BGer 1A.254/2003 | |||
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BGer 1A.254/2003 vom 11.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.254/2003 /bom
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Sentenza dell'11 marzo 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Féraud, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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W.________,
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P.________,
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ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. Rossano Pinna, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 15 ottobre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico. Il 4 ottobre 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione di conti intestati alla C.________ e alla U.________, indicate in un complemento rogatoriale. Con sentenza del 13 marzo 2001 (causa 1A.285/2000) il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dalle due società, mentre con sentenza del 15 febbraio 2002 (1A.37/2002) ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un'ulteriore trasmissione di giustificativi bancari.
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B.
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Mediante complementi del 20 maggio e del 21 giugno 2002 la Procura di Milano ha chiesto alle Autorità svizzere di eseguire ulteriori misure di assistenza nell'ambito del procedimento penale contro V.________, B.________, F.________ e P.________, per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio.
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Con ordinanza di entrata in materia del 25 giugno 2002 il MPC ha ammesso le domande complementari e, come chiesto dall'autorità estera, ha ordinato, per quanto qui interessa, la perquisizione e il sequestro presso l'abitazione e lo studio professionale, ubicato all'interno della Banca Arner di Lugano, di documenti in possesso dell'indagato P.________. Il 26 giugno e il 31 luglio 2002, oltre a vari documenti, è stato sequestrato un fascicolo denominato "W.________". Il MPC ha offerto all'indagato la possibilità di esprimersi sull'eventuale trasmissione della documentazione sequestrata: nelle sue osservazioni P.________ non ha indicato dettagliatamente quali documenti del citato fascicolo non sarebbero rilevanti per il procedimento penale estero.
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Mediante decisione di chiusura (parziale) del 15 ottobre 2003, il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia del menzionato fascicolo e del verbale di sequestro del 31 luglio 2002.
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C.
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La W.________ e P.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullare la decisione impugnata siccome non motivata e, in via subordinata, di trasmettere loro le osservazioni del MPC per esprimersi al riguardo. Nel merito postulano di annullare la decisione impugnata e, in via subordinata, di invitare l'Ufficio federale di giustizia (UFG) a richiedere determinate informazioni complementari alla Procura di Milano e di sospendere la procedura ricorsuale, concedendo alle parti la facoltà di esprimersi sulla risposta prodotta dall'autorità richiedente.
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L'UFG propone la reiezione del ricorso, il MPC, rinunciando a formulare osservazioni, chiede di respingerlo in quanto ammissibile.
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Diritto:
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1.
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1.1
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2).
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1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1).
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1.3 La legittimazione di P.________, sottoposto direttamente a una perquisizione domiciliare, é pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP), mentre essa dev'essere negata alla W.________. Quest'ultima, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda sulla circostanza che la documentazione di cui è ordinata la trasmissione la concerne direttamente.
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Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario, del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b, art. 9a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 2b; cfr. anche DTF 127 II 104 consid. 2). Gli interessati, toccati solo in maniera indiretta, non possono impugnare quindi provvedimenti che concernono, segnatamente, il sequestro di documenti in mano di terzi (art. 9a lett. b OAIMP; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 123 II 153 consid. 2b, 161 consid. 1d/aa e bb, 122 II 130 consid. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 310). A detta ricorrente dev'essere pertanto negata la legittimazione a ricorrere.
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1.4 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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2.
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2.1 Il ricorrente incentra le critiche sull'asserita lacunosità della rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996 e adduce ch'essa né indicherebbe gli atti illeciti né preciserebbe il suo coinvolgimento in questi supposti reati. Aggiunge che anche la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione riguardo al principio della doppia punibilità e al rispetto del principio della proporzionalità, limitandosi, in quest'ambito, a elencare i reati di appropriazione indebita aggravata, riciclaggio di denaro, favoreggiamento, ricettazione, falsità in documenti e truffa in materia fiscale.
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Il ricorrente si limita tuttavia a riproporre, in gran parte, le censure già sollevate da altre società nell'ambito di precedenti vertenze concernenti la medesima rogatoria e complementi analoghi (v. anche l'analoga causa 1A.253/2003, decisa con sentenza odierna): critiche già ritenute prive di fondamento. L'ammissibilità della richiesta iniziale è infatti già stata accertata dal Tribunale federale, che ha altresì ritenuto l'esposto dei fatti, non lacunoso e conforme alle esigenze poste dagli art. 14 CEAG e 28 AIMP (cause 1A.285/2000, sentenza del 13 marzo 2001, consid. 1b, e 1A.267/1999, sentenza del 7 gennaio 2000). Il ricorrente si limita del resto a sostenere, senza meglio precisare l'assunto, che i fatti contenuti nei complementi del 20 maggio e del 21 giugno 2002 divergerebbero l'uno dall'altro; ne deduce che si sarebbe in presenza di una nuova rogatoria. L'assunto non regge. È infatti manifesto che i complementi litigiosi s'innestano sulla richiesta iniziale, integrandola, come peraltro espressamente indicato negli stessi. La circostanza ch'essi espongano e precisino i fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale è dovuto all'avanzamento delle indagini e alle nuove risultanze processuali. Queste indicazioni permettono di capire in maniera sufficiente i fatti, già noti, oggetto dei complementi litigiosi, di cui il ricorrente non dimostra la contraddittorietà. Ne discende che le censure ricorsuali sull'asserita lacunosità dei complementi rogatoriali non reggono, come neppure quelle inerenti a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata. La richiesta di invitare l'Autorità richiedente a fornire informazioni complementari deve pertanto essere disattesa.
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2.2 Il ricorrente rileva che nei complementi del 20 maggio e del 21 giugno 2002 (e in uno ulteriore del 5 settembre 2002) l'autorità estera sostiene che l'ultima cessione sui diritti televisivi destinati al mercato italiano da parte di due società a due altre società maltesi sarebbe avvenuta senza alcuna giustificazione commerciale: essa non menziona tuttavia alcuna indicazione temporale, impedendo in tal modo di verificare se l'asserito aumento del valore sia giustificato o meno. Ora, ricordato che spetta al giudice estero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), il ricorrente disattende che i complementi non si limitano a questa transazione e che, vista la complessità della fattispecie, l'autorità richiedente necessita di tutte le informazioni, riferibili a diverse società.
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2.3 Il ricorrente ravvisa inoltre una violazione del principio della proporzionalità e, adducendo l'assenza dei requisiti per la punibilità dei reati, specialmente riguardo all'accusa di falso in bilancio, sostiene che gli atti litigiosi non sarebbero più utilizzabili nel procedimento estero, anche perché le informazioni contenutevi non sarebbero idonee a comprovare il teorema degli inquirenti italiani. L'assunto non regge, la valutazione delle prove spettando in primo luogo al giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza. Anche la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di un quesito relativo alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). L'utilità e la rilevanza potenziale per il procedimento estero degli atti litigiosi, sequestrati presso un indagato e concernenti una società coinvolta nelle sospettate transazioni, non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b) e la connessione tra le fattispecie oggetto di indagini e questi documenti è data (DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468).
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2.4 Come il Tribunale ha già avuto occasione di rilevare, con l'entrata in vigore, il 16 aprile 2002, delle nuove norme italiane in materia di reati societari, il previgente reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 CCI), che aveva un carattere penale giustificante l'assistenza, è stato sostituito dai nuovi art. 2621 CCI (false comunicazioni sociali) e 2622 CCI (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori). Anche secondo tali norme il falso in bilancio costituisce, di massima, un illecito di natura penale e non solo di carattere amministrativo. Non spetta al Tribunale federale esaminare le questioni del regime transitorio (causa 1A.202/2002, sentenza del 14 febbraio 2003, consid. 3).
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2.5 Il ricorrente contesta l'adempimento del principio della doppia punibilità, sostenendo che l'art. 160 CP punirebbe soltanto la ricettazione di cose, e non di crediti, e adduce che i complementi litigiosi non fornirebbero sufficienti indizi riguardo all'ipotesi di frode fiscale. L'assunto non dev'essere esaminato oltre, ritenuto ch'esso non sarebbe comunque decisivo: in effetti, il ricorrente disattende che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). Ora, il Tribunale federale ha già stabilito che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (causa 1A.411/1996, sentenza del 26 marzo 1997). La stessa conclusione vale anche per l'accenno al reato di riciclaggio, come pure per il quesito di sapere se siano adempiute le condizioni del reato di frode fiscale, addotto nelle domande complementari del 2002, visto che l'assistenza dev'essere comunque concessa per altre infrazioni.
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2.6 Riguardo all'accusa di appropriazione indebita il ricorrente adduce che, secondo il diritto italiano, il reato sarebbe punibile soltanto su querela, che non risulterebbe essere stata presentata. Anche questa critica non regge, considerato che la querela penale è presupposto processuale e non condizione di punibilità (causa 1A.28/1998, sentenza dell'8 ottobre 1998, consid. 5e, apparsa in Rep 1998 134; causa 1A.213/1994, sentenza del 17 maggio 1995, consid. 3b apparsa in Rep 1995 120; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b; Zimmermann, op. cit., n. 353). Il motivo per il rifiuto della richiesta fondato sull'asserita prescrizione del reato di appropriazione indebita - quesito che peraltro nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG non dev'essere, di massima, esaminato (DTF 117 Ib 53; v. sull'ammissibilità di misure d'assistenza giudiziaria una volta intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero, DTF 126 II 462 consid. 4) - non è decisivo, sempre ritenuto che l'assistenza dev'essere comunque concessa per altri reati.
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2.7 Infine, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Anche per questo motivo, il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto.
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Del resto, contrariamente all'assunto ricorsuale, il MPC ha proceduto alla necessaria cernita del fascicolo litigioso, composto di 94 pagine, indicandone il contenuto e ritenendo, a ragione, che tali atti sono utili per il procedimento estero.
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3.
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Ne segue che il ricorso della ricorrente dev'essere dichiarato inammissibile, mentre quello del ricorrente dev'essere respinto in quanto ricevibile.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso della W.________ è inammissibile.
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2.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di P.________ è respinto.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente in ragione di 2/5 e del ricorrente in ragione di 3/5.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95799).
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Losanna, 11 marzo 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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