BGer 2A.240/2004 | |||
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BGer 2A.240/2004 vom 03.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.240/2004 /bom
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Sentenza del 3 maggio 2004
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Wurzburger, presidente,
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Betschart, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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permesso di dimora,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
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5 marzo 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 25 gennaio 2001 A.________ (1978), cittadina rumena, si è sposata con il cittadino svizzero B.________ (1938). Per tal motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 24 gennaio 2004. Il 13 settembre 2003 B.________ è deceduto.
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Il 15 ottobre 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino, considerando che lo scopo per cui il permesso di dimora era stato concesso ad A.________ era venuto meno in seguito al decesso del marito, ha rifiutato di modificare nel citato permesso i dati relativi allo stato civile e ha fissato all'interessata un termine con scadenza al 31 dicembre 2003 per lasciare il Ticino.
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B.
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La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 13 gennaio 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 5 marzo successivo, ha dichiarato il gravame inammissibile. In primo luogo ha osservato che, in quanto riferito alla revoca del permesso di dimora, il gravame era divenuto privo d'oggetto, l'autorizzazione essendo scaduta prima dell'inoltro dell'impugnativa. Riguardo al rifiuto di rinnovare detta autorizzazione, ha constatato poi che, siccome il matrimonio era durato meno di cinque anni, l'interessata non aveva alcun diritto alla proroga del proprio permesso giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS (RS 142.20) né poteva appellarsi all'art. 8 CEDU, non essendovi più vita coniugale. In queste condizioni, in virtù dell'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998 (LALPS), difettava della competenza a statuire.
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C.
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Il 26 aprile 2004 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli atti vengano rinviati all'autorità precedente per nuovo giudizio; in via subordinata postula il rinnovo del permesso di dimora. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al gravame.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a e riferimenti).
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2.
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2.1 Oggetto del contendere è in primo luogo la decisione di revoca del permesso di dimora di cui beneficiava la ricorrente. Sennonché, anche se non fosse stata revocata, detta autorizzazione di soggiorno è oramai scaduta dal 24 gennaio 2004, ossia prima dell'inoltro del ricorso: ella non ha quindi un interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile.
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2.2 Esaminando poi la questione del rinnovo del permesso di dimora della ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il gravame poiché, giusta l'art. 10 lett. a LALPS, difettava della competenza a statuire. Orbene, per prassi costante, una decisione d'irricevibilità emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale, anche se fondata sul diritto procedurale cantonale, può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale laddove l'autorità, se avesse esaminato il merito del gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto federale (DTF 127 II 264 consid. 1a; 124 II 499 consid. 1b; 123 II 231 consid. 2 e rispettivi rinvii).
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Come appena esposto, la vertenza avviata in sede cantonale aveva per oggetto il rinnovo del permesso di dimora della ricorrente in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. In altre parole, se fosse stato ammissibile, il gravame presentato dall'insorgente davanti alla Corte cantonale avrebbe riguardato nel merito una problematica disciplinata dal diritto federale. In linea di principio è quindi data la via del ricorso di diritto amministrativo.
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2.3 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).
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3.
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3.1 Giusta l'art. 7 cpv. LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (prima frase); dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha diritto al permesso di domicilio (seconda frase). Nel caso concreto, è incontestato che la ricorrente si è sposata con un cittadino svizzero il 25 gennaio 2001 e che suo marito è deceduto il 13 settembre 2003. Orbene, per prassi costante, il decesso del coniuge svizzero di una straniera comporta per quest'ultima - salvo se vi sia un diritto ad ottenere un permesso di domicilio in virtù dell'art. 7 cpv. 1, seconda frase LDDS - l'estinzione del diritto previsto dalla legge ad ottenere un permesso (cfr. DTF 120 Ib 16 consid. 2; sentenze 2A.63/2003 del 4 novembre 2003, consid. 4 a 6, e 2A.105/2001 del 26 giugno 2001, consid. 2). Premesse queste considerazioni, è incontestato che la ricorrente, in seguito al decesso del coniuge, non può più appellarsi all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS per ottenere il rinnovo del proprio permesso. Al riguardo va precisato che, contrariamente all'assunto dell'interessata, non è il fatto che fosse pendente una procedura in sede cantonale che le ha impedito di chiedere il rinnovo della citata autorizzazione prima che scadesse, bensì è a causa del decesso di suo marito che si è estinto il suo diritto alla stessa. Considerato poi che il suo matrimonio è durato poco più di due anni e sette mesi, ella non può neanche pretendere al rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS. In proposito, il ricorso è quindi inammissibile.
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4.
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Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU.
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5.
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5.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (per informazione).
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Losanna, 3 maggio 2004
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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