BGer H 123/2003 | |||
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BGer H 123/2003 vom 13.02.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 123/03
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Sentenza del 13 febbraio 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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S._________, Italia, ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 5 febbraio 2003)
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Fatti:
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A.
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A.a Mediante decisione del 10 gennaio 2002, la Cassa svizzera di compensazione ha accordato a S._________, cittadina italiana nata il 10 gennaio 1939, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 70.- mensili con effetto dal 1° febbraio 2002 - stante una durata contributiva di 4 anni e 9 mesi, una scala rendite 03 e un reddito annuo medio determinante di fr. 7'416.- - precisando che tale importo le sarebbe stato pagato fino al raggiungimento dell'età pensionabile del marito (E.________), dopodiché l'amministrazione avrebbe proceduto ad effettuare il calcolo delle prestazioni individuali di vecchiaia da attribuire a ciascuno dei coniugi. L'interessata si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di una liquidazione forfetaria in luogo della rendita mensile. Per giudizio del 27 maggio 2002 il giudice commissionale ha respinto il gravame, facendo notare che, conformemente a una costante pratica amministrativa e giudiziaria, la questione dell'eventuale diritto all'indennità forfetaria si sarebbe potuta porre soltanto al compimento dell'età pensionabile del marito, nato il 9 ottobre 1937.
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A.b In seguito al compimento del 65° anno di età da parte di quest'ultimo, la Cassa svizzera di compensazione, ripartiti per metà i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio, con decisione del 23 ottobre 2002 ha erogato - a decorrere dal 1° novembre 2002 e in sostituzione della prestazione finora corrisposta - in favore di S._________ una rendita ordinaria di fr. 117.- mensili, stante una durata contributiva di 4 anni e 9 mesi, una scala rendite 05 e un reddito annuo medio determinante di fr. 11'124.-. Con provvedimento di stessa data, la Cassa ha quindi assegnato al marito una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 140.- mensili sulla base di una durata contributiva di 6 anni e 3 mesi, una scala rendite 06 e un reddito annuo medio determinante di fr. 11'124.-.
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B.
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Appellandosi alle considerazioni della pronuncia commissionale del 27 maggio 2002, S._________ si è nuovamente aggravata alla Commissione di ricorso, la quale però, dopo avere rilevato che l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - non prevederebbe più, contrariamente a quanto stabilito dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, simile possibilità di liquidazione, per giudizio del 5 febbraio 2003 ha ancora una volta negato il riconoscimento di una indennità forfetaria.
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C.
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S._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Facendo valere di avere maturato il diritto alla prestazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC e prevalendosi nuovamente delle indicazioni fornite dall'autorità commissionale in occasione della pronuncia del 27 maggio 2002, l'interessata ripropone le richieste di prima sede.
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La Cassa come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), interpellato da questa Corte per un preavviso, postulano la reiezione del gravame. Con atto del 20 ottobre 2003 S._________ si è riconfermata nelle proprie conclusioni.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità commissionale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in luogo della rendita di vecchiaia assegnatale dalla Cassa. Non controverso è per contro il conteggio dei contributi posto alla base della prestazione accordata.
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2.
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Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente alla decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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La ricorrente è una cittadina italiana che, dopo alcuni anni di attività lucrativa in Svizzera, ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. In considerazione di questa fattispecie internazionale, concernente una cittadina dell'UE, si pone la questione di sapere se e in quale misura l'ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile alla presente procedura. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è entrato in vigore successivamente al compimento, da parte dell'interessata, dell'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia svizzera (63 anni: art. 21 cpv. 1 LAVS in relazione con la lett. d cpv. 1 disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS), ma comunque precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa.
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4.
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4.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.
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4.2 L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118 del regolamento n. 574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.
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4.2.1 Quanto all'art. 94 del regolamento n. 1408/71, il suo n. 1 si limita a stabilire che detto ordinamento - per ovvie ragioni di certezza del diritto, e a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato (cfr. a tal proposito per es. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CdGCE] del 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. 1985 pag. 327, punto 20) - non istituisce alcun (nuovo) diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore nello Stato interessato (cfr. Rose Langer, in: Maximilian Fuchs [editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3a ed., Baden-Baden 2002, pag. 549). Dal canto suo, il n. 3 della norma - stante il quale, fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel territorio dello Stato membro interessato - non disciplina la questione in esame, atteso che l'oggetto del giudizio non verte sull'acquisizione di un diritto in virtù del regolamento n. 1408/71. Né esso verte propriamente sulla liquidazione o sul ripristino di una prestazione che, prima della data determinante, non era stata liquidata o era stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato (n. 4), la possibilità di liquidazione in capitale non essendo in primo luogo riconosciuta agli stessi cittadini svizzeri o ai residenti in Svizzera.
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4.2.2 L'art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nei casi in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione (sentenza CdGCE del 7 maggio 1998, causa C-113/96, G., Racc. 1998 pag. I−2461, punto 44), stabilisce che se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato (per la Svizzera: il 1° giugno 2002) e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a questa data, una doppia liquidazione: al tempo stesso conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri in causa, per il periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo. Inoltre, esso prevede anche che, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione (art. 118 n. 1 lett. b).
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Orbene, anche qui, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di specie appare dubbia non fosse altro per il fatto che la domanda di prestazione ha già dato luogo a una prima liquidazione, anche se provvisoria, precedentemente all'entrata in vigore dell'ALC e dei regolamenti comunitari cui è fatto riferimento.
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5.
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In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato secondo il diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione (DTF 128 V 318 seg. consid. 1c; sentenza CdGCE del 22 febbraio 2001 nelle cause riunite C-52/99 e C-53/99, C. e V., Racc. 2001 pag. I-1395 segg., punto 21; sentenza CdGCE del 21 gennaio 1999, causa C-120/97, U., Racc. 1999 pag. I−223 segg., punto 32; cfr. pure Susanne Leuzinger-Naef, Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EU, in: SJZ 99/2003 pag. 194; Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Abkommen über die Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).
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6.
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6.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).
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6.2 Facendo valere di avere maturato il diritto all'indennità forfetaria già nel gennaio 2002, in occasione del compimento del suo 63° anno di età, quando l'ALC non era ancora entrato in vigore, la ricorrente fa risalire a tale data il momento determinante e pretende così che la domanda sia disciplinata dalla menzionata normativa convenzionale italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale. Sulla base del suo art. 7 lett. a, nel tenore vigente successivamente alla modificazione apportata dal secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima, in vigore dal 1° febbraio 1982 - a norma del quale qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta -, l'interessata avrebbe in questo modo effettivamente diritto a un'indennità forfetaria dal momento che la rendita accordatale di fr. 117.- mensili rappresenta l'11,36% della rendita ordinaria completa (fr. 1'030.- mensili), calcolata sulla base di un periodo di contribuzione massimo di 44 anni e di un reddito annuo medio determinante corrispondente a quello della ricorrente.
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6.3 Sennonché, tale ipotesi è contraria ai principi giurisprudenziali sviluppati in materia dal Tribunale federale delle assicurazioni.
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6.3.1 Secondo il diritto svizzero in vigore dal 1° gennaio 1997, i redditi determinanti ai fini del calcolo della rendita conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS). Ritenuto che le basi di calcolo di una rendita di vecchiaia possono essere diverse al momento in cui sorge il diritto a tale prestazione per il primo coniuge da quello in cui esso matura anche per il secondo, detta ripartizione (splitting) avviene alla data in cui entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 3 lett. a LAVS).
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6.3.2 In considerazione di questo ordinamento, la presente Corte ha affermato, a più riprese, il principio per cui il coniuge di una persona che ha versato dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere può esigere il pagamento dell'indennità forfetaria soltanto al momento in cui entrambi i consorti maturano il diritto a una rendita, vale a dire solo nel momento in cui anche per il secondo si realizza il rischio assicurato, posto che, nel frattempo, il coniuge, il cui evento assicurativo si è già verificato, beneficia di una prestazione sotto forma di rendita che verrà poi, se del caso, adattata (sentenza del 18 dicembre 2002 in re W., H 152/02, consid. 4.3, nel cui ambito questa Corte ha ribadito la validità, mutatis mutandis, delle considerazioni sviluppate in DTF 116 V 8 anche con riferimento alle modifiche introdotte dalla 10a revisione dell'AVS; cfr. pure sentenza del 29 aprile 2002 in re E. G., H 347/01).
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6.3.3 Tale condizione essendosi avverata per il marito della ricorrente - nato il 9 ottobre 1937, anch'egli assicurato all'AVS svizzera - in seguito al compimento, da parte sua, del 65° anno di età (v. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), un eventuale diritto all'indennità forfetaria non poteva insorgere prima del 9 ottobre 2002. Dal che si deve dedurre che lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è realizzato in questa data, quando il nuovo ordinamento era già entrato in vigore.
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6.4 Da quanto precede discende pertanto l'applicabilità ratione temporis dell'ALC e dei regolamenti cui è fatto riferimento, pacifica essendo per il resto l'applicabilità di tale regolamentazione dal profilo personale - la ricorrente, cittadina di uno Stato membro, essendo qualificabile come una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71) - e materiale - il regolamento n. 1408/71 applicandosi a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia (art. 4 n. 1 lett. c del predetto regolamento).
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7.
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7.1 Gli art. 45 segg. del regolamento n. 1408/71 non prevedono, direttamente o indirettamente - in virtù del rinvio alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile (cfr. art. 46 n. 1 lett. a punto i e n. 2 del predetto regolamento, giusta il quale l'autorità competente [svizzera] calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a norma delle sole disposizioni della legislazione [LAVS] che essa applica) - alcuna modalità di liquidazione forfetaria delle pretese pensionistiche di vecchiaia.
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7.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, le convenzioni bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Similmente, gli art. 6-8 del regolamento n. 1408/71, sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'allegato III del regolamento (art. 7 n. 2 lett. c del regolamento n. 1408/71; cfr. pure sentenza del 18 settembre 2003 in re D., I 449/03, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale; FF 1999 V 5275).
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7.3 L'Allegato III, parte A, del regolamento n. 1408/71 menziona, in ambito comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale tra i singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del regolamento. Per la Svizzera vale per contro quanto stabilito dalla cifra 1 lett. i della Sezione A dell'Allegato II ALC, la quale enuncia quali norme convenzionali relative alla sicurezza sociale concluse dal nostro Paese con singoli Stati membri della Comunità europea continuano ad essere applicabili e devono essere aggiunte nell'Allegato III, parte A (del regolamento n. 1408/71, n.d.r). In particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-svizzeri, quest'ultima disposizione precisa che rimangono applicabili l'art. 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo, come pure l'art. 9 par. 1 di detta Convenzione. Non contemplato è per contro il disposto dell'art. 7 lett. a della medesima Convenzione.
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7.4 Ora, essendo in concreto il campo di applicazione dell'ALC, rispettivamente dei regolamenti di riferimento, da un lato, e della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962, dall'altro, identico - entrambi gli ordinamenti disciplinando la liquidazione delle prestazioni pensionistiche in caso di vecchiaia e morte -, e non prevedendo l'ALC alcuna riserva espressa in favore del mantenimento della regolamentazione di cui all'art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera, se ne deve concludere che la rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. FF 1999 V 5295; Roland. A. Müller, Soziale Sicherheit, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Roger Zäch [editori], Bilaterale Verträge Schweiz - EG, Zurigo 2002, pag. 167; Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale 2002, pag. 81; Beatrix De Cupis, Les prestations de l'AVS et de l'AI, in: Erwin Murer [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001, pag. 145 seg.). La soppressione di questa forma di liquidazione è dovuta al fatto che i versamenti all'estero devono avvenire secondo le stesse modalità dei pagamenti interni (Jürg Brechbühl, Die Auswirkungen des Abkommens auf den Leistungsbereich der ersten und der zweiten Säule, in: Erwin Murer [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, pag. 109).
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7.5 Né la normativa bilaterale italo-svizzera potrebbe altrimenti essere richiamata - in applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla CdGCE in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni - in ragione del fatto che essa sarebbe, per gli assicurati, maggiormente favorevole rispetto alla nuova disciplina prevista dall'ALC e dai regolamenti di riferimento (sentenza del 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. 1991 pag. I-323; cfr. pure sentenze del 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. 2002 pag. I-1261, e 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. 1995 pag. I-3813. Sulla rilevanza, per i tribunali svizzeri, della prassi da essa instaurata cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, a norma del quale, nella misura in cui l'applicazione dell'accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma [21 giugno 1999]).
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Come già osservato dal Tribunale federale delle assicurazioni in occasione di una recente sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, indipendentemente dal fatto che la sospensione delle convenzioni bilaterali disposta dall'art. 20 ALC abbia - come evidenzia l'UFAS - o meno reso inapplicabile la citata giurisprudenza della CdGCE, una ripresa dei principi ivi sviluppati dev'essere esclusa nel presente contesto. A ben vedere, infatti, il sistema istituito dall'ordinamento bilaterale italo-svizzero, accordante all'assicurato il diritto a una indennità forfetaria, non può definirsi senz'altro maggiormente vantaggioso rispetto a quello instaurato dall'ALC e dai regolamenti di riferimento, l'indennità forfetaria non costituendo, di per sé, una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configurando unicamente una diversa modalità di pagamento della stessa.
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8.
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Per il resto, a torto S._________ invoca, a fondamento della domanda ricorsuale, la tutela della propria buona fede.
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Nel giudizio impugnato, cui si rinvia, la precedente istanza ha già debitamente ricordato le condizioni poste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di tale tutela, rammentando in particolare come il mutamento dell'ordinamento giuridico osti fondamentalmente all'invocazione di esso principio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a, no. KV 171 pag. 281 consid. 3b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). A ciò si aggiunge l'assenza di un'assicurazione di un'autorità, sulla quale potere fondare l'invocata tutela della legittima fiducia (DTF 129 I 170 consid. 4.1; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 627), ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, nessuna simile assicurazione può essere dedotta dal giudizio commissionale del 27 maggio 2002, il giudice di prime cure essendosi in esso unicamente limitato a rilevare come la pratica amministrativa posticipi "l'eventuale diritto all'indennità forfetaria al compimento dell'età pensionabile del coniuge", evidenziando così la natura meramente ipotetica della prestazione.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 febbraio 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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