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Informationen zum Dokument  BGer 1A.182/2003  Materielle Begründung
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BGer 1A.182/2003 vom 26.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.182/2003 /bom
 
Sentenza del 26 marzo 2004
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________ SA,
 
ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. dott. Alessandro Martinelli,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 6 agosto 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 30 settembre 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia, che ha avviato un procedimento penale contro C.B.________, D.B.________ ed E.________ per riciclaggio di denaro (art. 648bis CP italiano), ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale. Ritenuto che le inquisite sono sospettate di aver trasferito all'estero cespiti della massa fallimentare del Gruppo F.________, facente capo a B.B.________, accusato di bancarotta fraudolenta, l'autorità estera chiedeva di individuare, in particolare, documentazione contabile e bancaria riconducibile alle citate inquisite.
 
B.
 
Con ordinanza di entrata in materia del 10 aprile 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro della documentazione, già acquisita il 6 febbraio 2003 nell'ambito di un proprio procedimento, della società fiduciaria A.________ SA di Lugano; il detentore degli atti non ha fatto uso della possibilità di esprimersi sulla prospettata trasmissione. Il MPC, con decisione di chiusura del 6 agosto 2003, ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti.
 
C.
 
La A.________ SA impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile, l'UFG di respingerlo.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 L'assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dall'Accordo complementare concluso il 10 settembre 1998 ed entrato in vigore il 1° giugno 2003 (RS 0.351.945.41). Il diritto interno, segnatamente la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale o l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 129 II 462 consid. 1.1, 124 II 180 consid. 1a).
 
1.2 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d).
 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, sottoposta direttamente a una perquisizione domiciliare, é pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP).
 
2.
 
2.1 La ricorrente considera lacunoso l'esposto dei fatti della domanda estera e contesta l'adempimento del requisito della doppia punibilità riguardo al prospettato reato di riciclaggio, visto che la rogatoria non indicherebbe il reato a monte dell'asserita operazione di riciclaggio e gli atti del prospettato reato.
 
2.2 Nella rogatoria si rileva che il 13 settembre 2002 la Svizzera mediante trasmissione spontanea di informazioni, e non di mezzi di prova (art. 10 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990, RS 0.311.53 CRic; cfr. DTF 129 II 544), ha informato l'autorità italiana dell'apertura da parte del MPC di un'inchiesta per riciclaggio nei confronti di C.B.________, D.B.________ ed E.________, titolari di tre conti presso l'UBS SA di Lugano. In seguito a questa comunicazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha avviato il procedimento penale per riciclaggio (art. 648bis CP italiano), che ha dato origine alla rogatoria litigiosa. Precisava che la posizione delle tre indagate è strettamente connessa ai fatti oggetto di un procedimento penale pendente dinanzi a essa, concernente il fallimento del Gruppo F.________, già facente capo a B.B.________, ex marito di un'inquisita rispettivamente padre delle altre. Quest'ultima inchiesta, relativa al fallimento di 13 società, si riferisce a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di frodi fiscali e di atti di bancarotta fraudolenta. L'autorità richiedente menziona, indicando persone e società coinvolte, in particolare un'operazione anomala relativa alla cessione da parte dell'indagato B.B.________ di sue quote di società controllate dal gruppo F.________ e il trasferimento all'estero di determinati beni di provenienza delittuosa, segnatamente presso una fiduciaria di Lugano. Sulla base di documentazione sequestrata e di interrogatori effettuati dalle autorità inquirenti, questa società avrebbe sottoscritto aumenti di capitale attribuendo fittiziamente partecipazioni a altre società per agevolare il riciclaggio di beni provenienti dai citati reati. Si aggiunge che dalla documentazione acquisita risulterebbe che il reato di riciclaggio sarebbe stato perpetrato mediante la distrazione dei cespiti dalla massa fallimentare e il loro trasferimento fittizio, e di denaro, a terzi e all'estero; risulterebbe inoltre il coinvolgimento nelle operazioni di distrazione e di riciclaggio di una seconda fiduciaria, segnatamente della ricorrente, presso la quale le tre inquisite avrebbero versato anche altri beni di provenienza delittuosa.
 
2.3 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG, 28 AIMP e 10 OAIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Sono rispettate altresì le esigenze dell'art. 27 n. 1 lett. b e c CRic, secondo cui la richiesta deve indicarne l'oggetto e i motivi e i fatti rilevanti delle indagini. La ricorrente disattende, del resto, che l'esposto dei fatti non si limita a quello contenuto nella rogatoria litigiosa, ma si estende anche agli allegati prodotti dall'autorità richiedente, in concreto alla documentazione sequestrata presso terzi, all'ordinanza e al decreto di sequestro emanati il 6 giugno 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia e ai verbali di interrogatorio di inquisiti.
 
2.4 La ricorrente misconosce, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciandone segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale ottica, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile" cui tende non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6 CRic, e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic, con la specifica denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 367).
 
2.5 In concreto, le operazioni indicate nella domanda denotano siffatti sospetti; del resto, già l'autorità svizzera, aprendo un procedimento penale autonomo per riciclaggio, ha ritenuto che si potrebbe essere in presenza di reati di riciclaggio: il requisito della doppia punibilità è quindi adempiuto. Non si è di fronte, d'altra parte, per i motivi esposti, alla fattispecie descritta nella sentenza del 15 luglio 2003 (causa 1A.125/2003, consid. 2.2), invocata dalla ricorrente: in quella causa, infatti, l'autorità richiedente si era limitata alla semplice congettura secondo cui gli interessati, poiché disponevano in Svizzera di fondi senza alcuna relazione con i loro redditi o la loro fortuna, avrebbero corrotto funzionari esteri, senza tuttavia fornire, contrariamente al caso di specie, indizi concreti sull'asserita attività delittuosa. Né la domanda estera costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"), ritenuto che tra le richieste misure d'assistenza e l'oggetto dell'inchiesta penale italiana sussiste una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c), non fondata unicamente, come a torto sostenuto dalla ricorrente, sui legami di parentela degli inquisiti.
 
3.
 
3.1 La ricorrente fa valere inoltre che, in assenza di sufficienti indizi di reato, non sarebbero adempiuti i requisiti, più severi, vigenti in materia di truffa in materia fiscale. Aggiunge che non sarebbero adempiute nemmeno le condizioni dell'accusa di bancarotta fraudolenta, reato indicato nella rogatoria. L'assunto non dev'essere esaminato oltre, ritenuto ch'esso non sarebbe comunque decisivo: in effetti, la ricorrente disattende che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine, 129 II 462 consid. 4.6).
 
3.2 La ricorrente sostiene che, riguardo a questi due ultimi reati, l'ipotesi accusatoria dell'autorità estera si fonderebbe unicamente su una valutazione effettuata da un intermediario finanziario, il quale avrebbe semplicemente stabilito l'esistenza di un sospetto, comunicandolo all'Ufficio di comunicazione a norma dell'art. 9 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, del 10 ottobre 1997 (RS 955.0). Gli indizi ritenuti da intermediari finanziari svizzeri si fonderebbero tuttavia, a dire della ricorrente, soltanto sulle disavventure finanziarie di B.B.________, oggetto di pubblicazioni giornalistiche, per cui le accuse formulate nella rogatoria non reggerebbero. L'assunto non è decisivo, la (contestata) valutazione delle prove spettando in primo luogo al giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244), così come la risposta al quesito di sapere se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c).
 
3.3 La ricorrente, adducendo l'impunibilità manifesta secondo il diritto italiano dei fatti esposti nella rogatoria, sostiene che il procedimento penale estero presenterebbe altre gravi deficienze secondo l'art. 2 lett. d AIMP. La censura non regge. Aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc, 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591). Inoltre, le persone giuridiche non sono legittimate a prevalersi della violazione dell'art. 2 AIMP (DTF 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b).
 
3.4 Infine, la ricorrente sostiene che i documenti di cui è ordinata la trasmissione sarebbero inutili per il procedimento estero. In tale ambito essa si limita tuttavia a rilevare, in maniera generale e con riferimento a determinati fascicoli, che la rogatoria non indicherebbe gli elementi secondo cui le società e le pratiche interessate sarebbero in relazione con gli asseriti reati. Queste critiche, non sollevate dinanzi all'autorità di esecuzione, sono tardive e quindi inammissibili. La ricorrente, come stabilito nella decisione impugnata e da essa non contestato, non ha in effetti fatto uso della facoltà concessagli dal MPC di esprimersi al riguardo. Contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), la ricorrente non ha indicato dinanzi all'autorità di esecuzione sia quali singoli documenti sia perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Anche per questo motivo il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. L'utilità e la rilevanza potenziale per il procedimento estero degli atti litigiosi, concernenti le citate persone inquisite, coinvolte nelle sospettate transazioni, non possono del resto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b) e la connessione tra le fattispecie oggetto di indagini e questi documenti è data (DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468).
 
4.
 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 135 750).
 
Losanna, 26 marzo 2004
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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