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Informationen zum Dokument  BGer 2A.188/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.188/2004 vom 01.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.188/2004 /bom
 
Sentenza del 1° aprile 2004
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Müller, Merkli,
 
cancelliere Bianchi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
rilascio del permesso di domicilio / rinnovo del permesso di dimora,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
 
del 6 febbraio 2004 del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
La cittadina colombiana A.________, dopo aver soggiornato in Svizzera dal 1° settembre al 22 novembre 1997 ed esservi ritornata a partire dal 16 aprile 1998, si è sposata a Z._______ con il cittadino elvetico B.________ il 22 luglio 1998. Per vivere assieme al marito è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato sino al 21 luglio 2003.
 
B.
 
Con decisione del 30 ottobre 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto l'istanza del 23 giugno 2003 di A.________ volta ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, rispettivamente il rinnovo del permesso di dimora. Secondo l'autorità adita l'autorizzazione di cui beneficiava l'interessata aveva perso il suo senso d'essere, dal momento che il marito viveva e lavorava in Colombia dall'inizio del 2003.
 
Tale decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 2 dicembre 2003, ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo, il 6 febbraio 2004.
 
C.
 
Il 18 marzo 2004 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui postula l'annullamento della decisione impugnata e chiede sia ordinato di rilasciarle il permesso di domicilio. Censura, in sostanza, la violazione degli art. 7 e 9 cpv. 1 lett. c della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).
 
Non è stato chiesto alle autorità cantonali e federali di prendere posizione sul gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in combinazione con gli art. 4 e 7 cpv. 1 LDDS, il ricorso di diritto amministrativo è di principio ammissibile contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale concernenti il mancato rinnovo del permesso di dimora, rispettivamente il diniego del permesso di domicilio al coniuge straniero di un cittadino svizzero, sposato da oltre cinque anni. Sapere se tali permessi debbano essere rifiutati in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 1 terza frase e cpv. 2 LDDS, nonché dall'abuso di diritto, è per contro un problema di merito, non di ammissibilità del gravame (DTF 128 II 145 consid. 1.1.5; 126 II 265 consid. 1b). Nel caso di specie, dal momento che la ricorrente è coniugata con un cittadino svizzero dal 22 luglio 1998, l'impugnativa è quindi, di per sé, ricevibile.
 
1.2 Siccome la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria - ai cui accertamenti fattuali il Tribunale federale è di principio vincolato (art. 105 cpv. 2 OG) - a questo stadio è ammessa soltanto la produzione di prove che l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essenziali di procedura (DTF 128 III 454 consid. 1; 128 II 145 consid. 1.2.1). In concreto, per le ragioni addotte di seguito, tali presupposti non risultano manifestamente adempiuti. Ne consegue che, ai fini del giudizio, non è quindi possibile tener conto dei nuovi documenti versati agli atti dall'insorgente in questa sede.
 
2.
 
2.1 Secondo un principio generale, il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno deve essere negato in caso di abuso di diritto. In relazione all'art. 7 LDDS, tale situazione si verifica, in particolare, allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo dal profilo formale, unicamente per ottenere l'autorizzazione di risiedere in Svizzera (DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). Dal momento che lo scopo della norma citata è quello di consentire la vita familiare nel nostro paese, è parimenti evidentemente abusivo pretendere il rilascio di un permesso di soggiorno in virtù del legame matrimoniale, quando il coniuge svizzero risiede all'estero (Andreas Zünd, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold [a cura di], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 6.58; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 271; entrambi con riferimenti alle sentenze inedite del Tribunale federale 2A.104/ 1998 del 7 settembre 1998, consid. 3b; 2A.402/1997 del 26 marzo 1998, consid. 5b; 2A.26/1997 dell'8 aprile 1997, consid. 3b; cfr. anche 2A.238/1999 del 20 maggio 1999, consid. 2).
 
2.2 Nelle concrete evenienze, la ricorrente, interrogata dalla Polizia ticinese il 9 ottobre 2003, ha dichiarato che suo marito, pur restando domiciliato a X._______ presso di lei, abitava in realtà dall'inizio del medesimo anno a Y._______, in Colombia, dove aveva intrapreso l'attività di giostraio. Dinanzi alla Corte cantonale, ella ha poi sostenuto che il coniuge era stato costretto a rifugiarsi in una località imprecisata del paese sudamericano, a seguito dell'assassinio del suo socio in affari nel novembre del 2003, aggiungendo comunque che sarebbe tornato in Svizzera appena possibile. In questa sede, l'insorgente non ripropone invero tali argomenti, limitandosi a confermare la permanenza in Colombia del consorte ed ad ammettere di non conoscere i suoi intendimenti futuri dal profilo professionale. Il trasferimento del marito è confermato, indirettamente, anche dalla locazione da parte della moglie di un monolocale di soli 30 mq a partire dal mese di novembre del 2002, in luogo dell'appartamento di 3 locali occupato dalla famiglia fino ad allora.
 
Tenuto conto del prolungato soggiorno all'estero del coniuge di nazionalità svizzera, per scopi e in condizioni per giunta in larga misura incerti, il rinnovo del permesso di dimora alla ricorrente in considerazione del vincolo matrimoniale configurerebbe un chiaro abuso di diritto, disattendendo manifestamente le finalità dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. Sotto questo aspetto, le conclusioni a cui sono giunti i giudici cantonali vanno pertanto confermate. D'altro canto, siccome la situazione abusiva descritta si è verificata prima della scadenza dei cinque anni di matrimonio, anche il diniego del permesso di domicilio non presta il fianco a critiche di sorta (DTF 121 II 97 consid. 4c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 267 seg., in part. pag. 273).
 
In virtù di quanto precede, è pertanto irrilevante che la relazione coniugale possa essere ancora intatta ed effettivamente vissuta, come sostenuto nella memoria ricorsuale. Inoltre non appaiono decisive nemmeno le deduzioni tratte dal Tribunale amministrativo, e diffusamente confutate dall'insorgente, riguardo alla decadenza del permesso di dimora per il trasferimento all'estero del centro degli interessi, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 della relativa ordinanza d'esecuzione, del 1° marzo 1949 (ODDS; RS 142.201).
 
3.
 
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 153, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.
 
Losanna, 1° aprile 2004
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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