BGer 4P.26/2004 | |||
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BGer 4P.26/2004 vom 17.06.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.26/2004 /bom
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Sentenza del 17 giugno 2004
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Stefano Will,
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contro
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B.________ SA,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Adriano Censi,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 8 e 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ ha lavorato alle dipendenze della B.________ dal 1° settembre 1987 all'estate 1998, prima come direttore e successivamente, dal 1991, in qualità di direttore amministrativo; il 1° dicembre 1992 è divenuto anche membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettiva a due.
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La fine del rapporto di lavoro - che la datrice di lavoro dichiara essere avvenuta il 31 luglio 1998, mentre il dipendente la situa al 24 agosto 1998, riconducendola ad un licenziamento in tronco - ha dato origine alla presente controversia.
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B.
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Il 6 maggio 1999 A.________ ha convenuto in causa l'ex datrice di lavoro onde ottenere il pagamento di fr. 390'333.45, oltre interessi, nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai due precetti esecutivi. L'importo richiesto consisteva nella differenza tra il salario pattuito e quello versato tra il 1994 e il 1998, nell'indennità per vacanze non godute, nel rimborso di spese e anticipi giudiziari nonché nell'indennità per l'attività di consigliere d'amministrazione. Avversata la pretesa attorea, in via riconvenzionale la B.________ SA ha domandato il versamento di fr. 126'497.25 a titolo di rimborso di prestazioni non dovute e risarcimento del danno causato dalle inadempienze del dipendente. Con sentenza 29 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto l'azione principale limitatamente a fr. 25'170.-- e respinto la riconvenzionale.
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C.
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Ambedue le parti si sono aggravate contro il predetto giudizio: A.________ ribadendo le domande formulate davanti al Pretore, la convenuta diminuendo la propria domanda riconvenzionale a fr. 87'497.25.
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Il 29 dicembre 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha respinto l'appello principale e accolto parzialmente quello adesivo, riducendo a fr. 17'170.-- l'obbligo di pagamento a carico dell'ex datrice di lavoro e respingendo in via definitiva, per il medesimo importo, l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. 637840 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano.
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D.
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Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 30 gennaio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il primo rimedio, fondato sulla violazione degli art. 8 e 9 Cost., egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
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Nella risposta del 17 marzo 2004 la B.________ SA ha proposto la reiezione integrale del ricorso di diritto pubblico, definito per di più temerario.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii).
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Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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2.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1 pag. 188).
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Dato il tenore dell'allegato ricorsuale giova innanzitutto rammentare che il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio (principio della sussidiarietà assoluta, art. 84 cpv. 2 OG).
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Ciò comporta l'irricevibilità di tutti gli argomenti che il ricorrente solleva in relazione all'applicazione del diritto federale - e in particolare degli art. 322, 341, 335 e 335c CO - che il Tribunale federale può riesaminare liberamente nella procedura di ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 CO), peraltro inoltrato parallelamente.
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3.
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Per il resto, nonostante l'iniziale richiamo all'art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica), il ricorso di diritto pubblico verte sostanzialmente sull'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, che il ricorrente definisce arbitrari (art. 9 Cost.).
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Prima di chinarsi sulle singole censure addotte nel gravame appare utile ricordare le regole che disciplinano il ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio.
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Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento concessogli ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
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Incombe alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. A questo proposito va inoltre ricordato che un gravame fondato sull'art. 9 Cost. non può essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). Quando, come nel caso in rassegna, viene censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
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4.
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La prima parte dell'allegato ricorsuale verte sul momento in cui ha preso fine il rapporto di lavoro tra le parti.
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4.1 I giudici cantonali hanno stabilito che ciò è avvenuto il 31 luglio 1998. Essi sono giunti a questa conclusione constatando che il 21 gennaio 1998 il dipendente aveva consegnato al consiglio d'amministrazione una lettera di dimissioni per il 30 aprile 1998, dimissioni che, dopo un apparente ritiro, erano state confermate il 26 giugno 1998.
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II 29 luglio 1998 egli aveva poi ribadito di considerare terminati i suoi impegni lavorativi per la fine del mese di luglio. Con scritto del medesimo giorno la datrice di lavoro gli aveva risposto che, siccome il contratto di lavoro prevedeva un preavviso di sei mesi, essa accettava la disdetta per il 31 dicembre 1998.
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Il 31 luglio 1998, sempre stando agli accertamenti dell'autorità cantonale, il consiglio d'amministrazione aveva consegnato al direttore le chiavi per accedere agli uffici e sbrigare alcune pratiche rimaste in sospeso. Infine, il 24 agosto 1998 la datrice di lavoro aveva comunicato di accettare la disdetta del contratto di lavoro per il 31 luglio 1998, invitando il dipendente a lasciare la ditta con effetto immediato.
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4.2 Il ricorrente definisce questa motivazione arbitraria per più versi. In primo luogo contesta l'accertamento secondo il quale il 31 luglio 1998 gli sarebbero state consegnate le chiavi degli uffici e, di conseguenza, le conclusioni che i giudici cantonali hanno tratto da questo episodio quanto alla fine del rapporto di lavoro.
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Nel documento T, sul quale è fondato l'accertamento criticato, si legge effettivamente che i due consiglieri d'amministrazione "decidono di lasciare in detenzione le chiavi sin qui possedute dal signor A.________ che accetta senza alcuna responsabilità del caso". Ciò significa che - contrariamente a quanto considerato dall'autorità cantonale - il ricorrente, che perlomeno sino al 31 luglio 1998 era stato alle dipendenze della convenuta, a quel momento non aveva ancora restituito le chiavi. Egli afferma che tale circostanza "significa, per ogni persona normale, che il rapporto di lavoro continua a sussistere". Sennonché, accanto a questa ipotesi plausibile, ve n'è un'altra altrettanto sostenibile: qualora le parti avessero concordato di proseguire il rapporto di lavoro oltre il 31 luglio 1998 non sarebbe stato affatto necessario allestire un verbale specifico concernente le chiavi; il dipendente avrebbe semplicemente potuto continuare ad usare quelle che già deteneva.
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Ne discende che la svista commessa dai giudici cantonali nella lettura del documento T non rende arbitrario il risultato al quale giunge il giudizio impugnato.
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4.3 In secondo luogo il ricorrente, pur ammettendo di aver significato la disdetta per il 31 luglio 1998, rimprovera all'autorità cantonale di essere caduta nell'arbitrio omettendo di considerare che nella lettera scrittagli il 29 luglio 1998 l'opponente gli ricordava che il contratto prevedeva un preavviso di disdetta di sei mesi e che il rapporto di lavoro sarebbe pertanto terminato il 31 dicembre 1998.
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Anche su questo punto la critica ricorsuale è pertinente ma non giustifica l'annullamento della pronunzia cantonale. La Corte ticinese ha verosimilmente commesso una svista nello stabilire la cronologia della corrispondenza intercorsa fra le parti il 29 luglio 1998. La lettera menzionata, inviata per raccomandata/espresso dall'opponente, ha preceduto la risposta di medesima data del ricorrente, nella quale è fatto esplicito riferimento alla prima. Ora, in quest'ultimo scritto il ricorrente ribadiva in modo deciso che, avendo dato la disdetta il 21 gennaio 1998, i suoi obblighi contrattuali sarebbero cessati alla fine del mese di luglio 1998 e rinviava alle sue prese di posizione precedenti.
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Così stando le cose, non è insostenibile ritenere che il dipendente avesse mantenuto la sua decisione di cessare il rapporto di lavoro il 31 luglio 1998.
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4.4 Da ultimo, il ricorrente dichiara che l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio accertando che si ignora la natura delle pratiche rimaste in sospeso, per le quali egli si era recato in ufficio ancora nell'agosto 1998, e costata che le parti non si erano neppure accordate sulla retribuzione di tale attività. Invoca inoltre il conteggio del salario dell'agosto 1998, che proverebbe l'esistenza di accordi sull'attività svolta quel mese e sulla retribuzione.
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Anche su questo punto gli accertamenti della sentenza impugnata appaiono, in effetti, un poco affrettati. Già davanti alla prima istanza le parti concordavano perlomeno sul fatto che tali pratiche consistevano principalmente nell'allestimento dei conti intermedi al 31 luglio 1998; le medesime allegazioni sono poi state confermate davanti alla II Camera civile del Tribunale d'appello. Neppure questa imprecisione è però di rilievo sotto il profilo dell'arbitrio, perché la conoscenza della natura di queste pratiche nulla dice sulla questione di sapere se il loro disbrigo costituisse la continuazione del normale rapporto di lavoro, come sostiene il ricorrente, oppure la semplice conclusione di alcuni lavori rimasti in sospeso, ragione per cui gli erano state lasciate le chiavi anche dopo il 31 luglio 1998.
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Quanto alla scheda di salario dell'agosto 1998 basti constatare ch'essa espone uno stipendio pieno per l'intero mese, mentre secondo un accertamento della sentenza impugnata rimasto incontestato il ricorrente ha lavorato solamente otto giorni. Il conteggio dell'agosto 1998 è stato d'altronde giudicato inaffidabile - in modo esente da arbitrio - anche per quanto attiene al calcolo delle vacanze arretrate.
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4.5 In definitiva, nonostante le imprecisioni delle quali s'è detto e sebbene manchino - effettivamente - degli elementi precisi sugli accordi intercorsi fra le parti negli ultimi giorni del mese di luglio, dall'insieme delle prove valutate dall'autorità cantonale appare che l'accertamento secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 31 luglio 1998 non è insostenibile. Non da ultimo in considerazione anche del fatto che lo stesso ricorrente, in tutte le sue prese di posizione anteriori al 31 luglio 1998, aveva sempre affermato con vigore di aver disdetto il contratto di lavoro per quella data.
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5.
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La posizione più importante della pretesa complessiva del ricorrente è costituita dallo stipendio arretrato, quantificato in fr. 271'314.20 in sede di appello.
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5.1 Stando a quanto indicato nella sentenza impugnata, l'istruttoria ha fornito dati contrastanti a questo riguardo: lo stipendio lordo fissato nel contratto 22 dicembre 1994 era di fr. 10'000.-- per tredici mensilità, oltre a fr. 1'000.-- di rimborso-spese, mentre alle autorità competenti per il rilascio del permesso di dimora era sempre stato esposto un salario annuo di fr. 140'000.-- più fr. 14'000.-- di spese.
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I giudici cantonali hanno considerato che per principio è quest'ultimo salario ad essere vincolante. In concreto, valutate tutte le circostanze particolari del caso, hanno però addebitato all'attore un abuso di diritto nel rivendicare solo dopo la fine del rapporto di lavoro, dinanzi al giudice, la differenza tra lo stipendio pattuito contrattualmente - percepito per diversi anni - e quello dichiarato alle autorità amministrative.
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5.2 Fra tutte le circostanze considerate in questo ambito nel giudizio impugnato, il ricorrente definisce in particolare arbitrario l'accertamento secondo il quale egli sarebbe stato "l'unico responsabile degli stipendi" e cita il teste C.________, il quale avrebbe dichiarato soltanto che "gli stipendi concernenti il personale d'ufficio venivano fatti dal signor A.________" senza pronunciarsi su chi avesse poteri decisionali in questo campo. La censura è manifestamente infondata.
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La sentenza impugnata non contiene, infatti, soltanto il passaggio riportato dal ricorrente; in essa viene chiaramente precisato ch'egli "allestiva tutte le schede di stipendio per il personale d'ufficio (...), tra le quali la propria". Il senso di questo accertamento, che corrisponde a quanto dichiarato dal testimone, è che il ricorrente non era uno sprovveduto bensì un dirigente con compiti specifici proprio nella preparazione delle schede dei salari che ora contesta.
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Le rimanenti argomentazioni, con le quali il ricorrente nega di aver violato le regole della buona fede e rimprovera all'autorità cantonale di aver leso l'art. 341 CO, sono irricevibili siccome attengono al diritto (art. 43 cpv. 1 e 84 cpv. 2 OG).
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6.
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Altro tema di litigio dinanzi alle autorità cantonali è stato il calcolo dell'indennità spettante al ricorrente per vacanze arretrate.
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6.1 La II Camera civile ha stabilito che il saldo vacanze a fine luglio 1998 era di 280.6 ore. Lo ha dedotto dall'insieme dei conteggi 1998 agli atti, i quali evidenziano che il dipendente aveva utilizzato 168 ore di vacanza nel mese di marzo, dopo di che gli erano state accreditate ogni mese 14 ore. I giudici cantonali non hanno per contro tenuto conto del conteggio dell'agosto 1998, che espone un saldo vacanze di 609.3 ore, reputando incomprensibile come potessero essere state accreditate 329 ore di vacanza non godute in un solo mese (da luglio ad agosto); hanno inoltre osservato che l'attore non può rivendicare il diritto a vacanze successive alla fine del rapporto di lavoro, intervenuta il 31 luglio 1998.
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6.2 Il ricorrente taccia d'arbitrio questa argomentazione. Afferma che nessuna prova attesta ch'egli avesse utilizzato 168 ore di vacanza nel mese di marzo 1998, che il conteggio di luglio era provvisorio e che sarebbe invece determinante quello dell'agosto 1998. Riferendosi alla DTF 113 Ia 433 consid. 4 precisa che l'arbitrio consiste anche nel fatto di non aver considerato affidabile quest'ultimo conteggio, nonostante l'opponente l'avesse riconosciuto perlomeno implicitamente. Queste censure, per quanto ricevibili, sono manifestamente infondate.
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I conteggi 1998 agli atti, sui quali si è basata la Corte ticinese, sono stati prodotti dal ricorrente con la petizione. La scheda del mese di marzo espone la cifra 160 a fianco della voce "ore usufruite". Fatta eccezione per quel mese, da gennaio a luglio il saldo vacanze del dipendente è effettivamente aumentato di 14 ore al mese; tra luglio e agosto invece l'aumento è stato di 329 ore. È vero che sul conteggio di luglio è apposto il timbro "provvisorio", ma l'argomentazione logica con la quale l'autorità cantonale lo ha ritenuto ugualmente affidabile, a scapito del conteggio del mese di agosto, è tutt'altro che insostenibile. Infine, contrariamente a quanto asserito nel gravame, non v'è stato nessun riconoscimento implicito di tale conteggio da parte dell'opponente: al punto no. 5 della risposta 7 settembre 1999 essa ha infatti contestato espressamente il calcolo delle ore di vacanze non godute dal dipendente indicate in questo conteggio.
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In definitiva, il ricorrente propone soltanto una lettura differente degli atti di causa, senza essere in grado di dimostrare l'arbitrio (cfr. consid. 3).
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7.
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L'ultima pretesa litigiosa fra le parti trae origine dai costi che il ricorrente sostiene di aver anticipato per un ricorso di diritto pubblico presentato dall'opponente al Tribunale federale contro un lodo arbitrale.
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7.1 Il Pretore aveva accolto questa domanda per fr. 13'500.--, suddivisi in fr. 5'500.-- pagati al patrocinatore e fr. 8'000.-- alla cassa del tribunale federale. La Corte cantonale l'ha invece riconosciuta solo per fr. 5'500.--, avendo il ricorrente provato di aver pagato personalmente solamente l'acconto iniziale all'avvocato "mentre tutto si ignora di chi ha effettivamente messo a disposizione i fondi per i successivi versamenti".
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7.2 A mente del ricorrente (pure) questa parte del giudizio impugnato sarebbe arbitraria poiché sono stati ignorati i doc. N, M e MM; significativo sarebbe, a suo dire, il fatto ch'egli era in possesso dell'originale di quest'ultimo atto. Anche questa censura è infondata.
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Ora, il doc. MM comprende la richiesta 17 giugno 1998 di anticipo delle spese (fr. 8'000.--) indirizzata dalla Cancelleria del Tribunale federale alla B.________ SA, lo scritto 18 giugno 1998 con il quale l'avv. D.________ aveva inviato la richiesta alla B.________ SA e la ricevuta postale del pagamento avvenuto il 22 giugno 1998 recante il timbro B.________ SA. Non è certamente insostenibile dedurre da questi documenti, sui quali figura soltanto la ragione sociale dell'opponente, che il ricorrente non ha dimostrato di aver pagato personalmente l'anticipo delle spese al Tribunale federale. L'affermato possesso degli originali da parte sua non imponeva altra soluzione, dal momento che, a quel tempo, egli era ancora alle dipendenze della convenuta quale direttore amministrativo. Neppure la lettera 29 settembre 1998 scritta dal patrocinatore dell'opponente a quello del ricorrente (doc. M) sostanzia l'arbitrio. Nel prendere posizione sulla richiesta di rimborso formulata il giorno prima (doc. N), tale scritto ricorda più che altro gli accordi intervenuti fra le parti prima dell'inoltro del ricorso a proposito della ripartizione delle spese che ne sarebbero derivate (sull'opportunità di agire davanti al Tribunale federale i pareri erano discordi); il patrocinatore dell'opponente aveva d'altronde aggiunto che anche la sua cliente aveva fornito parte dell'anticipo, senza tuttavia precisarne l'importo.
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8.
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Per tutti questi motivi il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura in cui è ammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore di causa superiore a fr. 30'000.-- si preleva una tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà alla resistente fr. 6'000.-- per spese ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 giugno 2004
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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