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Informationen zum Dokument  BGer 1P.747/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.747/2003 vom 23.02.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.747/2003 /col
 
Sentenza del 23 febbraio 2004
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Féraud e Fonjallaz,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
i coniugi A.________,
 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Leonardo Delcò,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (istanza di promozione dell'accusa),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
 
7 novembre 2003 della Camera dei ricorsi penali
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 18 giugno 2002 B.________ è deceduta per annegamento al Lido comunale di Lugano. Dopo aver completato le informazioni preliminari in seguito alla segnalazione dell'11 giugno 2003 dei coniugi A.________, genitori della vittima, il procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), ritenuto che non erano ravvisabili responsabilità di terzi, con decisione del 23 settembre 2003, ha decretato il non luogo a procedere.
 
B.
 
Contro questo decreto i coniugi A.________ hanno presentato, il 6 ottobre 2003, un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, statuendo il 7 novembre 2003, l'ha dichiarata irricevibile.
 
C.
 
I coniugi A.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP non ha presentato osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 302 consid. 1, 337 consid. 1).
 
1.2 I ricorrenti, richiamando l'art. 88 OG, deducono la loro legittimazione a ricorrere dalla circostanza che la decisione impugnata ha respinto la loro istanza di promozione dell'accusa.
 
1.2.1 Secondo la giurisprudenza la pretesa punitiva compete esclusivamente allo Stato, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale riconosca al leso la qualità di parte (art. 88 OG; DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Di conseguenza, il leso, o la parte civile, non ha la veste ai sensi dell'art. 88 OG per impugnare nel merito la sentenza penale di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento penale con un ricorso di diritto pubblico, adducendo ch'essa violerebbe la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicazione della legge, nell'accertamento dei fatti, nella valutazione delle prove o nell'apprezzamento della loro rilevanza (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 97 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1b). Tuttavia, la parte civile può far valere con questo rimedio, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 e seg. Cost. e 6 CEDU le conferiscono quale parte e la cui inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a).
 
1.2.2 La legittimazione ricorsuale è inoltre riconosciuta a chi è vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), vale a dire alla persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (cfr. art. 2 cpv. 1 LAV). I ricorrenti non richiamano questa legge, né la invocano per fondare la loro legittimazione, né fanno valere una violazione delle norme cantonali che disciplinano questa materia (art. 84-94 CPP/TI).
 
L'entrata in vigore della LAV, a partire dal 1° gennaio 1993, ha rafforzato la posizione processuale della vittima di un reato (causa 6P.140/ 1999, sentenza del 21 dicembre 1999, consid. 3a-c, apparsa in RDAT I-2000, n. 52 pag. 496, v. anche n. 53). Ciò vale, in particolare, per la sua legittimazione ricorsuale. L'art. 8 cpv. 1 lett. b LAV prevede infatti che la vittima può chiedere che un tribunale si pronunci sul rifiuto di aprire il procedimento penale o sulla desistenza; inoltre, secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, la vittima può impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell'imputato, sempre ch'essa abbia partecipato alla procedura e nella misura in cui la decisione riguardi le sue pretese civili o possa influenzare negativamente il giudizio in merito a queste ultime. La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV).
 
1.2.3 B.________, deceduta per annegamento, è vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, indipendentemente dalla questione di sapere se un eventuale autore sia stato individuato o se sia colpevole (DTF 125 II 265 consid. 2). I ricorrenti sono i genitori della vittima; l'art. 2 cpv. 2 LAV li parifica quindi, per l'esercizio di certi diritti (consulenza, diritti processuali e pretese civili, indennizzo e riparazione morale), alla vittima diretta (DTF 122 II 315 consid. 2b). L'art. 8 cpv. 1 lett. b LAV conferisce alla vittima il diritto di chiedere che un tribunale si pronunci sul rifiuto di aprire il procedimento o sulla desistenza.
 
1.3 La vittima deve addurre quali pretese civili potrebbe far valere e indicare perché sarebbero adempiute le condizioni dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV (DTF 120 IV 44 consid. I/4 pag. 51; cfr. anche 127 IV 189 consid. 2b, 215 consid. 2d; cfr. gli art. 9 LAV e 94 CPP/TI). Ciò non è il caso quando è impugnata, come nella fattispecie, una decisione giudiziaria che conferma un decreto di non luogo a procedere, visto che, di massima, non si può rimproverare alla vittima di non aver fatto valere formalmente pretese civili in questo stadio della procedura, potendo farle valere in seguito, segnatamente nell'ambito del dibattimento (cfr. art. 77 cpv. 2 e 251 cpv. 3 CPP/TI; DTF 120 Ia 101 consid. 2b pag. 106, 120 IV 44 consid. I/4a pag. 53). Con l'istanza di promozione dell'accusa i ricorrenti si sono espressamente costituiti parte civile (art. 69 cpv. 1 CPP/TI) e hanno partecipato alla procedura cantonale. Di massima sarebbero quindi adempiute le condizioni poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV ed essi sarebbero legittimati a censurare, con il ricorso di diritto pubblico, i contestati accertamenti di fatto e il criticato apprezzamento delle prove compiuti dalle autorità cantonali (DTF 120 Ia 157 cpv. 2c; Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 e 14 all'art. 67 e pag. 269 e segg. riguardo alle norme cantonali relative alla LAV).
 
1.4 La legittimazione può essere per contro negata alla vittima, quand'essa, nel procedimento penale, rinunci espressamente a far valere pretese civili (DTF 120 Ia 101 consid. 2b pag. 106, 120 IV 44 consid. I/4b pag. 54).
 
I ricorrenti, patrocinati da un legale, non accennano affatto alla LAV, né fanno valere d'avere chiesto, o che intenderebbero chiedere, un indennizzo e la riparazione morale, né adducono di voler esercitare diritti processuali in relazione a loro pretese civili. Spetta infatti ai ricorrenti addurre i fatti che considerano idonei a fondare la loro legittimazione, affinché il Tribunale federale possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in maniera attuale e personale, i loro interessi giuridicamente protetti (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto). Nella fattispecie è nondimeno manifesto ch'essi potrebbero far valere, se del caso, una pretesa civile propria derivante da un eventuale torto morale subito (art. 47 CO) ed essi possono esercitare i diritti procedurali, segnatamente quello di ottenere una decisione motivata e che la loro istanza sia esaminata, anche se non direttamente connessi a un risarcimento (DTF 119 IV 174 consid. 5d, 120 Ia 101 consid. 3b). L'agire dei ricorrenti e le loro affermazioni, di cui si dirà in seguito, non possono d'altra parte essere assimilabili a una rinuncia espressa a far valere pretese civili. Ad essi dev'essere pertanto riconosciuta la legittimazione secondo la LAV.
 
Nell'atto di ricorso, essi sottolineano tuttavia di non perseguire uno scopo vendicativo, né necessariamente di voler individuare e far accertare dall'autorità eventuali responsabilità di terzi; loro desiderio è che venga fatta giustizia e, segnatamente, che siano migliorate le misure di sicurezza vigenti nella struttura balneare per evitare, in futuro, altre tragedie. Ora, ricordato che il ricorso di diritto pubblico non è dato per tutelare l'interesse generale o interessi di fatto (art. 88 OG; DTF 129 I 113 consid. 1.2), nella misura in cui il ricorso fosse presentato unicamente a tutela dell'interesse generale esso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione.
 
2.
 
2.1 La Corte cantonale ha ritenuto l'istanza di promozione dell'accusa non sufficientemente precisa riguardo alle ipotesi accusatorie e ai seri indizi di colpevolezza e, rilevato ch'essa non poteva sostituirsi in tale ambito agli istanti, l'ha dichiarata irricevibile. La CRP ha rilevato che nell'istanza i ricorrenti si sono limitati ad affermare che, anche volendo sottoscrivere il modo di vedere del PP, rimaneva aperta la questione di sapere se i bagnini abbiano violato una norma penale, accennando in merito ai reati di omissione di soccorso e/o falsa testimonianza.
 
2.2 I ricorrenti sono legittimati a far valere che la loro istanza non sarebbe stata esaminata a torto nel merito. Quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve tuttavia addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
 
2.3 I ricorrenti criticano la decisione impugnata, definendola arbitraria e carente di motivazione. Essi adducono d'aver indicato, nella loro istanza, due ipotesi di reato (omissione di soccorso e/o falsa testimonianza): precisano di non aver richiamato quella di omicidio colposo, riservandosi d'invocarla, se del caso, a dipendenza delle risultanze della richiesta completazione delle informazioni preliminari. Rilevano d'aver chiesto la riaudizione di determinati testimoni e di procedere alla ricerca di eventuali altre persone che avessero assistito al sinistro. A loro dire, l'interrogatorio di due ragazze, che avrebbero visto una persona in difficoltà e segnalato l'episodio ai bagnini, che non sarebbero intervenuti, o comunque lo avrebbero fatto solo tardivamente, non avrebbe dovuto essere effettuato dalla polizia, ma da parte di personale specializzato, segnatamente da parte di uno psicologo; ciò a maggior ragione vista la giovane età delle testimoni e la circostanza che queste erano andate a nuotare al lago disattendendo un divieto dei loro genitori. Le due ragazze non avrebbero avuto alcun interesse a inventare una siffatta storia, a riferirla ai loro insegnanti e a una conoscente e, dopo un anno, a confermarla dinanzi alla polizia. Secondo i ricorrenti, le contraddizioni e le imprecisioni sugli orari, le versioni contrastanti sul loro agire, su quello dei bagnini e sulle postazioni di questi ultimi, non muterebbero il fatto che le due testimoni hanno dichiarato di aver visto una persona in difficoltà e d'aver allarmato i bagnini, anche se questi negano che qualcuno avrebbe segnalato loro una situazione anomala e, di conseguenza, di non essere intervenuti.
 
2.4 Dagli accertamenti medico-legali esterni, esperiti dall'Istituto cantonale di patologia di Locarno, risulta che la vittima era entrata in acqua verso le ore 16.00: le ricerche, scattate verso le 21.00 dopo il suo mancato rientro al domicilio, si sono concluse la mattina seguente con il ritrovamento del cadavere al largo del lago. Si rileva inoltre che la vittima, ottima nuotatrice secondo il padre, era affetta da diabete insulinodipendente ed epilessia e che, a causa di queste patologie, soffriva di crisi ipoglicemiche ed epilettiche. È stato ritenuto attendibile, che il decesso sia stato causato da insufficienza cardiorespiratoria acuta da asfissia meccanica violenta per annegamento; è stata per contro esclusa con certezza l'azione di terzi e rilevato che non sussistevano elementi contrastanti un'ipotesi di natura accidentale.
 
2.5 Sulla base della segnalazione dell'11 giugno 2003 dei ricorrenti, il PP aveva assunto ulteriori informazioni preliminari, segnatamente l'audizione delle due ragazze che si trovano al Lido, come pure l'interrogatorio della docente cui esse avevano riferito l'episodio, di altri testimoni e, nuovamente, dei due bagnini. Il decreto di non luogo a procedere si limita a rilevare che, anche in seguito a tali accertamenti, non emergono responsabilità a carico di terzi in nesso causale con la morte della donna: il PP non ha tuttavia proceduto a una valutazione delle contrapposte dichiarazioni delle ragazze, concernenti un'asserita omissione di soccorso, e quelle dei bagnini, né ha spiegato perché, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, non sarebbe stato necessario assumerne altre. Certo, nel rapporto di complemento, la polizia cantonale esprimeva, in maniera generica, seri dubbi sulla compatibilità dell'avvenimento descritto dalle testimoni (in particolare riguardo all'orario, alle versioni contrastanti sul loro agire, su quello dei bagnini e sulle relative postazioni) con quanto realmente avvenuto. Spettava nondimeno al PP esprimersi al riguardo, come pure sulla circostanza che la vittima, secondo le testimoni, nuotasse fuori dal limite consentito (linea esterna dei galleggianti).
 
2.6 Vista la manifesta insufficiente motivazione del decreto di non luogo a procedere, e quindi dei motivi posti a suo fondamento, nella fattispecie la tesi della Corte cantonale, secondo cui l'istanza di promozione dell'accusa non sarebbe sufficientemente motivata, anche se non priva di fondamento, appare eccessivamente severa (cfr. causa 6P.140/1999, sentenza del 21 dicembre 1999, consid. 5b). Nell'istanza sono indicati infatti gli asseriti seri indizi di colpevolezza e le nuove prove da assumere, come richiesto dalla prassi della CRP (cfr. Rep 1994 n. 115): sono inoltre addotte le ipotesi accusatorie, nonché i fatti e le omissioni che adempirebbero gli estremi dei prospettati reati, come pure la loro qualificazione giuridica. Ciò vale a maggior ragione, visto che nel criticato decreto di non luogo a procedere il PP, senza esprimersi sui (contraddittori) accertamenti di fatto e senza effettuare una valutazione delle prove, segnatamente delle discordanti dichiarazioni delle ragazze e dei bagnini e senza pronunciarsi sulla loro rilevanza o sull'eventuale assunzione o meno di nuove prove, si è limitato ad asserire, in maniera del tutto perentoria, che non emergevano responsabilità a carico di terzi. Nel caso di specie, di fronte a queste manifeste carenze di motivazione del decreto di non luogo a procedere non si potevano quindi porre esigenze troppo severe alla motivazione dell'istanza di promozione dell'accusa.
 
3.
 
Ne consegue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG), mentre si giustifica di assegnare ai ricorrenti un'indennità per ripetibili della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
 
2.
 
Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 febbraio 2004
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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