proposto;
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che la CRP ha respinto con sentenza del 7 novembre 2003 il ricorso, ritenendo abusiva la richiesta;
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che l'istante impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e in via subordinata di designare l'avv. X.________ quale patrocinatore d'ufficio;
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che egli postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che nel ricorso è fatta valere una violazione degli art. 8 cpv. 1, 9, 29, 32 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU;
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che il ricorrente critica essenzialmente la mancata nomina da parte delle Autorità cantonali del suo precedente difensore di fiducia quale patrocinatore d'ufficio;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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e considerando in diritto:
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii);
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che, secondo l'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; contro altre decisioni incidentali esso è ammissibile soltanto se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG);
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che la decisione che respinge una domanda di sostituzione del difensore d'ufficio non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale: essa non riguarda però questioni di competenza o ricusazione secondo l'art. 87 cpv. 1 OG (DTF 126 I 207 consid. 1c);
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che, diversamente dal rifiuto dell'assistenza giudiziaria, essa non provoca, di massima, nemmeno un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 126 I 207 consid. 2b, 129 I 129 consid. 1.1);
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che in effetti, qualora un difensore d'ufficio dovesse violare ripetutamente e gravemente gli obblighi professionali e deontologici danneggiando l'accusato, esso deve essere tempestivamente sostituito d'ufficio (DTF 126 I 194 consid. 3d, 120 Ia 48 consid. 2b/bb);
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che il ricorso in esame deve quindi essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG;
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che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG);
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che le spese seguono quindi la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'avv. Y.________, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 dicembre 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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