BGer 7B.83/2004 | |||
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BGer 7B.83/2004 vom 17.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.83/2004 /bom
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Sentenza del 17 maggio 2004
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Escher, presidente,
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Meyer, Hohl,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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comminatoria di fallimento,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il 29 marzo 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 29 marzo 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso di B.B.________ ed ha annullato la comminatoria di fallimento, notificatale dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ad istanza della A.________ SA.
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2.
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Con ricorso 27 aprile 2004 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e la conferma della comminatoria di fallimento.
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Non sono state chieste osservazioni.
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3.
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Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità cantonale (superiore) di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso e abuso nell'apprezzamento.
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Nella fattispecie, in base alla dichiarazione di ricevuta agli atti, la sentenza impugnata è stata ricevuta dalla ricorrente il 2 aprile 2004. La ricorrente afferma invece che la decisione le è stata intimata il 5 aprile 2004. Le ragioni di tale discrepanza non meritano approfondimento, poiché essa non è rilevante ai fini del giudizio, atteso che è pacifico che il ricorso (impostato il 28 aprile 2004) non è stato depositato nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 19 cpv. 1 LEF. La ricorrente ritiene tuttavia il proprio gravame tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali menzionate dall'art. 34 OG. Sennonché, l'art. 34 cpv. 2 OG specifica esplicitamente che la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, prevista dall'art. 34 cpv. 1 OG, non si applica in materia di esecuzione e fallimenti. Infine, poiché con la sentenza impugnata viene annullata la comminatoria di fallimento e quindi bloccata la procedura esecutiva, non entrano nemmeno in linea di conto le ferie previste dalla LEF (art. 56) con riferimento agli atti esecutivi: per costante giurisprudenza, infatti, un atto esecutivo introduce o continua la procedura in vista di soddisfare il creditore attraverso l'esecuzione forzata dei beni del debitore (DTF 96 III 46 consid. 3; 115 III 6 consid. 5 pag. 10; 121 III 284 consid. 2a).
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, perché tardivo. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione alla ricorrente, al rappresentante dell'escussa (C.B.________), all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 17 maggio 2004
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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