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Informationen zum Dokument  BGer 7B.121/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.121/2004 vom 07.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.121/2004 /bom
 
Sentenza del 7 luglio 2004
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, presidente,
 
Meyer, Hohl,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
X.______,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
esecuzione in via di pignoramento,
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 7 maggio 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
L'incanto 19 agosto 2003 effettuato nell'ambito dell'esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di X.______ è rimasto deserto. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio ha pertanto invitato l'escusso a ritirare entro il 15 ottobre 2003 i beni mobili rimasti invenduti, con l'avvertenza che trascorso tale termine i beni sarebbero stati distrutti.
 
2.
 
Con sentenza 7 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha rilevato che il ricorso 30 ottobre 2003 presentato da X.______ era tardivo. Essa ha pure osservato che il rimedio è privo di domande ricorsuali conformi alla legge cantonale di procedura, atteso che il debitore si era limitato a chiedere "di portare tutto assolutamente a posto". Tuttavia, poiché l'Ufficio non aveva ancora provveduto alla distruzione dei beni mobili pignorati, l'autorità di vigilanza ha assegnato a X.______ un nuovo termine, scadente il 13 settembre 2004, per ritirare tali beni, avvisandolo che dopo tale data l'Ufficio procederà alla loro distruzione senza ulteriori avvisi e a spese dell'escusso.
 
3.
 
Con ricorso 16 giugno 2004 al Tribunale federale X.______ chiede un elenco degli importi posti a fondamento del pignoramento, la decisione giudiziaria di pignoramento, l'elenco dei beni pignorati, la possibilità di provare tale vessazione innanzi a un tribunale e, se riesce a provare che il pignoramento era infondato, il rimborso di tutti i costi, la restituzione a domicilio dei beni pignorati, un indennizzo per quelli danneggiati e una conferma ufficiale da cui risulta che egli è senza debiti e che nessuno in Svizzera ha il diritto di vessarlo in futuro e di rovinare la sua reputazione. Nel proprio gravame indica di aver ricevuto la sentenza impugnata unicamente il 15 giugno 2004, protesta contro il termine di ricorso di soli 10 giorni - che inizierebbe a decorrere dalla data di emanazione della decisione cantonale - e lamenta che le autorità ticinesi hanno sempre inutilmente cercato di richiedergli soldi con pretese rivelatesi illegali. Afferma pure di essere vittima di atti antisemiti: sostiene di essere stato scacciato dalle sue case, di essere stato vittima di aggressioni violente e che i diritti di cittadinanza acquistati per circa fr. 30'000.-- gli sono stati negati. Asserisce pure che le autorità di esecuzione vogliono distruggere la sua collezione di libri d'arte e di musica.
 
4.
 
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.
 
Il ricorso, che non cita alcuna norma di diritto federale, non rispetta i summenzionati requisiti di motivazione e si rivela di conseguenza inammissibile. Il ricorrente non motiva infatti le sue numerose richieste e non si confronta minimamente con l'argomentazione della sentenza impugnata. Egli non indica il motivo per cui la conclusione dell'autorità di vigilanza, secondo cui il rimedio cantonale era tardivo, violerebbe il diritto federale. Il ricorrente non spende poi nemmeno una riga per spiegare la ragione per cui l'invito di ritirare i beni mobili pignorati presso l'Ufficio non sarebbe conforme alla LEF e pare misconoscere che l'Ufficio procederà alla loro distruzione solo nel caso in cui egli non dovesse recuperarli entro il termine assegnato.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Comunicazione al ricorrente, alle controparti (Stato del Cantone Ticino, rappresentato sia dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Ufficio contabilità, 6500 Bellinzona, che dall'Ufficio esazione e condoni, 6500 Bellinzona, e Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni, 6500 Bellinzona), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 7 luglio 2004
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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