BGer 1P.223/2004 | |||
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BGer 1P.223/2004 vom 07.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.223/2004 /col
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Sentenza del 7 maggio 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, Féraud,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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N.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona
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Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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libertà provvisoria,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'8 marzo 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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N.________, cittadino marocchino residente in Marocco, è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa; il 28 ottobre 2003 l'accusa è stata estesa anche all'infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla legge federale sugli stupefacenti. L'interessato avrebbe allestito e utilizzato una falsa procura per favorire la posizione procedurale di S.________ e sbloccare il denaro sequestrato a quest'ultimo, arrestato l'8 luglio 2003 con le imputazioni di riciclaggio di denaro, eventualmente di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla legge federale sugli stupefacenti, siccome trovato in possesso, al valico autostradale di Chiasso-Brogeda, di € 345'000, banconote sulle quali sono state rinvenute tracce di cocaina. L'ordine di arresto nei confronti di N.________ è stato confermato dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) il 14 novembre 2003.
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B.
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Un'istanza di libertà provvisoria del 3 febbraio 2004 è stata respinta il 12 febbraio 2004 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), che ha ritenuto infondata la censura di tardività del preavviso negativo del Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP). Il GIAR ha inoltre ammesso la sussistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e ritenuto giustificata, per i bisogni dell'istruttoria e per evitare il pericolo di fuga, la detenzione dell'istante. Con decisione dell'8 marzo 2004 la CRP ha respinto un ricorso del detenuto contro il diniego della libertà provvisoria.
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C.
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N.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio; chiede di annullarlo, di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio e di nominare l'avv. Paolo Tamagni suo difensore d'ufficio. Fa valere una violazione degli art. 8, 9, 10, 29, 31 cpv. 1 e 4, 32 Cost., 5 e 6 CEDU e 95 seg., 102 seg., 105 e 107 CPP/TI e contesta essenzialmente la tempestività del preavviso negativo del PP, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di un pericolo di fuga.
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Il 19 aprile 2004 il ricorrente ha prodotto una decisione della CRP dell'8 aprile 2004, con la quale è stato respinto un suo ricorso contro la promozione dell'accusa del 7 marzo 2004.
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D.
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La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale, il Ministero pubblico propone di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
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1.2 Il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. La legittimazione del ricorrente, privato della libertà, è data (art. 88 OG).
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1.3 Il carcere preventivo è compatibile con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fonda su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 128 I 184 consid. 2.1, 125 I 361 consid. 4a): questa è data in concreto dagli art. 95 segg. CPP/TI. La legittimità della detenzione va esaminata innanzitutto in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3); per l'interpretazione e l'applicazione del diritto alla libertà personale il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU in quanto esse contribuiscano a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4, 114 Ia 281 consid. 3); infine, la privazione della libertà dev'essere giustificata dall'interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c).
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1.4 Secondo l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio, e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 128 I 184 consid. 2.1, 123 I 31 consid. 3a).
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2.
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2.1 Il ricorrente, adducendo l'asserita tardività del preavviso negativo del PP, fa valere una violazione dell'art. 20 cpv. 3 in relazione con l'art. 108 cpv. 1 CPP/TI.
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2.2 Secondo l'art. 108 cpv. 1 CPP/TI, l'istanza di libertà provvisoria è diretta al PP, il quale l'ammette con immediata esecutività e comunicazione al GIAR oppure trasmette a quest'ultimo entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo; il GIAR decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l'accusato o il suo difensore (cpv. 2). L'art. 20 CPP/TI recita che il termine fissato a giorni non comprende quello da cui comincia a decorrere (cpv. 1 ); se l'ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 3). Il contenuto di questa disposizione è uguale a quello dell'art. 3 della legge ticinese che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale, del 10 dicembre 1964.
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2.3 Nella decisione del 12 febbraio 2004 il GIAR ha rilevato che il PP ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria, del 3 febbraio, il 4 febbraio 2004, per cui il termine di tre giorni dell'art. 108 cpv. 1 CPP/TI per la trasmissione del preavviso negativo scadeva lunedì 9 febbraio, il 7 e l'8 febbraio essendo giorni festivi: il preavviso è stato spedito lunedì 9 febbraio 2004.
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2.4 La Corte cantonale ha ritenuto che l'interpretazione sistematica dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI dimostra ch'esso è applicabile sia ai termini fissati in giorni, conformemente al capoverso 1 della norma, sia a quelli fissati in mesi o anni (capoverso 2). L'unica eccezione è quella prevista al capoverso 5 della norma medesima, che riserva l'applicazione dell'art. 100 CPP/TI: secondo quest'ultima disposizione, relativa alla notifica dell'arresto, l'arrestato dev'essere tradotto dinanzi al GIAR al più tardi nel "giorno successivo" alla sua consegna in carcere (cpv. 1). La Corte cantonale ha stabilito che le regole per il computo dei termini dell'art. 20 cpv. 1 a 4 CPP/TI non si applicano, pertanto, solo al termine del "giorno successivo" dell'art. 100 CPP/TI, l'art. 20 cpv. 5 CPP/TI non prevedendo infatti un'ulteriore eccezione riguardo all'art. 108 CPP/TI.
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La CRP ha aggiunto che questa conclusione è sorretta anche dall'interpretazione storica. Dai lavori della Commissione speciale per l'esame del CPP (rapporto dell'8 novembre 1994 pag. 16 seg.), non emergerebbe infatti la volontà di escludere l'applicabilità dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI in materia di libertà personale. La Commissione ha inoltre aggiunto il quinto capoverso dell'art. 20 CPP/TI escludendo in tal modo l'applicazione dei principi di questa norma alla traduzione di un arrestato davanti al GIAR, il quale durante la procedura di arresto decide, tramite l'organizzazione di picchetti, anche se il termine del giorno successivo scade in un giorno festivo (rapporto citato, pag. 16 seg.).
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Dal profilo dell'interpretazione teleologica, la Corte cantonale ha rilevato che il legislatore era preoccupato del rispetto del principio della celerità in materia di libertà personale, prevedendo all'art. 108 cpv. 1 CPP/TI un preavviso e non una decisione del PP: esso ha optato per una soluzione procedurale che evitasse la necessità di impugnare la decisione del PP, con conseguente risparmio dei termini ricorsuali (Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 all'art. 108). Riguardo all'eccezione espressamente prevista dall'art. 20 cpv. 5 CPP/TI con riferimento all'art. 100 CPP/TI, la CRP ha sottolineato la differenza sostanziale tra i due termini, la formulazione del termine "giorno successivo", ripreso dall'art. 9 cpv. 3 Cost./TI, intendendo esprimerne sia la perenterietà sia il carattere effettivo. La Corte cantonale ha aggiunto, infine, che il termine di tre giorni dell'art. 108 cpv. 1 CPP/TI, che decorre anche di sabato e di domenica, ma la cui scadenza nel fine settimana è riportata al lunedì, è estremamente breve rispetto ai termini fissati dal CPP/TI, per cui l'applicazione dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI a questa norma ossequia il principio della celerità e rispetta il diritto fondamentale alla libertà personale.
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2.5
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2.5.1 Il ricorrente sostiene che, nell'ambito della privazione della libertà, i tempi della verifica non potrebbero dipendere dal mezzo di spedizione scelto per la trasmissione del preavviso o di una decisione, poiché altrimenti il termine complessivo di sei giorni previsto dall'art. 108 cpv. 1 e 2 CPP/TI potrebbe estendersi su più giorni, a dipendenza del mezzo di spedizione scelto dal PP per far pervenire il preavviso negativo al GIAR. Egli adduce che l'ammettere per l'art. 108 cpv. 1 CPP/TI l'applicazione del concetto di "spedizione" invece di quello più rigoroso di "ricezione" (come per l'art. 100 CPP/TI) del preavviso, significherebbe abbandonare i tempi della verifica all'incertezza del sistema di spedizione scelto dal PP. Ne deduce che quando l'ultimo giorno del termine dell'art. 108 cpv. 1 CPP/TI cade in un giorno festivo, il PP dovrebbe consegnare, e non spedire, al GIAR il preavviso negativo entro il primo giorno feriale successivo: nella fattispecie il PP avrebbe quindi dovuto far pervenire il preavviso già il lunedì 9 febbraio. Visto che il termine scadeva il lunedì, la CRP non poteva, secondo il ricorrente, ritenere tempestivo il preavviso spedito, ma non consegnato al GIAR, lo stesso giorno. La censura non regge.
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2.5.2 Il ricorrente si limita infatti ad affermare che sarebbe contraddittorio e quindi arbitrario ritenere l'inapplicabilità dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI in sede di notifica dell'arresto, ma non nell'ambito della verifica del perdurare delle condizioni della detenzione preventiva, ritenuto che, a suo dire, i presupposti della privazione della libertà sarebbero identici. Aggiunge che la circostanza che la contestata tesi della CRP sia sorretta dall'interpretazione dei lavori legislativi sia dalla sistematica del CPP non giustificherebbe necessariamente la correttezza costituzionale della norma.
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La critica è infondata visto che l'art. 100 e l'art. 108 CPP/TI disciplinano due fasi distinte della privazione della libertà, segnatamente l'arresto la prima (disciplinata dall'art. 5 n. 3 CEDU, secondo cui la persona arrestata dev'essere tradotta "al più presto" dinanzi a un giudice) e l'esame della richiesta di libertà provvisoria la seconda (art. 5 n. 4 CEDU, secondo cui ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di indirizzare un ricorso a un tribunale affinché esso decida, "entro brevi termini", sulla legalità della detenzione; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, n. 358 pag. 225, n. 373 pag. 235). Istituendo due regole diverse per fattispeci differenti il legislatore non ha leso il principio della parità di trattamento, cui accenna il ricorrente. A maggior ragione ritenuto che l'art. 100 CPP/TI è espressamente riservato dall'art. 20 cpv. 5 CPP/TI, quale "lex specialis" per il caso della notifica dell'arresto. Il fatto che un'altra soluzione sia possibile non dimostra affatto che quella scelta dal legislatore, e criticata dal ricorrente, sia addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Non è infatti, di massima, discriminatorio trattare giudizialmente in maniera differente due fattispecie, in parte analoghe, quando il legislatore le ha disciplinate in modo diverso (DTF 129 I 265 consid. 3.2, 125 I 1 consid. 2b/aa, 166 consid. 2a); al legislatore spetta infatti un ampio margine di apprezzamento nella scelta delle varie possibilità per raggiungere gli scopi prefissi (DTF 129 I 1 consid. 3, 265 consid. 3.2). Del resto, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile e quindi arbitraria non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1). Ciò che non si verifica nella fattispecie, ritenuto che, come rilevato dalla Corte cantonale, il termine di tre giorni dell'art. 108 cpv. 1 CPP/TI, che decorre anche di sabato e di domenica, ma la cui scadenza nel fine settimana è riportata al lunedì, è estremamente breve (cfr. anche Mario Postizzi, Il difensore ticinese durante l'istruzione formale, in: Rep 1994 pag. 84 e segg., n.5.3 pag. 117) e rispetta sia il principio di celerità sia il diritto fondamentale alla libertà personale (cfr. DTF 128 I 149 consid. 2.2.1).
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2.5.3 Del resto, l'art. 3 della legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale precisa che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 1), essendo riservate le norme particolari delle leggi che impongono la consegna "brevi manu" di determinati atti all'autorità (cpv. 2 ). Ora, il ricorrente non fa valere né dimostra che nella materia in esame la normativa cantonale imporrebbe, come da lui implicitamente richiesto, una consegna "brevi manu" del preavviso negativo del PP entro l'ultimo giorno della scadenza del termine. Né, contrariamente all'assunto ricorsuale, la decorrenza del termine può essere prorogata a piacimento dal PP, visto ch'essa dipende dalla presentazione dell'istanza di libertà provvisoria al PP (art. 108 cpv. 1 CPP/TI)
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2.6 Il ricorrente fa poi valere che la decisione impugnata contrasterebbe con la giurisprudenza della CRP, segnatamente con una decisione del 18 luglio 2003. La censura è manifestamente infondata.
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Non si è infatti in presenza di un cambiamento di giurisprudenza incostituzionale (cfr. al riguardo DTF 126 I 122 consid. 5 pag. 129, 125 II 152 consid. 4c/aa). Nella sua decisione il GIAR ha ritenuto, rettamente, che la sentenza invocata dall'istante non concerneva l'applicazione dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI. Nel giudizio richiamato dal ricorrente, la Corte cantonale aveva ritenuto la tardività del preavviso negativo del PP, ciò che comportava insanabilmente la decadenza della validità dell'arresto, perché esso, per un disguido della messaggeria della residenza governativa, non era stato impostato il venerdì, ultimo giorno utile in quella causa per rispettare il termine dell'art. 108 cpv. 1 CPP/TI, ma soltanto il lunedì. Non si era quindi in presenza di un caso d'applicazione dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI, il termine non scadendo il sabato o la domenica.
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3.
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3.1 Nel merito, il ricorrente contesta l'adempimento dei presupposti per la continuazione della carcerazione e ritiene fondata la richiesta di libertà provvisoria.
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3.2 L'arresto e la carcerazione di un imputato sono retti nel Cantone Ticino dagli art. 95 e segg. CPP/TI. Il Tribunale federale ha rilevato che queste norme devono essere interpretate e applicate conformemente alla Costituzione; in effetti, anche in presenza di indizi di colpevolezza gravi a carico dell'imputato, esigenza desumibile pure dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, la detenzione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto se è compatibile con la libertà personale e se è quindi sorretta, in particolare, da preminenti motivi di interesse pubblico (sentenza P.1382/87 del 16 novembre 1987, consid. 3, apparsa in RDAT 1988 n. 24). Fra questi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga, quando vi sia ragione di dubitare che, malgrado la prestazione di garanzie e l'adozione di misure di controllo, il prevenuto si sottragga verosimilmente al processo o all'esecuzione della sentenza (art. 95 cpv. 1 CPP/TI; DTF 115 Ia 293 consid. 5 e rinvii).
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3.3 Il Tribunale federale non deve anticipare, nell'ambito della presente procedura riguardante la carcerazione preventiva, l'esame del giudice di merito con un'esauriente ponderazione di tutte le risultanze probatorie, a carico e a discarico dell'arrestato. Esso deve invece vagliare se l'autorità cantonale, con motivi sostenibili, poteva ammettere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (DTF 116 Ia 143 consid. 3c).
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3.4 Il ricorrente nega l'esistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza, che dovrebbero oltretutto essere valutati in modo severo, visto che l'inchiesta si avvierebbe verso la conclusione.
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3.4.1 La Corte cantonale, che, come le era consentito (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c), ha in parte rinviato a una sua precedente decisione, ha rilevato che nell'autovettura che conduceva l'accusato S.________ sono stati ritrovati, in venti involucri di plastica nascosti nella carrozzeria, € 345'000, oltre a tracce di cocaina sulla vettura, sulle banconote e sull'arrestato. Quest'ultimo ha affermato che il denaro sarebbe appartenuto al ricorrente, che ha pure allestito una procura per conto di una società, autorizzandolo ad agire per la stessa. S.________, avrebbe avuto il compito di raccogliere il denaro del ricorrente e di portarlo in Olanda, presso una determinata società, allo scopo di pagare macchinari acquistati durante le aste organizzate da questa società. Secondo la CRP, dalle indagini esperite tra l'altro per il tramite di rogatorie all'Italia, risulterebbe per contro l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il Marocco e l'Italia, via l'Olanda e la Svizzera; in particolare, l'8 settembre 2003, il ricorrente ha discusso telefonicamente con H.________, membro di tale organizzazione, riguardo all'allestimento da parte sua di una procura a favore di S.________. In relazione a detta procura il ricorrente ha poi fornito dichiarazioni contraddittorie. Riguardo alle accuse di violazione della legge federale sugli stupefacenti, la CRP, ha rilevato che l'autovettura, sulla quale sono state ritrovate tracce di stupefacenti, sarebbe stata prestata al ricorrente dal fratello di H.________, I.________, la cui utenza telefonica emerge ripetutamente in relazione a S.________, condannato dalla Corte delle assise correzionali per riciclaggio aggravato di denaro. Secondo la CRP, anche le schede telefoniche ritrovate presso il ricorrente conducono alle predette persone. Essa ha quindi ritenuto che l'affermazione di H.________, secondo cui il ricorrente non sarebbe coinvolto nel traffico di stupefacenti non è sufficiente, allo stadio attuale del procedimento, per ritenere ch'egli sia estraneo alle attività illecite di H.________; ciò, a maggior ragione, poiché quest'ultimo ha affermato d'aver incaricato il ricorrente di ottenere la liberazione di S.________ e la restituzione del denaro sequestratogli al momento dell'arresto.
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3.4.2 Riguardo alle accuse di favoreggiamento e truffa processuale, segnatamente con riferimento alla falsità della procura, il ricorrente sostiene ch'esse si fonderebbero unicamente sulla trascrizione, parziale e inesatta, a suo dire poiché disponibile in due versioni, di una conversazione telefonica avvenuta tra H.________ e il ricorrente l'8 settembre 2003 in lingua araba, poi tradotta in italiano, di cui il ricorrente critica contenuto e data. Aggiunge di non avere ancora ricevuto le registrazioni litigiose e contesta di aver parlato con H.________ riguardo alla procura, avendo discusso solo dell'eventuale acquisto di un appartamento.
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3.5 Ora, limitandosi a criticare solo alcuni degli argomenti addotti dalla Corte cantonale, definendoli arbitrari, il ricorrente non sostiene, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), ch'essa sarebbe incorsa nell'arbitrio giungendo alla censurata conclusione (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). Il ricorrente, richiamando, prematuramente, il principio "in dubio pro reo" e la presunzione di innocenza, incentra il gravame sull'affermazione di H.________, secondo cui egli non sarebbe coinvolto nel traffico di stupefacenti. Egli non dimostra tuttavia perché sarebbe insostenibile e quindi arbitraria la conclusione della Corte cantonale, e in precedenza del GIAR, secondo cui mal si comprende perché fra tutte le dichiarazioni di H.________ l'unica credibile, secondo il ricorrente, sarebbe quella in suo favore, mentre le altre, in particolare quelle secondo cui i due si conoscerebbero bene, sono contestate. Anche riguardo al ritrovamento di schede telefoniche con i numeri di H.________ o di suoi collaboratori e al sospettato suo coinvolgimento nei prospettati reati, il ricorrente si limita a ribadire che questi elementi troverebbero facile spiegazione in quel contesto di relazioni personali dirette o indirette ch'egli ha avuto, per esempio, con S.________.
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4.
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4.1 La CRP ha rilevato infine che, anche per il tramite di commissioni rogatorie, il coinvolgimento del ricorrente nei fatti rimproveratigli è stato parzialmente chiarito: la fattispecie necessita nondimeno di ulteriori approfondimenti, in particolare riguardo al ruolo svolto da un impiegato di una determinata società e cognato di H.________, che risulta essere il fornitore marocchino individuato dall'autorità inquirente italiana e da un'altra persona, alla quale sarebbe dovuto pervenire il denaro sequestrato, che il ricorrente sostiene invece essere di sua spettanza. Secondo la CRP, quest'ultimo dev'essere ancora sentito in merito a rogatorie non ancora evase, inerenti all'utilizzazione dell'autovettura litigiosa e di utenze telefoniche. Richiamando l'allestimento della procura litigiosa, la CRP ha ritenuto la scarcerazione del ricorrente prematura, visto che potrebbe adoperarsi per sminuire la concludenza delle prove, come attestano le conversazioni telefoniche tra lui e H.________ e un'altra persona concernenti la liberazione di S.________.
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4.2 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità; dall'altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c; causa P.1382/87, consid. 4b, citata; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 499 segg. n. 2344 segg., in particolare n. 2349 segg.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 303 n. 13).
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4.3 Al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che questi bisogni istruttori implicherebbero di riconoscere le dichiarazioni di H.________ circa la sua estraneità al traffico di stupefacenti. Questo accenno, di natura meramente appellatoria, non dimostra l'arbitrarietà del giudizio impugnato; inoltre, l'esistenza di indizi concreti di un pericolo di collusione non viene contestata dal ricorrente (DTF 128 I 149 consid. 2.1, 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c).
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4.4 La CRP, considerato che la carcerazione preventiva subita appare inferiore alla pena che potrebbe essere inflitta al ricorrente in caso di condanna (cfr. DTF 128 I 149 consid. 2.2, 126 I 172 consid. 5a), ha nondimeno rettamente ritenuto che, conformemente al principio della proporzionalità, il magistrato inquirente è tenuto a trattare il caso con priorità, sollecitando l'evasione delle commissioni rogatorie.
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5.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta. L'istanza non è infatti motivata riguardo all'asserita indigenza del ricorrente, addotta ma non dimostrata (art. 152 cpv. 1 OG). Il ricorrente, a suo dire imprenditore a capo di un'azienda di costruzione, di una cava e di una società immobiliare, rileva semplicemente d'aver dato fondo a tutte le sue riserve per sopportare le spese di procedura e di patrocinio. Adduce, quale unico riferimento concreto, che il suo legale ha dovuto anticipare fr. 1'044.-- per spese di fotocopie, senza fornire tuttavia alcun ragguaglio sul reddito, la fortuna, l'insieme degli oneri finanziari e i bisogni attuali dell'istante (DTF 125 IV 161 consid. 4). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 maggio 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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