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Informationen zum Dokument  BGer 5C.246/2003  Materielle Begründung
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BGer 5C.246/2003 vom 20.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
5C.246/2003 /bom
 
Sentenza del 20 gennaio 2004
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Hohl, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
Consumedia sagl,
 
convenuta e ricorrente, rappresentata dal socio e gerente Matteo Cheda,
 
contro
 
Guido Brioschi,
 
Luisa Gianella,
 
attori e opponenti,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Daniele Timbal.
 
Oggetto
 
diritto di risposta,
 
ricorso per riforma del 5 dicembre 2003 contro la sentenza emanata il 3 novembre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Gli avvocati Luisa Gianella e Guido Brioschi hanno chiesto alla Consumedia sagl, la quale pubblica una rivista bimestrale su cui è apparso un articolo concernente i due legali, di procedere alla diffusione di una loro risposta ai sensi dell'art. 28g CC. In seguito al rifiuto della Consumedia sagl, Luisa Gianella e Guido Brioschi hanno domandato al Pretore di Lugano di ordinare alla menzionata società di pubblicare il testo della risposta ad essa già inviato. L'istanza è stata parzialmente accolta con giudizio del 15 aprile 2003 e alla società convenuta è stato ordinato di pubblicare un testo modificato della risposta. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali di fr. 50.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e le ripetibili sono state compensate.
 
2.
 
Con sentenza 3 novembre 2003, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello della convenuta e ha confermato la decisione di primo grado. La Corte cantonale ha indicato che, qualora l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisca il diritto di risposta, l'interessato può rivolgersi al giudice, il quale può accogliere l'istanza anche solo in parte, modificando entro determinati limiti il testo della risposta. In concreto, secondo i giudici cantonali, in prima istanza sono unicamente state apportate delle lecite modifiche puntuali, senza che vi sia stata una rielaborazione del testo o siano stati introdotti nuovi elementi. Anche la suddivisione delle spese processuali e delle ripetibili effettuata nella sede pretorile rientrerebbe nella latitudine di apprezzamento di tale giudice.
 
3.
 
Con ricorso per riforma del 5 dicembre 2003 la convenuta chiede al Tribunale federale di accogliere il suo ricorso e di annullare la decisione cantonale. Protesta altresì tasse, spese e ripetibili "di ogni stadio di causa". Dei motivi del gravame si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
4.
 
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. b OG un ricorso per riforma deve contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata e della controparte, l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione cantonale e le modifiche proposte. Un semplice rimando alle conclusioni presentate nella sede cantonale non è sufficiente. In virtù della giurisprudenza sviluppata in applicazione di tale norma, un ricorrente non può - in linea di principio - limitarsi a semplicemente chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza 4C.342/2002 dell'8 gennaio 2003, consid. 1; DTF 125 III 412 consid. 1b). Le conclusioni - tendenti unicamente all'annullamento della sentenza impugnata - prese dalla convenuta alla fine del suo ricorso non ossequiano pertanto il predetto disposto di legge.
 
Sennonché nel suo gravame essa sostiene che, se, come nella fattispecie, il giornale abbia riconosciuto agli interessati di principio la facoltà di esercitare un diritto di risposta, il giudice non può procedere alla modifica del testo della risposta. Essa afferma pure che, qualora si volesse prescindere da tale opinione, le modifiche apportate dal giudice al testo della risposta eccedono in ogni caso i limiti fissati dalla giurisprudenza. Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che innanzi al Pretore essa aveva proposto la reiezione dell'istanza presentata dagli attori. In sede di appello la convenuta ha pure chiesto il rigetto dell'istanza avversaria, se, come sosteneva, le modifiche del testo dovevano rivelarsi eccessive. Ne segue che il ricorso per riforma, interpretato alla luce della sentenza cantonale e della sua motivazione (cfr. DTF 125 III 412 consid. 1b; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.4.1.3 e 1.4.2 ad art. 55 OG; Georg Messmer / Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, n. 113), dev'essere inteso nel senso che la convenuta non postula solo l'annullamento della decisione cantonale con una diversa ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili, ma pure l'integrale reiezione dell'istanza proposta dagli attori.
 
5.
 
Nell'ambito di una procedura concernente un'istanza per l'esecuzione del diritto di risposta, tendente alla diffusione di un testo, il giudice può - a determinate condizioni - ridurre, modificare ed addirittura completare il testo. La facoltà del giudice di raccorciare il testo per renderlo conforme alle esigenze legali appare evidente, atteso che essa corrisponde, dal profilo processuale, ad un parziale accoglimento della domanda. Ma pure una modifica o una completazione del testo possono avere, con riferimento al suo contenuto, gli stessi effetti di una riduzione, se con l'intervento del giudice viene diminuita la portata della risposta e ammessa una dichiarazione dal significato più ristretto di quella chiesta inizialmente. Siffatti cambiamenti sono unicamente ammissibili nella misura in cui il contenuto del testo modificato non sia più esteso di quello originariamente sottoposto all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione. Con essi è soltanto possibile affievolire il diritto di risposta chiesto dagli interessati. Il giudice può tuttavia unicamente procedere ad un parziale accoglimento dell'istanza, qualora il testo della risposta sia formulato in modo tale da permettere senza difficoltà una sua modifica volta al rispetto delle esigenze legali: non si può infatti esigere dal giudice che egli stesso rediga la risposta (DTF 117 II 1 consid. 2b/bb e 2c; 119 II 104 consid. 3e, v. anche la sentenza 5C.237/2002 del 18 febbraio 2003, consid. 2.3).
 
5.1 Secondo la convenuta, quando - come nella fattispecie - il periodico abbia di principio accettato il diritto della controparte di presentare una risposta, ma rifiuta di diffonderne il testo, il giudice non può modificare quest'ultimo. Il giudice potrebbe intervenire ed effettuare piccoli cambiamenti del tenore della risposta, al fine di renderlo conforme alle esigenze legali, unicamente nel caso in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione abbia negato il principio stesso del diritto di risposta.
 
Occorre innanzi tutto rilevare che la citazione dottrinale riportata nel gravame non si riferisce alla facoltà del giudice di cambiare il testo della risposta. Nel passaggio riprodotto nel ricorso, l'autrice della tesi citata dalla convenuta a sostegno della sua censura si esprime sul quesito di sapere se gli interessati possono chiedere al giudice la pubblicazione di un testo diverso da quello recapitato all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione (Beatrice Bänninger, Die Gegendarstellung in der Praxis, tesi Zurigo 1998, pag. 274). Atteso che in concreto la convenuta non sostiene che il testo oggetto dell'istanza giudiziaria sia differente da quello sottopostole e rifiutato prima della causa, la predetta citazione appare del tutto inconferente. Per il resto occorre rilevare che il diritto federale non prevede la restrizione proposta dalla convenuta: giusta l'art. 28l cpv. 1 CC l'interessato può rivolgersi al giudice se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente.
 
5.2 La convenuta sostiene poi che, anche qualora il Tribunale federale non volesse seguire la predetta opinione, la sentenza impugnata non rispetta quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di modifica del testo di una risposta: nella procedura giudiziaria non sono solo stati effettuati degli stralci, ma il primo paragrafo è stato suddiviso in due frasi, una per ogni avvocato, ed è stata aggiunta la frase "All'atto di costituzione della Comifin SA, Chiasso, l'avv. Gianella ha sottoscritto 1 (una) azione a mero titolo fiduciario".
 
Ora, in concreto, appare manifesto che gli stralci operati dal giudice costituiscono delle riduzioni ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Ma pure lo sdoppiamento del primo paragrafo, con l'aggiunta fatta per l'avv. Gianella, non costituisce una modifica in contrasto con la citata prassi. In tal modo è infatti stata relativizzata la dichiarazione secondo cui entrambi i legali non sono mai stati azionisti, neppure a titolo fiduciario, di una serie di società menzionate nell'articolo a cui si riferisce la risposta. Ne segue che le censure riguardanti le modifiche effettuate al testo della risposta si rivelano manifestamente infondate.
 
6.
 
Infine, la convenuta chiede al Tribunale federale di porre a carico degli attori, in applicazione degli art. 157 e 159 cpv. 6 OG, le spese processuali e le ripetibili di tutte le istanze. Tale richiesta si rivela in concreto inammissibile, poiché le predette norme permettono al Tribunale federale di ripartire diversamente le spese e le ripetibili della procedura anteriore unicamente qualora esso modifichi nel merito la sentenza dell'autorità inferiore (DTF 91 II 146 consid. 3). Inoltre, nella misura in cui la convenuta abbia inteso criticare la sentenza di appello indipendentemente dall'esito del presente rimedio, la censura si rivela pure inammissibile, poiché con un ricorso per riforma può unicamente essere fatta valere la violazione del diritto federale, mentre la tassa di giustizia e le ripetibili innanzi alla prima e alla seconda istanza sono state fissate in applicazione del diritto di procedura cantonale.
 
7.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è ammissibile, manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli attori, che non sono stati invitati a presentare una risposta.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 gennaio 2004
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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