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Informationen zum Dokument  BGer U 252/2002  Materielle Begründung
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BGer U 252/2002 vom 30.03.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
U 252/02
 
Sentenza del 30 marzo 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
D.________, ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 15 luglio 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
D.________, nato nel 1940, attivo alle dipendenze della ditta X.________ SA con sede a F.________ e, pertanto, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 29 agosto 2001 ha annunciato all'assicuratore la rottura di un dente, intervenuta il 26 agosto precedente, in seguito alla consumazione di una barretta alimentare contenente un "pezzo duro".
 
Dopo aver esperito i necessari accertamenti l'INSAI, con decisione del 15 ottobre 2001, confermata il 22 novembre 2001 in seguito all'opposizione presentata dall'interessato, ha respinto la richiesta di prestazioni, per il motivo che non erano dati i presupposti per ammettere un infortunio. Secondo l'assicuratore la semplice rottura di un dente non permetteva infatti di dedurre l'esistenza di un fattore esterno straordinario.
 
B.
 
Contro il provvedimento amministrativo D.________ è insorto con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'accoglimento, ritenuto che l'oggetto duro, presente nella barretta e da lui ingerito, andava considerato quale fattore esterno straordinario, essendo escluso che nell'alimento fosse presente un corpo di tale natura.
 
Tramite giudizio del 15 luglio 2002 il Presidente del Tribunale di prime cure ha respinto il gravame, non ritenendo accertata l'esistenza di un fattore esterno straordinario.
 
C.
 
Avverso la pronunzia cantonale D.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di ammettere l'esistenza di un infortunio. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
 
Chiamati a pronunciarsi sul ricorso l'INSAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, non si è espresso.
 
Diritto:
 
1.
 
Controversa nel caso in esame è la questione di sapere se la rottura del dente di cui è rimasto vittima il ricorrente sia da ricondurre ad un fattore esterno straordinario, segnatamente se tale evento vada considerato provato.
 
2.
 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2 e riferimenti).
 
3.
 
Nei considerandi del giudizio impugnato, cui si rinvia, è stato esposto in maniera corretta che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio, giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
 
Per essere qualificato quale conseguenza di un infortunio, il danno alla salute deve quindi, tra l'altro, scaturire dall'azione di un fattore esterno straordinario. Dalla definizione di infortunio emerge che il carattere straordinario del fattore esterno concerne soltanto il fattore medesimo e non gli effetti dello stesso. Irrilevante, ai fini dell'esame del requisito dell'esistenza di un fattore esterno straordinario, è, perciò, la circostanza che il fattore abbia determinato conseguenze gravi o inaspettate. L'evento è straordinario quando eccede l'ambito degli eventi e delle situazioni che, oggettivamente, devono essere ritenuti come quotidiani o usuali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti). Se ciò è il caso dev'essere valutato nella fattispecie concreta. Si tiene però conto solo di circostanze obiettive (RAMI 1999 no. U 333 pag. 198 consid. 3a con riferimenti). Il legislatore non ha definito oltre il concetto, concedendo al giudice un margine di apprezzamento nel singolo caso (DTF 112 V 202 consid. 1 con riferimenti).
 
Per quanto riguarda in particolare l'insorgenza di danni ai denti, il fattore esterno va considerato straordinario se l'oggetto che ha causato la lesione non fa usualmente parte dell'alimento consumato (RAMI 1999 no. U 333 pag. 199 consid. 3c/cc), come ad esempio il resto di un guscio in un pane alle noci (DTF 114 V 169) o un sasso nel riso (RAMI 1999 no. U 349 pag. 478 consid. 3a).
 
4.
 
4.1 Conformemente alla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio sviluppata vigente il vecchio diritto, ma applicabile pure in ambito LAINF, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi dell'infortunio. Qualora non adempia questi requisiti, fornendo indicazioni incomplete, imprecise o contraddittorie, che non rendano verosimile l'esistenza di un infortunio, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti dell'infortunio sono dati. Egli stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di un evento infortunistico - la semplice possibilità non essendo sufficiente -, il giudice costaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza di un infortunio ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b e riferimenti; RAMI 1990 no. U 86 pag. 50).
 
4.2 Secondo il principio della priorità della dichiarazione della prima ora, in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, il giudice deve dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a con riferimenti).
 
Tale massima non assume tuttavia valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato rende dichiarazioni contraddittorie in relazione alla descrizione dell'evento per il quale avanza pretese. Esso non dispensa il giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti. Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di osservare come il principio non sia applicabile se dall'istruzione della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (consid. 2c non pubblicato in RAMI 2000 no. U 377 pag. 183). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti).
 
5.
 
5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne l'esistenza.
 
5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca Skatto, di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un molare.
 
Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto segue: "Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura, li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto".
 
Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse effettivamente da ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta aperta, depositata nel porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della giacca, poteva esservisi attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani abrasivi provenienti dai cantieri da lui regolarmente visitati per motivi professionali.
 
6.
 
6.1 In concreto va da un lato rilevato che dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza.
 
Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato.
 
In tali circostanze, la fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta, può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U 61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi, mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in questo tipo di alimenti.
 
6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività svolta sui cantieri.
 
Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si intaccasse con corpi estranei anche pericolosi.
 
In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande vengono consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del difetto, rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di fattore esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2, citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 27).
 
6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia verosimile.
 
In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio e in seguito parzialmente modificata.
 
Del resto il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse, ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV no. 50 pag. 146 consid. 5).
 
7.
 
Alla luce di quanto sopra esposto discende che sia il giudizio impugnato che la decisione amministrativa su opposizione non sono censurabili.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 30 marzo 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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